Sentenza n.69 del 1984

 

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SENTENZA N. 69

 

ANNO 1984

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

 

Prof. Antonino DE STEFANO

 

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

 

Avv. Oronzo REALE

 

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

 

Avv. Alberto MALAGUGINI

 

Prof. Livio PALADIN

 

Dott. Arnaldo MACCARONE

 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

 

Prof. Giuseppe FERRARI

 

Dott. Francesco SAJA

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1976 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Gianni Guido ed altri, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1977.

 

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Jouan Annick Ivonne ed altro, iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1978.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

 

Ritenuto in fatto

 

1.1. - Con ordinanza emessa nel procedimento penale contro Gianni Guido, Scarcella Otelio, Furi Enrico, Rossi Giuseppe, Rum Andrea, Mazzuoli Virgilio e Crocchi Bindo, sotto la data del 22 dicembre 1976 (notificata e comunicata l'11 gennaio 1977; pubblicata nella G. U. n. 59 del 2 marzo 1977 e iscritta al n. 20 r.o. 1977), il Tribunale di Grosseto, ritenuto che la eccezione di nullità degli interrogatori resi da tre imputati (Gianni, Scarcella, Rossi) al curatore del fallimento - dichiarato con sentenza 14 luglio 1972 dello stesso Tribunale - della ILSA s.p.a., senza le garanzie degli arti:. 304 ss. c.p.p. era allo stato infondata perché gli artt. 304 ss. c.p.p. non si applicano al curatore fallimentare, che non é organo di polizia giudiziaria ed é (dall'art. 49 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 abilitato ad interrogare il fallito e gli organi di una società fallita, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 49, le cui finalità sono dalla giurisprudenza identificate nell'acquisizione di dati ed elementi utilizzabili sia sotto l'aspetto squisitamente patrimoniale della procedura fallimentare sia sotto l'aspetto squisitamente penale, e constatato che nel caso di specie il curatore aveva proceduto agli interrogatori che concorrevano a costituire la base del procedimento penale, con possibile utilizzabilità anche come prova a carico di taluni degli imputati, ha giudicato innegabile la stretta correlazione tra l'eventuale nullità degli interrogatori e le garanzie di difesa accordate a tutti gli imputati negli artt. 304 ss. c.p.p. dal sistema che postula il rigoroso rispetto degli artt. 3 e 24 comma secondo Cost., la cui inosservanza implica una discriminazione tra imputati di reati fallimentari e imputati di reati comuni, e rilevante la questione dal momento che le dichiarazioni, rese al curatore ad es. da Scarcella Otello a fogli 77 a 79 vol. I, non erano state poi confermate e quindi recepite negli interrogatori successivamente resi dallo stesso Scarcella, ha sollevato d'ufficio e dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma secondo Cost., nella parte in cui detto articolo non prevede che il curatore (o gli altri organi ivi menzionati), nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78 u.p., 304 commi secondo e terzo, 304 bis, 304 ter, 304 quater c.p.p..

 

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuto con memoria 8 aprile 1977 depositata fuori termini dall'Avvocatura generale dello Stato il 19 successivo.

 

2.1. - Con ordinanza emessa nel procedimento penale a carico di Jovan Annick Ivonne Marie in Marioni, dichiarata fallita con sentenza 28 settembre 1973, e di Marioni Silvano, effettivo gestore della azienda commerciale della moglie, il 17 ottobre 1977 (comunicata l'8 e notificata il 25 del successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 53 del 22 febbraio 1978 e iscritta al n. 571 r.o. 1977), il Tribunale di Grosseto, richiamata la precedente ordinanza e osservato in ordine alla rilevanza che quanto meno il reato di cui al capo B della rubrica (bancarotta fraudolenta per sottrazione di scritture contabili e titoli di credito) era ascritto anche al Marioni proprio in base alle dichiarazioni rese al curatore, ha riprodotto il dispositivo della ripetuta ordinanza emessa il 22 dicembre 1976.

 

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuto con memoria depositata fuori termini dall'Avvocatura generale dello Stato il 29 luglio 1978.

 

3. - Alla pubblica udienza del 24 gennaio 1984 il giudice Andrioli ha svolto la relazione; la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri non é comparsa.

 

Considerato in diritto

 

4. - L'identità della questione impone la riunione degli incidenti di cui forma oggetto.

 

5. - La questione sul se contrasti con gli artt. 3 e 24 comma secondo Cost. l'art. 49 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui non prevede che il curatore fallimentare, nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le garanzie previste per l'imputato dal codice di procedura penale, sebbene l'interrogatorio miri ad acquisire dati che possono rilevare anche al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità penali, é da giudicare infondata perché basata su di una identità di posizione tra l'imputato e il fallito (e l'amministratore di società fallita, cui l'art. 146 R.D. 267/1942 estende l'art. 49) che non sussiste perché l'interrogatorio del fallito opera fuori dell'istruzione penale, per la quale il comma quarto dell'art. 304, novellato con la riforma del 1969, non manca di avvertire che nel corso dell'istruzione formale le dichiarazioni rese in assenza del difensore prima dell'assunzione, da parte dell'interrogato, della qualità di imputato non possono essere utilizzate.

 

Se tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, a fortiori non debbono essere utilizzate le dichiarazioni rese dal fallito (sia esso imputato oppur no) al curatore, che - non ha mancato di rilevarlo il giudice a quo - non é da qualificare neppure ufficiale di polizia giudiziaria.

 

Nel dispositivo delle due ordinanze si fa parola anche di altri organi menzionati nell'art. 49 (giudice delegato, comitato dei creditori), avanti i quali il fallito é tenuto a comparire, ma la Corte non prende in esame le due ipotesi perché estranee alla fattispecie così come accertata dallo stesso Tribunale di Grosseto.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze 22 dicembre 1976 e 17 ottobre 1977 - dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78 u.p., 304, commi secondo e terzo, 304 bis, ter e quater c.p.p..

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consultà l'8 marzo 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.