Ordinanza n.54 del 1984

 

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ORDINANZA N. 54

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento della indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria") promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1981 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dalla Regione Lazio c/Mastrofrancesco Mariano ed altri, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1982 dal TAR per la Lombardia sul ricorso di Fabietti Franco ed altro c/Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 688 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore prof. Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile della Amministrazione penitenziaria"), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

ritenuto che con dette ordinanze si lamenta - deducendone il contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.;

considerato che questione in tutto identica é stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e che dalle ordinanze in esame non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento della indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria "), sollevata con ordinanze 24 novembre 1981 del Consiglio di Stato e 5 gennaio 1982 del TAR della Lombardia di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.