SENTENZA N. 69
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1976 dal Tribunale di Grosseto nel
procedimento penale a carico di Gianni Guido ed altri,
iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1977.
2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal Tribunale di Grosseto nel
procedimento penale a carico di Jouan Annick Ivonne ed altro, iscritta
al n. 571 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 53 dell'anno 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984
il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa nel procedimento penale contro Gianni Guido, Scarcella Otelio, Furi Enrico, Rossi Giuseppe, Rum Andrea, Mazzuoli Virgilio e
Crocchi Bindo, sotto la data del 22 dicembre 1976 (notificata e comunicata l'11
gennaio 1977; pubblicata nella G. U. n. 59 del 2 marzo
1977 e iscritta al n. 20 r.o. 1977), il Tribunale di
Grosseto, ritenuto che la eccezione di nullità degli interrogatori resi da tre
imputati (Gianni, Scarcella, Rossi) al curatore del
fallimento - dichiarato con sentenza 14 luglio 1972 dello stesso Tribunale -
della ILSA s.p.a., senza le garanzie degli arti:. 304
ss. c.p.p. era allo stato
infondata perché gli artt. 304 ss. c.p.p. non si applicano al
curatore fallimentare, che non é organo di polizia giudiziaria ed é (dall'art.
49 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 abilitato ad interrogare il fallito e gli organi
di una società fallita, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 49, le cui finalità sono dalla giurisprudenza
identificate nell'acquisizione di dati ed elementi utilizzabili sia sotto l'aspetto
squisitamente patrimoniale della procedura fallimentare sia sotto l'aspetto
squisitamente penale, e constatato che nel caso di specie il curatore aveva
proceduto agli interrogatori che concorrevano a costituire la base del
procedimento penale, con possibile utilizzabilità anche come prova a carico di
taluni degli imputati, ha giudicato innegabile la stretta correlazione tra
l'eventuale nullità degli interrogatori e le garanzie di difesa accordate a
tutti gli imputati negli artt. 304 ss. c.p.p. dal sistema che postula il
rigoroso rispetto degli artt. 3 e 24 comma secondo Cost., la cui inosservanza implica
una discriminazione tra imputati di reati fallimentari e imputati di reati
comuni, e rilevante la questione dal momento che le dichiarazioni, rese al
curatore ad es. da Scarcella Otello a fogli
1.2. - Avanti
2.1. - Con ordinanza emessa nel procedimento penale a carico di Jovan Annick Ivonne Marie in Marioni, dichiarata
fallita con sentenza 28 settembre 1973, e di Marioni
Silvano, effettivo gestore della azienda commerciale
della moglie, il 17 ottobre 1977 (comunicata l'8 e notificata il 25 del
successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 53 del
22 febbraio 1978 e iscritta al n. 571 r.o. 1977), il
Tribunale di Grosseto, richiamata la precedente ordinanza e osservato in ordine
alla rilevanza che quanto meno il reato di cui al capo B della rubrica
(bancarotta fraudolenta per sottrazione di scritture contabili e titoli di
credito) era ascritto anche al Marioni proprio in
base alle dichiarazioni rese al curatore, ha riprodotto il dispositivo della
ripetuta ordinanza emessa il 22 dicembre 1976.
2.2. - Avanti
3. - Alla pubblica udienza del 24 gennaio 1984 il giudice Andrioli ha svolto la relazione; la difesa del Presidente
del Consiglio dei ministri non é comparsa.
Considerato in diritto
4. - L'identità della questione impone la riunione degli incidenti di cui
forma oggetto.
5. - La questione sul se contrasti con gli artt. 3 e 24 comma secondo Cost. l'art. 49 R.D. 16
marzo 1942 n. 267 nella parte in cui non prevede che il curatore fallimentare,
nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le garanzie
previste per l'imputato dal codice di procedura penale, sebbene
l'interrogatorio miri ad acquisire dati che possono rilevare anche al fine
dell'accertamento di eventuali responsabilità penali,
é da giudicare infondata perché basata su di una identità di posizione tra
l'imputato e il fallito (e l'amministratore di società fallita, cui l'art. 146
R.D. 267/1942 estende l'art. 49) che non sussiste perché l'interrogatorio del
fallito opera fuori dell'istruzione penale, per la quale il comma quarto
dell'art. 304, novellato con la riforma del 1969, non manca di avvertire che
nel corso dell'istruzione formale le dichiarazioni rese in assenza del
difensore prima dell'assunzione, da parte dell'interrogato, della qualità di
imputato non possono essere utilizzate.
Se tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, a fortiori non debbono essere
utilizzate le dichiarazioni rese dal fallito (sia esso imputato oppur no) al curatore, che - non ha mancato di rilevarlo il
giudice a quo - non é da qualificare neppure ufficiale di polizia giudiziaria.
Nel dispositivo delle due ordinanze si fa parola anche di
altri organi menzionati nell'art. 49 (giudice delegato, comitato dei
creditori), avanti i quali il fallito é tenuto a comparire, ma
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
illegittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze 22 dicembre
1976 e 17 ottobre 1977 - dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in
cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del fallito,
debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78 u.p.,
304, commi secondo e terzo, 304 bis, ter e quater c.p.p..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consultà l'8 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.