ORDINANZA N. 58
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 23
settembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul
ricorso proposto da Ubiali Alcide, iscritta al n. 595
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 315 del 1983 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio
1984 il Giudice relatore dott. Francesco Saja.
Ritenuto che durante un procedimento iniziato con ricorso di Ubiali Alcide
che al giudice rimettente sembrava che la detta
norma contrastasse con l'art. 3 Cost., discriminando
i contribuenti meno abbienti e quindi più esposti al rischio di gravi
pregiudizi patrimoniali per il pagamento di imposte non dovute, nonché con gli artt. 24 e 113 Cost. per la diminuita tutela
giurisdizionale del contribuente stesso;
che
Considerato che la questione sollevata con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. é manifestamente infondata in quanto
già decisa da questa Corte con sentenza n. 63 del
1982, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza
nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente
essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della
Costituzione, stante la discrezionalità del legislatore ordinario in materia;
che le stesse considerazioni valgono
evidentemente ad escludere la fondatezza della questione concernente un preteso
irrazionale deteriore trattamento del contribuente meno abbiente (art. 3
Cost.);
che le ordinanze nn. 80 e 367 del 1983
hanno dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, mentre l'ordinanza n. 168 del
1983 ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa
agli artt. 1 e 46 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, sostanzialmente coincidente con quella attualmente
in esame.
Visti gli artt. 23 e
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con l'ordinanza indicata
in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.