ORDINANZA N. 60

ANNO 1984



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma quarto, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1982 dal Tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Elicotteri Meridionali e Crescenzi Alessandro, iscritta al n. 746 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ordinanza 23 giugno 1982, e nel procedimento civile di cui all'epigrafe, il Tribunale di Frosinone sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, quarto comma, legge 2 aprile 1968 n. 482, rilevando che, giusta la costante interpretazione della Corte di cassazione, doveva ritenersi imprescindibile la richiesta del datore di lavoro per la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti delle categorie protette dalla legge,

che, però, così interpretando la detta norma, ne resterebbe vulnerato - ad avviso del Tribunale - l'art. 4 della Costituzione che, riconoscendo a tutti i cittadini il diritto al lavoro, a fortiori dovrebbe tutelare i soggetti minorati, così come si evince dallo spirito della legge in parola e dalle altre disposizioni protezionistiche delle dette categorie;

che, peraltro, il Tribunale nel dispositivo dell'ordinanza, oltre alla lamentata incompatibilità in relazione all'art. 4 Cost., inseriva altresì un asserito contrasto della norma coll'art. 3 Cost., senza averne dato in motivazione alcuna giustificazione,

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata in quanto spetta al legislatore scegliere le sanzioni per l'inadempienza ai precetti costituzionali, specie quando entrano in conflitto con altri diritti costituzionalmente tutelati, come - nella specie - la libertà dell'iniziativa economica: a fronte della quale evidentemente al legislatore é parso inopportuno garantire il diritto del minorato attraverso l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre a, sensi dell'art. 2932 cod. civ., ma si é dato carico di sanzionare l'inadempimento sia attraverso la pena (ex art. 23 della legge), sia attraverso i principi generali sulla responsabilità extracontrattuale, di cui la giurisprudenza ha già fatto applicazione.

Considerato che, però, dev'essere innanzitutto valutata la rilevanza della sollevata questione in ordine alla fattispecie concreta, mentre l'ordinanza del Tribunale di Frosinone non lo consente in quanto non vi é alcun cenno alla rilevanza nemmeno per implicito, essendo esposta esclusivamente la pura questione astratta di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza.


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile, per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata dal Tribunale di Frosinone con ordinanza n. 746/82 in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 4 della Costituzione.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
ETTORE GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.