ORDINANZA N. 74
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 58 della legge 27
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 giugno 1982 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Rizzo Paolo ed altra e Premoli
Pietro, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1982 dal Pretore di Recco
nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Pietre Strette e Oneto Caterina ed altri, iscritta
al n. 828 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 128 del 1983;
3) ordinanze emesse il 30 giugno e 24 agosto 1982 dal
Pretore di Carrara nei procedimenti civili vertenti tra Reggio Maria e Bazzi Mario e tra Frediani M. Rita e Susini Demetrio, iscritte ai nn. 832 e 833 del registro ordinanze 1982 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 94 e
128 dell'anno 1982, 4) ordinanza emessa il 10 novembre 1982 dal Pretore di Casamassima nel procedimento civile vertente tra Cimmarrusti Pasquale ed altri e Riccardi
Rocca, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno
1983;
5) ordinanze emesse il 29 gennaio e 3 febbraio 1983 dal
Pretore di Cirié nei procedimenti civili vertenti tra
Soc. Immobiliare Tere 80 e Casalino Giacomo e tra Soc. Immobiliare Anna 80 e Volpato Tarcisio, iscritte ai nn.
260 e 261 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 198 dell'anno 1983;
6) ordinanza emessa il 28 febbraio 1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia nel procedimento civile vertente tra Terrone
Giuseppe e Chiapperini Nicola ed altra,
iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 212 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Rizzo Paolo ed altra, di Avegno Anna ed altri nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio
1982 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra
Rizzo Paolo e Premoli Pietro, avente ad oggetto
licenza per finita locazione, il Pretore di Milano, con ordinanza del 4 giugno
1982 (reg. ord. n.
794 del 1982), sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e
che il Pretore dubitava che le dette norme, in
quanto permettono al locatore di usufruire della cessazione del rapporto
locativo senza dover provare un suo interesse, prevalente su quello del
conduttore, al mantenimento del rapporto stesso, ledessero il " diritto
all'abitazione", di quest'ultimo, configurabile
alla stregua bielle seguenti norme della Costituzione:
- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nonché l'adempimento dei doveri di solidarietà;
- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza
ed affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei
cittadini;
- artt. 30 e 31, che, prescrivendo il diritto -
dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare
i figli e tutelando la famiglia, presupporrebbero la garanzia di
"condizioni di vita spaziali" adeguate allo svolgimento di questo
compito;
- art.
- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa
economica e la proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della
sicurezza, libertà e dignità umana;
che analoghe questioni venivano sollevate dal
Pretore di Recco (che impugnava anche l'art.
che i Pretori di Recco
e di Casamassima ravvisavano una tutela
costituzionale del diritto all'abitazione anche, rispettivamente, nell'art. 47
e nell'art. 14 Cost.;
che
che la stessa richiesta formulava la parte
privata Rizzo Paolo;
che i convenuti nel giudizio in cui é stata
emessa l'ordinanza n. 828/82 chiedevano, per contro, che fosse dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Considerato che tutti i giudizi debbono essere
riuniti per la identità o connessione delle relative questioni;
che tutte le questioni sono state già decise
dalla Corte con sentenza
28 luglio 1983 n. 252, in cui si é rilevato che la previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e
che nella stessa sentenza si é ancora osservato
come la detta previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra
locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non, stante
l'eterogeneità delle situazioni considerate e la discrezionalità del
legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31 Cost.,
avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col regime della
famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto i
limiti dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa
economica e la proprietà privata, sono stati discrezionalmente apprezzati dal
legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun altro principio
costituzionale;
con l'art. 47 Cost.,
che é inteso a favorire l'acquisto della proprietà dell'abitazione e non a
tutelare il conduttore;
che le osservazioni della citata sentenza
relativa all'art. 31 Cost. valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i quali, tutelando rispettivamente lo status
dei genitori e dei figli e il diritto alla salute, attengono solo
indirettamente alle norme impugnate;
che le dette questioni sono state dichiarate
manifestamente infondate con ordinanze n. 352
e n. 364 del
1983;
che l'art. 14 Cost.,
stabilendo l'inviolabilità del domicilio, nessuna attinenza ha col regime delle
locazioni.
Visti gli artt.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58,
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.