ORDINANZA N. 62
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge 2 luglio 1957, n. 474 (Disposizioni per la prevenzione
e la repressione delle frodi nel settore degli olii
minerali), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1981 dal Tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Di Molfetta Pantaleo ed altri
iscritta al n. 902 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 142 del 1983;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio
1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa nel procedimento penale a carico di Di Molfetta
Pantaleo ed altri il 5 giugno 1981 (comunicata il successivo 26 e notificata il
17 novembre 1982; pubblicata nella G. U. n. 142 del 25
maggio 1983 e iscritta al n. 902 R.O. 1982) e
pervenuta alla Corte il 7 dicembre 1982, il Tribunale di Trani
ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3
Cost. la questione di legittimità dell'art.
Considerato che con sent.
30/1979
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione d'illegittimità dell'art.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.