SENTENZA N. 79
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896 (Nuove disposizioni per
la disciplina dei prezzi) promossi con ordinanze emesse il 19 febbraio 1977 dal
Pretore di Salò nei procedimenti penali a carico di Caré
Rodolfo ed altri, Bertella Renata ed altro e Tosi
Alessandro ed altri, iscritte ai nn.
400, 412 e 413 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'anno 1977. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio
1984 il Giudice relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto in fatto
Il Pretore di Salò con tre ordinanze del 19 febbraio 1977, di identico contenuto e motivazione, ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896 (Nuove disposizioni per
la disciplina dei prezzi), in quanto sanzionano
penalmente la violazione di un precetto che verrebbe determinato unicamente
attraverso un provvedimento amministrativo (di fissazione dei prezzi di alcuni
beni) interamente sottratto - ad avviso del Pretore - al sindacato
giurisdizionale del giudice ordinario.
Si dubita nell'ordinanza di rimessione che le
norme impugnate possano creare attraverso
"l'arbitrio degli organi amministrativi" una "discriminazione di
categorie soggette a calmiere nel senso che il Comitato Provinciale Prezzi, non
avendo strumenti idonei, discrimina di fatto tra i vari produttori dei beni
sottoposti al calmiere; in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che impone
parità di trattamento in parità di situazioni".
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
osservando come, a parte la congruità della censura, così come formulata, in
rapporto all'art. 3 della Costituzione, nessuna tra le norme impugnate porrebbe
alcuna limitazione ai consueti poteri del giudice ordinario di sindacare la
legittimità dell'atto amministrativo che é chiamato ad applicare.
Conclude quindi per l'infondatezza della
questione.
Considerato in diritto
La questione é infondata. Innanzitutto il
giudice a quo non indica rispetto a quale categoria generale di destinatari di
norme penali si verifichi la lamentata discriminazione che sarebbe contenuta
negli articoli impugnati. Difettando, quindi, del tutto la indicazione
del "tertium comparationis",
mal si comprende in che modo si determini la denunciata violazione del
principio di uguaglianza.
La motivazione delle ordinanze dimostra, peraltro, come la discriminazione
prospettata dal pretore riguardi non un diverso trattamento in linea generale
tra soggetti che si trovano in identiche condizioni, quanto piuttosto le
eventuali differenze di trattamento che si potrebbero avere tra i produttori
dei diversi beni soggetti a calmiere; differenze determinate da una non
corretta valutazione di mercato, per mancanza da parte degli organi pubblici
(comitati dei prezzi) di idonei strumenti di indagine,
tale da rendere la fissazione dei prezzi puramente arbitraria e da impedire,
quindi, al giudice qualsiasi sindacato sull'esercizio del potere discrezionale
spettante alla pubblica amministrazione.
Sul punto, tuttavia, questa Corte é già intervenuta con
sentenza n. 103
del 25 giugno 1957, che ha escluso l'illegittimità costituzionale dello
stesso art. 14 del D.L.C.P.S. n. 896/1947, qui impugnato, pronunciandosi su una questione analoga,
in cui si lamentava, in relazione ad un diverso parametro costituzionale, la
mancata prefissione di criteri per l'esercizio del
potere discrezionale del CIP e dei comitati provinciali dei prezzi.
Mancando, quindi, lo stesso presupposto della arbitraria
discriminazione lamentata, cioè l'illimitata discrezionalità della Pubblica
Amministrazione, viene meno ogni pretesa violazione del principio di
uguaglianza (o più precisamente viene meno la pretesa violazione del principio
di imparzialità della pubblica amministrazione, implicitamente richiamata
mediante l'invocazione dell'art. 3 Cost.), denunciata nell'ordinanza di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, nella parte in cui sanzionano penalmente la violazione dei provvedimenti
adottati dai comitati provinciali dei prezzi, sollevata - in relazione all'art.
3 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, dalla sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.