ORDINANZA N. 55
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art 538, comma secondo, del codice di procedura civile,
promossi con quattro ordinanze emesse il 4 agosto 1982 dal pretore di Nizza
Monferrato ed iscritte ai nn. 749, 750, 751 e 757 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 81 e 88 del 1983; visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio
1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con quattro identiche ordinanze emesse in
data 4 agosto 1982 nei procedimenti esecutivi mobiliari promossi
rispettivamente dalla S.n.c. A. Funari e C. e dalla ditta Lebuan s.r.l. contro
Ameglio Patrizia, dalla ditta Legertex contro Prata Claudio e dalla S.a.s. N.G.F. contro la ditta ICEM di Quercioli Armando, il Pretore di Nizza Monferrato ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma,
Codice procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. assumendo che la disposizione censurata, in quanto
prevede la vendita al secondo incanto senza prezzo base in danno del debitore
sottoposto ad espropriazione mobiliare concreterebbe: 1) una disparità di
trattamento di fronte al debitore che subisce l'espropriazione immobiliare
poiché l'art. 591 cod. proc. civ. prevede che nel caso di vano esperimento della prima
asta, la seconda sia fissata ad un prezzo base inferiore solo di un quinto a
quello precedente, e, 2) un contrasto con la garanzia costituzionale della
proprietà privata consentendo che il debitore veda vanificato il contenuto
economico dei suoi beni;
che questa Corte, con la sentenza n. 130/72
ha già dichiarato non fondate identiche questioni sulla basilare considerazione
del più ridotto valore dei beni mobili quale giustificazione della diversità di
disciplina;
che la possibilità di esistenza di beni mobili
di maggior valore degli immobili, prospettata dal Pretore nella ordinanza in
esame, é del tutto marginale, mentre la razionalità di una norma va riguardata
con riferimento alla normalità delle situazioni verificabili in concreto;
che neppure può valere ad indurre questa Corte a
discostarsi dalla precedente decisione il raffronto, pure prospettato al
Pretore, fra beni mobili rimasti tali e quelli eventualmente incorporati in un
immobile, in quanto, nell'ipotesi di vendita, il bene mobile non viene in
considerazione autonomamente ed é ovvio quindi che venga assoggettato alla
disciplina dell'immobile cui accede;
che pertanto la ricordata giurisprudenza di
questa Corte va confermata.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
Riuniti i giudizi iscritti ai nn. 749, 750,
751, 757/82 dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 538, secondo comma codice procedura civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42
della Costituzione con ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.