ORDINANZA N. 56
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 9, comma
primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e succ. modif. (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e 22, comma
sesto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 promossi con dieci ordinanze emesse
il 9 febbraio 1983, il 27 ottobre 1982 e il 17 novembre 1982 dal Pretore di
Cremona, rispettivamente iscritte ai nn. da
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il
Giudice relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che il Pretore di Cremona, con dieci ordinanze emesse il 27
ottobre e 17 novembre 1982 e il 9 febbraio
Ritenuto che analoga questione é stata già sollevata in
riferimento agli stessi parametri davanti a questa Corte, denunciandosi però
oltre alle disposizioni sopra indicate anche l'art. 15 della legge n. 319/1976,
norma questa cui deve più correttamente farsi risalire l'effetto denunciato
come costituzionalmente illegittimo, dal momento che é proprio il settimo comma
del citato art.
Ritenuto, pertanto, che la medesima questione deve ritenersi già risolta
con la sentenza n.
248 del 28 luglio 1983, che ha pronunciato la illegittimità
costituzionale del citato art. 15, settimo comma, della legge n. 319/1976.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt.
9, comma primo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e 22,
sesto comma, legge 24 dicembre 1979, n. 650, sollevata in
relazione all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.