ORDINANZA N. 71
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma primo, della legge della Regione Sicilia 10 agosto 1978, n.
35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la
semplificazione delle relative procedure) promosso con ordinanza emessa il 30
luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta nel
procedimento civile vertente tra Toma Diego ed altri
c/il Comune di Milena, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 1983. Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre
1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con
ordinanza 30 luglio
Ritenuto che con sentenza n. 38 del
1957 é stato già statuito che a norma dell'art. 134 Cost. questa Corte é
l'unico giudice della legittimità costituzionale delle leggi, sia statali che regionali, essendo stato abrogato dalla Costituzione
l'art. 25 dello Statuto siciliano.
Considerato che non sussistono ragioni per discostarsi
da tale decisione.
Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35, che il
giudice a quo deduce la violazione degli artt.
42 e 97 Cost. sotto il profilo che la norma impugnata - attribuendo al sindaco,
in materia di opere pubbliche di competenza dei
comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, la competenza ad emanare
provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione
provvisoria dell'indennità di espropriazione - detterebbe una disciplina
contraria al principio d'imparzialità della P.A., per
essere il sindaco organo dell'ente interessato a detti provvedimenti così
svuotandosi la proprietà privata da ogni garanzia.
Considerato che questione analoga, relativa all'art. 13 della legge della
Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione delle
procedure in materia di opere pubbliche") - il
quale contiene una disposizione simile a quella dettata dalla norma impugnata -
é stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del
1983, in riferimento all'art. 97 Cost.
Considerato che non sono prospettati argomenti che
possano indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame e che la
sua conformità all'art. 97 porta ad escludere anche la dedotta violazione
dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto procedimento"
nell'espropriazione.
Visti gli artt. 26, secondo
comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale
siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori
pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative
procedure"), sollevata con ordinanza 30 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta, in riferimento agli artt.
42 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.