ORDINANZA N. 63

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, III cpv., del D.L. 26 novembre 1981, n. 678, conv. in legge 26 gennaio 1982, n. 12 (blocco degli organici delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1982 dal pretore di Recanati nel procedimento civile vertente tra Tognetti Giancarlo e Regione Marche, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1983;

visto l'atto di costituzione di Tognetti Giancarlo;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 novembre 1982 - nel giudizio promosso da Tognetti Giancarlo quale legale rappresentante della Società in nome collettivo Laboratorio analisi cliniche "Delta" nei confronti della regione Marche - il Pretore di Recanati ha sollevato, su iniziativa dell'istante, in riferimento agli artt. 2 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678 (convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12) in quanto la norma impugnata subordina ad autorizzazione dell'unità sanitaria locale l'accesso dell'utente il servizio sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

considerato che davanti a questa Corte si é costituito, oltre al Tognetti nella detta qualità, il Sindacato nazionale unitario biologi analisti liberi professionisti (SNUBALP), il quale non era costituito nel giudizio davanti al Pretore, sicché il detto intervento va dichiarato, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, inammissibile;

considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene neppure una descrizione sommaria della fattispecie oggetto del giudizio di provenienza, non motiva sulla rilevanza, in esso, della sollevata questione, sicché - stante l'elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 circa la necessità di riferirne i termini e i motivi - la questione stessa va dichiarata, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Sindacato nazionale unitario biologi analisti liberi professionisti (SNUBALP):

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 26 novembre 1982 dal Pretore di Recanati

 

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE

ALDO CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.