ORDINANZA N. 65
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1981, n. 678, conv. in legge 26 gennaio 1982, n. 12 (blocco degli organici delle
unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal
Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Gregori Driade ed altri e USL n. 24 della Regione Marche ed
altra, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 1983; visti l'atto di
costituzione di Gregori Driade ed altri e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio
1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 - nel giudizio d'appello
promosso contro la sentenza del Pretore di Ascoli
Piceno 10 - 17/7/1981 da Gregori Driade, da Brandimarti Giuseppe e da Narcisi Valerio Romolo nei
confronti della USL n. 24 della Regione Marche e nei confronti della Regione
Marche - il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni nella
legge 26 gennaio 1982, n.
che davanti a questa Corte ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che davanti a questa Corte, oltre al
Gregori, al Brandimarti e
al Narcisi, si sono costituiti Marchegiani Giuseppe,
quale amministratore unico della s.n.c. Biotest Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e il Sindacato Nazionale
Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti (SNUBALP) in persona del suo
rappresentante legale Piero Cognini (segretario
generale), i quali ultimi quattro non erano costituti nel giudizio a quo, sicché
l'intervento da essi spiegato con la costituzione nel presente giudizio va
dichiarato, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte,
inammissibile;
considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene neppure una sommaria
descrizione della fattispecie oggetto del giudizio di provenienza, non rende
ragione, ma fa solo apodittica affermazione della rilevanza, in esso, della
sollevata questione, sicché - stante l'elusione del
precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sulla necessità di
riferirne i termini e i motivi - la questione stessa va dichiarata, in armonia
con la costante giurisprudenza di questa Corte manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Marchegiani
Giuseppe, Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e dal
Sindacato Nazionale Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti (SNUBALP)
in persona del suo rappresentante legale Piero Cognini
(segretario generale);
b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal
Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.