Ordinanza n. 74 del 1984

 

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ORDINANZA N. 74

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 giugno 1982 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Rizzo Paolo ed altra e Premoli Pietro, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1982 dal Pretore di Recco nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Pietre Strette e Oneto Caterina ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 1983;

3) ordinanze emesse il 30 giugno e 24 agosto 1982 dal Pretore di Carrara nei procedimenti civili vertenti tra Reggio Maria e Bazzi Mario e tra Frediani M. Rita e Susini Demetrio, iscritte ai nn. 832 e 833 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 94 e 128 dell'anno 1982, 4) ordinanza emessa il 10 novembre 1982 dal Pretore di Casamassima nel procedimento civile vertente tra Cimmarrusti Pasquale ed altri e Riccardi Rocca, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1983;

5) ordinanze emesse il 29 gennaio e 3 febbraio 1983 dal Pretore di Cirié nei procedimenti civili vertenti tra Soc. Immobiliare Tere 80 e Casalino Giacomo e tra Soc. Immobiliare Anna 80 e Volpato Tarcisio, iscritte ai nn. 260 e 261 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983;

6) ordinanza emessa il 28 febbraio 1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia nel procedimento civile vertente tra Terrone Giuseppe e Chiapperini Nicola ed altra, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Rizzo Paolo ed altra, di Avegno Anna ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Rizzo Paolo e Premoli Pietro, avente ad oggetto licenza per finita locazione, il Pretore di Milano, con ordinanza del 4 giugno 1982 (reg. ord. n. 794 del 1982), sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 58 l. 27 luglio 1978, n. 392;

che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al mantenimento del rapporto stesso, ledessero il " diritto all'abitazione", di quest'ultimo, configurabile alla stregua bielle seguenti norme della Costituzione:

- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nonché l'adempimento dei doveri di solidarietà;

- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza ed affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei cittadini;

- artt. 30 e 31, che, prescrivendo il diritto - dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e tutelando la famiglia, presupporrebbero la garanzia di "condizioni di vita spaziali" adeguate allo svolgimento di questo compito;

- art. 32, in quanto la lesione del diritto all'abitazione porrebbe in pericolo la salute del conduttore;

- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della sicurezza, libertà e dignità umana;

che analoghe questioni venivano sollevate dal Pretore di Recco (che impugnava anche l'art. 65 l. cit., estendente l'art. 3 ai contratti in corso al momento di entrata in vigore della legge stessa e non soggetti a proroga) con ordinanza del 5 ottobre 1982, in causa s.r.l. Pietre Strette c. Oneto (reg. ord. n. 828 del 1982), nonché dai Pretori di Carrara con ordinanze del 30 giugno e 24 agosto 1982 in cause Reggio c. Bazzi nonché Frediani c. Susini (reg. ord. nn. 832 e 833 del 1982), di Casamassima con ordinanza del 10 novembre 1982 in causa Cimmarrusti c. Riccardi (reg. ord. n. 25 del 1983), di Cirié con ordinanze del 29 gennaio e 3 febbraio 1983 in cause soc. Immobiliare Tere 80 c. Casalino e soc. Immobiliare Anna 80 c. Volpato (reg. ord. n. 260 e 261 del 1983), di Ruvo di Puglia con ordinanza 28 febbraio 1983 in causa Terrone e. Chiapperini (reg. ord. n. 262 del 1983);

che i Pretori di Recco e di Casamassima ravvisavano una tutela costituzionale del diritto all'abitazione anche, rispettivamente, nell'art. 47 e nell'art. 14 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause relative alle ordinanze nn. 794, 828, 832, 833 del 1982 e 25 del 1983, chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate;

che la stessa richiesta formulava la parte privata Rizzo Paolo;

che i convenuti nel giudizio in cui é stata emessa l'ordinanza n. 828/82 chiedevano, per contro, che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la identità o connessione delle relative questioni;

che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con sentenza 28 luglio 1983 n. 252, in cui si é rilevato che la previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non é configurabile come "presupposto";

che nella stessa sentenza si é ancora osservato come la detta previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31 Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto i limiti dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun altro principio costituzionale;

con l'art. 47 Cost., che é inteso a favorire l'acquisto della proprietà dell'abitazione e non a tutelare il conduttore;

che le osservazioni della citata sentenza relativa all'art. 31 Cost. valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i quali, tutelando rispettivamente lo status dei genitori e dei figli e il diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme impugnate;

che le dette questioni sono state dichiarate manifestamente infondate con ordinanze n. 352 e n. 364 del 1983;

che l'art. 14 Cost., stabilendo l'inviolabilità del domicilio, nessuna attinenza ha col regime delle locazioni.

Visti gli artt. 26 l.11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58, 65 l.27 luglio 1978, n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 14, 30, 31, 32, 41, 42, 47 Cost. dai Pretori di Milano, Recco, Carrara, Casamassima, Cirié e Ruvo di Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe e già decise con sentenza 28 luglio 1983 n. 252.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.