SENTENZA N. 68
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonino DE STEFANO,Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 15 e
21 legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità
dei suoli) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1977 dal TAR per
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella pubblica udienza del 24 gennaio 1984
il Giudice relatore prof. Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 20 aprile 1977 il TAR per
Nell'ordinanza si espone quanto segue.
Contestualmente il sindaco avvertiva che nel caso di mancata demolizione
le opere sarebbero state acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile
del comune, onde essere utilizzate ai fini pubblici ai sensi dell'art. 15 della
legge n. 10 del 1977.
Nell'ordinanza di rimessione, premesso quanto
sopra, si afferma che gli artt. 15
e 21 della legge n. 10 del 1977 danno carattere retroattivo alle nuove sanzioni
previste, così ponendosi in contrasto con l'art. 25 della Costituzione che
vieterebbe la retroattività non soltanto delle norme penali, ma di tutte le
norme punitive.
Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Nell'atto di intervento si osserva che l'art. 15
impugnato contiene solo una elencazione di sanzioni amministrative, senza
affatto disporne l'applicabilità a fatti commessi prima dell'entrata in vigore
della l. n. 10/1977. L'art.
La questione sarebbe, pertanto, inammissibile, attenendo unicamente alla interpretazione delle norme impugnate.
Nel merito, comunque, la questione sarebbe
infondata, giacché il principio d'irretroattività stabilito dall'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, riguarderebbe solo le norme penali e non
tutte le norme punitive in generale.
Considerato in diritto
1. -
La questione non é fondata.
2. - La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato (sentenze n. 29 del
1961; 46 del
1964 e, da ultimo, 194 del 1976 e 13 del 1977)
che il principio della irretroattività delle leggi é
stato costituzionalizzato soltanto con riguardo alla
materia penale, mentre per le restanti materie la osservanza del principio
stesso é rimessa alla prudente valutazione del legislatore. Nel caso di specie
si é al di fuori della materia penale, dato che l'art.
15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prevede e disciplina esclusivamente
sanzioni di carattere amministrativo.
D'altro canto é anche da osservare che la giurisprudenza amministrativa é
consolidata nella affermazione che le sanzioni
amministrative di cui al ripetuto art. 15 non sono applicabili a costruzioni
portate a compimento prima della entrata in vigore della legge n. 10 del 1977.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15 e 21 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 ("Norme per l'edificabilità
dei suoli"), sollevata con ordinanza 20 aprile 1977 dal TAR per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.