SENTENZA N. 78
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18
aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionala) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 marzo 1977 dalla Corte
d'Appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Rau
Giovanna ed altri e Comune di Tempio Pausania,
iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 10 giugno 1977 dalla Corte d'Appello di Cagliari
nel procedimento civile vertente tra Demontis
Vincenzo ed altri e Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari,
iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 dell'anno 1977;
3) ordinanza emessa il 10 giugno 1977 dalla Corte
d'Appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Muscas
Sisinnio ed altri e il Comune di Villacidro,
iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 334 dell'anno 1977 e
281 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 9 dicembre 1977 dalla Corte
d'Appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Arrais
Emilio ed altri e Consorzio per l'area di sviluppo industriale di
Cagliari, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 dell'anno 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri:
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983
il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 9 dicembre 1977 nel giudizio instaurato da Arrais Emilio ed Anselmo nei confronti del Consorzio per
l'area di sviluppo industriale di Cagliari, del quale avevano chiesto la
condanna al pagamento in loro favore, siccome affittuari di un terreno
espropriando, della stessa somma di denaro corrisposta alla proprietaria del
fondo a titolo di indennità di espropriazione,
Premesso che a norma del primo dei parametri
costituzionali di riferimento "le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide" se non sono adottate a maggioranza dei
presenti" e che a norma dell'art. 72, primo comma, ult.
parte, Cost., Ogni disegno
di legge presentato ad una Camera deve essere approvato "articolo per
articolo e con votazione finale", il giudice a quo assume che
l'approvazione finale del disegno di legge in questione, recante il n. 3199, da
parte della Camera dei deputati, che lo aveva esaminato nella seduta del 26
maggio 1971, sia stata irregolare: su 473 deputati presenti, invero, furono
solo 198 - anziché i necessari 237 - i voti favorevoli. Il Presidente della
Camera ritenne tuttavia approvato il disegno di legge poiché, in base al
regolamento interno, gli astenuti - nella specie 154 - non vengono
considerati presenti agli effetti della votazione.
Sennonché, osserva il giudice a quo, "il regolamento interno della
Camera dei deputati non può derogare all'art. 64 della Costituzione", onde
il disegno di legge in questione non avrebbe potuto
essere legittimamente trasmesso al Senato della Repubblica, non essendo stato
validamente approvato dalla Camera alla quale era stato presentato". Né,
continua
D'altro canto, continua il giudice a quo, non potrebbe fondatamente
ritenersi che essi fossero stati già precedentemente
approvati dalla Camera dei deputati solo perché nella seduta del 26 maggio 1971
era stata regolare l'approvazione articolo per articolo. Questa e l'approvazione
finale costituiscono, infatti, "gli elementi di un atto complesso ed
inscindibile" onde l'invalidità di uno di essi -
nella specie, l'approvazione finale - rende invalido anche l'altro, con la
conseguenza che la ritenuta irregolarità dell'approvazione finale del disegno
di legge nella menzionata seduta "ha reso giuridicamente inesistente anche
la precedente approvazione articolo per articolo".
In ordine alla rilevanza si osserva che la
declaratoria di incostituzionalità della legge denunciata priverebbe di base
normativa la pretesa attorea, influendo altresì sulla
decisione dell'eccezione di incompetenza sollevata dal Consorzio convenuto;
l'una fondata sull'art. 17, secondo comma, l'altra sull'art.
2. - La medesima questione di legittimità costituzionale é stata altresì
sollevata dalla stessa Corte d'Appello di Cagliari con ordinanza emessa in data
11 marzo 1977 nel procedimento civile di opposizione
alla determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza promosso da Rau Giovanna, Chiarina e Sebastiano nei confronti del
Comune di Tempio Pausania (r.o.
n. 268/77), nonché con due ordinanze emesse il 10
giugno 1977: l'una nel giudizio di opposizione alla determinazione della
indennità di espropriazione vertente tra Demontis
Vincenzo ed altri e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari
(r.o. n. 466/77); l'altra nel giudizio promosso da Muscas Sisinnio ed altri nei confronti del Comune di Villacidro avverso la determinazione dell'indennità di occupazione temporanea (r.o. n.
467/77).
Con le tre ordinanze citate vengono peraltro
denunciate, in accoglimento delle eccezioni della difesa degli attori, anche le
disposizioni degli artt. 16 e 20 della legge n. 865
del
A) In ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971, si assume che la mancata
approvazione finale del disegno di legge in questione da parte della Camera dei
deputati nella seduta del 26 maggio 1971 travolse anche la precedente votazione
articolo per articolo;
sicché, quand'anche dovesse in ipotesi ritenersi
legittima l'inversione dell'ordine di approvazione, da parte delle due Camere,
di un disegno di legge, nella seduta del 14 ottobre 1971 avrebbero dovuto
essere quantomeno approvati singolarmente gli articoli non modificati dal
Senato. Il che, invece, non avvenne.
B) Quanto alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della legge n. 865 del 1971 rispettivamente
concernenti i criteri per la determinazione dell'indennità di
espropriazione e di quella per occupazione temporanea, si afferma che le
norme denunciate illegittimamente impongono, per la determinazione
dell'indennità, di far riferimento al valore agricolo del terreno anche se
l'area abbia natura diversa e di tener conto. per gli
immobili siti nel centro abitato, del valore agricolo corrispondente alla
coltura di maggior pregio che copra almeno il 5 % della superficie coltivata,
nella regione agraria, anziché di quello corrispondente alla coltura effettivamente
praticata, omettendo altresì di prevedere qualsiasi forma di indennizzo per la
diminuzione di valore dell'area residua in esito ad espropriazione od
occupazione parziale del fondo in violazione degli artt.
3 e 42 Cost.. La violazione
del parametro di cui agli artt. 53 e 3 Cost. viene poi fondata sulla considerazione - già svolta dalla
Corte d'Appello di Caltanissetta con richiamata
ordinanza in data 20 febbraio 1975, pubblicata in G. U. n.
249 del 1975 - che "il proprietario di immobili che subisce l'occupazione
temporanea o l'espropriazione del bene, a norma degli artt.
16 e 20 della legge n. 865 del 1971, subisce, praticamente,
un trattamento tributario (imposizione di una speciale contribuzione alla spesa
Occorrente per la costruzione dell'opera pubblica) differenziato rispetto alla
generalità dei proprietari dei beni immobili".
C) Per quanto attiene, infine, alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del medesimo testo normativo in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., si deduce che la norma,
disponendo che contro la determinazione dell'indennità di occupazione
temporanea si può proporre opposizione davanti alla Corte d'Appello,
escluderebbe la garanzia del doppio grado di giurisdizione, così violando il
diritto alla difesa in sub jecta materia (si richiama
in proposito la motivazione dell'ordinanza di remissione della Corte d'Appello
di Bari in data 11 dicembre 1974, pubblicata in G. U. n.
202 del 1975).
3. - Nessuna delle parti private si é costituita
in giudizio innanzi a questa Corte.
É invece intervenuto in tutti i giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, instando per la declaratoria di infondatezza di tutte le
sollevate questioni.
Ha sostenuto in particolare l'Avvocatura, quanto alla questione di
legittimità costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971 per addotta
violazione degli artt. 64 e 72 Cost., che i giudici a quibus sono
incorsi "nell'errore decisivo di calcolare la maggioranza tenendo conto
degli astenuti", e che, essendo il risultato della votazione quello
riportato negli atti parlamentari ("presenti e votanti 319; maggioranza
160; voti favorevoli 198; voti contrari 121; hanno dichiarato di astenersi 154
deputati"), la sollevata questione non meriterebbe "considerazione
neanche con riferimento ad un ipotetico contrasto del regolamento della Camera
con l'art. 64 Cost.". In ordine alla questione
relativa agli artt. 16 e 20 della legge in parola, si
prospetta in primo luogo l'opportunità della restituzione degli atti al giudice
a quo per un riesame della rilevanza della questione alla luce delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate
dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Nel merito, richiamate preliminarmente le argomentazioni già svolte in
occasione dell'esame di 35 analoghe questioni di legittimità costituzionale,
discusse innanzi a questa Corte all'udienza del 25 febbraio 1976, cui aveva
fatto seguito l'ordinanza n. 138 del
Dalle osservazioni che precedono - sostiene ancora l'Avvocatura - deriva
anche l'insussistenza dell'addotto contrasto delle norme denunciate con l'art.
53 Cost., non essendo
neppure ipotizzabile una lesione del principio "della capacità
contributiva" laddove non sussiste, come nella specie, alcun prelievo di
ricchezza.
Del pari inconsistenti sarebbero infine le
censure di incostituzionalità rivolte all'art. 16 della legge n. 865 del
Con ulteriore atto d'intervento in data 23
ottobre 1983 - correlato alla nuova pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 281
del 12 ottobre 1983 dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari il
10 giugno 1977 nel procedimento civile promosso da Muscas
Sisinnio ed altri nei confronti del Comune di Villacidro
- l'Avvocatura dello Stato insta preliminarmente per la declaratoria di
inammissibilità di tutte le sollevate questioni di legittimità costituzionale
per avere il giudice a quo omesso di effettuare un autonomo controllo in ordine
alla non manifesta infondatezza ed alla rilevanza della questione, che risulta
invece prospettata sotto la forma di un'esposizione analitica degli assunti,
delle richieste e delle conclusioni degli attori.
Ricorda poi l'Avvocatura che gli artt. 16, terzo comma, e 20 della legge n. 865 del 1971 sono stati
già espunti dall'ordinamento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del
1980 onde, a parte la manifesta infondatezza delle relative questioni, potrebbe
ritenersi per altro verso inammissibile la stessa questione di legittimità
costituzionale che investe l'intera legge n. 865 del 1971, essendo ovvio che quest'ultima é stata pur sempre sollevata in funzione
strumentale rispetto al giudizio a quo, nel quale dovrebbero applicarsi le
norme specificamente impugnate e già dichiarate costituzionalmente illegittime.
Si riconosce, peraltro, in atto d'intervento che a tale conclusione non
potrebbe giungersi in ordine alla questione
concernente l'art. 20, ultimo comma, della legge n. 865 del 1971, denunciato in
riferimento all'art. 24 Cost.; anche se del tutto
infondatamente alla luce del costante indirizzo della Corte circa
l'insussistenza di una garanzia costituzionale relativa al doppio grado di
giurisdizione.
In ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971 si sostiene in atto
d'intervento che, pure alla luce di quanto ritenuto dalla Corte con sentenza n.
9 del 1959, non può non opinarsi che nell'ambito degli interna corporis sussista un "nucleo irriducibile" di
disposizioni, quali quelle "regolamentari che disciplinano la fase della
decisione parlamentare" che non può essere sottratta al Parlamento senza
compromettere la sua stessa posizione nel sistema. E ciò anche nel senso che il
sindacato di legittimità costituzionale sull'iter formativo della legge
"non può non incontrare un confine nell'avvenuta approvazione da parte di ogni Camera - quale che sia stata l'attività esplicala
per giungervi - del testo della legge inserito nell'atto promulgativo".
Logico corollario di tali osservazioni continua l'Avvocatura - é
l'inammissibilità della questione relativa al preteso
contrasto della norma regolamentare della Camera dei deputati con l'art. 64,
terzo comma, Cost..
La questione sarebbe, peraltro, comunque
infondata nel merito sol che si consideri che il disposto dell'invocato
parametro costituzionale di raffronto (art. 64, terzo comma, Cost.) si ispira
allo stesso principio maggioritario che é a fondamento degli artt. 75 e 138 Cost., in base ai quali le proposte soggette a referendum
popolare non sono approvate se non é raggiunta la maggioranza "dei voti validamente
espressi" o "dei voti validi". In tale contesto
normativo, non potendo sicuramente negarsi che l'astensione non é un "voto
espresso", ben potrebbe interpretarsi l'art. 64, terzo comma, Cost. nel
senso di attribuire alla parola "presenti" il significato di "
presenti che abbiano validamente votato". E d'altro canto, conclude l'Avvocatura, allo stesso criterio - derivato da
quella esperienza reale che ha sorretto storicamente questa interpretazione fin
dai primi momenti della Repubblica - si ispira ancora sostanzialmente il
Senato, nonostante la norma codificata di cui all'art. 107 del relativo
Regolamento, "secondo il quale ogni deliberazione deve essere presa a
maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione".
Considerato in diritto
1. - La legge 22 ottobre 1971, n. 865, - avente per oggetto
"programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre
1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata" - oltre che
dettare i criteri per la determinazione, da parte dell'ufficio tecnico
erariale, dell'indennità di espropriazione, sia per il proprietario (articolo
16), sia per il fittavolo (art.
In attuazione della predetta legge, avendo il Presidente della regione
Sardegna, nel corso degli anni 1976 e 1977, autorizzato i Comuni di Tempio Pausania e di Villacidro ad
occupare d'urgenza alcuni terreni, e decretato l'espropriazione di altri a
favore del "Consorzio per l'area di sviluppo industriale di
Cagliari", l'ufficio tecnico erariale procedeva alle stime delle indennità
dovute. A tali stime gli interessati proponevano opposizione dinanzi alla Corte
d'Appello di Cagliari, denunciando l'illegittimità costituzionale, in primo
luogo dell'intero testo legislativo e, comunque, dei
summenzionati artt. 16 e 20.
Essendo comune a tutte le quattro ordinanze, emesse
tutte nel corso del 1977, la questione che coinvolge tutto il testo normativo
ed essendo in tutte contestate le medesime norme, i relativi giudizi vanno
riuniti e decisi congiuntamente.
2. - Attraverso l'impugnativa degli artt. 16 e
20, il giudice a quo ha denunciato l'illegittimità costituzionale dei criteri
per la determinazione dell'indennità nei casi, rispettivamente, di espropriazione e di occupazione d'urgenza. Senonché, con sentenza n. 5 del
1980, e perciò successivamente all'emissione delle ordinanze in epigrafe,
questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme impugnate.
Poiché allora ne é conseguita la caclucazione dei
criteri, dei quali appunto nei giudizi d'opposizione si contesta
l'applicabilità, la difesa dello Stato ha eccepito, peraltro in termini
piuttosto dubitativi, l'inammissibilità (in un certo senso sopravvenuta) della
questione di legittimità costituzionale dell'intera legge, in quanto era stata
sollevata strumentalmente, cioé in vista della
perdita di efficacia proprio degli artt.
16 e 20. Ma la stessa Avvocatura riconosce che la citata sentenza non copre
anche la censura di violazione dell'art. 24 Cost. - cioé
dell'asserito principio del doppio grado di giurisdizione - da parte dell'art.
20, ultimo comma, della stessa legge, per cui
l'eccezione di cui sopra non può essere accolta. E non rileva in contrario la
constatazione che la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (" norme per la edificabilità dei suoli")
- espressa - mente modificativa dei criteri stabiliti con gli impugnati artt. 16 e 20 della legge n. 865 del 1971 -, benché entrata
in vigore il 30 gennaio 1977, non risulta neppure
menzionata in alcuna delle quattro ordinanze, che tuttavia sono state emesse
tutte posteriormente alla suddetta data (dall'11 marzo al 9 dicembre 1977):
oltre tutto, la norma dell'art. 20, che violerebbe il diritto di difesa, non ha
subito altro mutamento, ad opera della legge n. 10 del 1977, che la
progressione da ultimo a penultimo comma. La denuncia dell'illegittimità
costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971, pertanto, non solo é
ammissibile, ma, anzi, deve essere vagliata preliminarmente. Ed invero, a parte
la considerazione che tale censura risulta formulata
come unica nell'ordinanza n. 323/1978, e come principale nelle altre, é
indubitabile che il suo eventuale accoglimento assorbirebbe ogni altro motivo.
3. - La legge in parola sarebbe costituzionalmente illegittima, perché in
sede di approvazione finale del testo sarebbe stata
approvata, alla Camera dei deputati, senza la maggioranza prescritta dalla
Costituzione. A riguardo di ogni disegno di legge - si
osserva nelle ordinanze - l'art. 72, primo comma, Cost. stabilisce che esso dev'essere approvato "articolo per articolo e con
votazione finale"; a riguardo delle deliberazioni di "ciascuna"
Camera, l'art. 64, terzo comma, Cost. recita testualmente che esse "non
sono valide" se non sono adottate a maggioranza dei presenti", sempre
che sia "presente la maggioranza dei "componenti". Il disegno di
legge di che trattasi, invece, alla Camera dei deputati
fu approvato regolarmente articolo per articolo, ma nella votazione finale
raccolse solo la maggioranza dei votanti, ma non anche quella dei presenti, e
tuttavia ne venne proclamata l'approvazione. Ciò, in applicazione dell'art. 48,
secondo comma, del regolamento di quella Camera, a norma del quale, dovendosi
considerare "presenti coloro che esprimono voto favorevole o
contrario", gli astenuti non vengono computati.
Nella seduta del 26 maggio 1971, infatti - si precisa nell'ordinanza e
non viene contestato dall'Avvocatura -, quando appunto
ebbe luogo la votazione finale, "erano presenti 473 deputati, dei quali:
198 votarono a favore dell'approvazione del testo complessivo del disegno di
legge; 191 contro e 154 si astennero", mentre il disegno di legge, a sensi
dell'art. 64, terzo comma, Cost., "per essere
approvato, avrebbe dovuto riportare 237 voti favorevoli (473: 2 + 1)".
Vero é - si soggiunge - che successivamente, in
seguito alle numerose modifiche apportate dal Senato al testo,
4. - Dalla prospettazione testé
compendiata emerge con tutta nettezza che la questione in sostanza é quella del
valore dell'espressione "presenti"; più propriamente, del valore che
essa assume nella locuzione "maggioranza dei presenti".
L'art. 64, primo comma, Cost.,
statuisce che " ciascuna Camera adotta il proprio regolamento". Ed é "secondo le norme del suo regolamento" che ognuna
delle due Camere esamina i disegni di legge (art. 72, primo comma, Cost.); é
ancora il regolamento di ognuna delle due Camere che può persino stabilire
"procedimenti abbreviati" (art. 72, secondo comma, Cost.); é sempre
il regolamento di ognuna delle due Camere che "può altresì
stabilire", tanto i "casi", quanto le "forme", in cui
i disegni di legge possono addirittura essere approvati in commissione, anziché
nel plenum (art. 72, terzo comma, Cost.).
Dai dati testuali, la cui fedele trascrizione ne mostra l'univocità, risultano la spettanza di autonomia normativa ad entrambi i
rami del Parlamento e la peculiarità e dimensione di tale autonomia. É riconosciuta, infatti, a ciascuna Camera la potestà di
disciplinare il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente
ed espressamente già disciplinato dalla Costituzione. Ne consegue che
questa lascia un margine piuttosto ampio all'interpretazione ed attuazione del
pensiero de1 costituente in materia e che l'interpretazione ed attuazione in
parola sono di esclusiva spettanza di ciascuna Camera.
Ciò significa che, relativamente alla disciplina del
procedimento legislativo, i regolamenti di ogni Camera in quanto diretto
svolgimento della Costituzione, sono esercizio di una competenza sottratta alla
stessa legge ordinaria. Ma se l'autonomia normativa di
ognuno dei due rami del Parlamento costituisce preclusione persino nei
confronti del legislatore ordinario, si deve a maggior ragione ritenere che il
regolamento di una Camera - e, quindi, l'interpretazione da questa data alla
Costituzione - spiega eguale efficacia nei confronti dell'altra Camera, e
viceversa.
E allora, comprendere gli astenuti tra i votanti ai fini della validità
delle deliberazioni, come secondo antica e consolidata "pratica"
accade in Senato - il cui art. 107.1, peraltro, recita che "ogni
deliberazione" é presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla
votazione" - ovvero escluderli, come dispone il regolamento della Camera,
sono interpretazioni ed attuazioni senza dubbio diverse dell'art. 64, terzo
comma, Cost., che hanno
piena spiegazione appunto nella reciproca autonomia normativa testé affermata.
Dal constatato divario non discende, tuttavia, necessariamente che una delle due contrasti con
5. - Gli argomenti svolti in ordine al
significato della locuzione "maggioranza dei presenti", di cui
all'art. 64, terzo comma, Cost. comportano la dichiarazione di non fondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 865 del
1971.
6. - Deve poi dichiararsi manifestamente infondata la questione sollevata
dal medesimo giudice a quo a riguardo degli artt. 16
e 20 della stessa legge, e precisamente nelle parti concernenti i criteri per
la determinazione dell'indennità di espropriazione e
di occupazione d'urgenza.
Non si può in proposito non rilevare nuovamente che gli articoli
impugnati dalla Corte d'Appello di Cagliari erano stati
già abrogati, al momento dell'emissione di tutte le quattro ordinanze in
epigrafe, e sostituiti con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n.
7. - Analoga pronuncia di infondatezza va
adottata a riguardo del medesimo art. 20, ultimo comma, della legge n. 865 del
1971, cioè nella parte in cui é disposto che l'opposizione contro la determinazione
delle suddette indennità é proponibile direttamente davanti alla Corte
d'Appello.
In sostanza, il giudice a quo lamenta che, imponendosi agli interessati
di agire direttamente dinanzi al giudice di seconda istanza,
verrebbe violato il principio del doppio grado di giurisdizione. Sennonché,
questa Corte ha più volte negato - da ultimo, con sentenza n. 52 del corrente
anno 1984 - l'esistenza nel nostro ordinamento del suddetto principio, che il
legislatore ordinario non é pertanto tenuto ad osservare in ogni caso.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 22
ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità;
modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962,
n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata),
sollevata dalla Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanze emesse l'11 marzo
1977 (r.o. 268/1977), il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/77) e il 9 dicembre 1977 (r.o. 323/78), in riferimento agli artt.
64, terzo comma e 72 Cost.;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma,
della legge n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte d'Appello di
Cagliari, con ordinanze emesse l'11 marzo 1977 (r.o.
268/1977) ed il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/1977),
in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost.;
c) dichiara manifestamente infondata:
la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 16 e 20, terzo comma, della legge n. 865 del
1971, sollevata dalla stessa Corte d'Appello di Cagliari con le ordinanze
indicate sub b) in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.