ORDINANZA N. 54
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il
riordinamento della indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle
forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione
penitenziaria") promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre 1981 dal Consiglio di Stato sui
ricorsi riuniti proposti dalla Regione Lazio c/Mastrofrancesco
Mariano ed altri, iscritta al n. 534 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315
dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1982 dal TAR per
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio
1984 il Giudice relatore prof. Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967
("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio
d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile della Amministrazione penitenziaria"), in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
ritenuto che con dette ordinanze si lamenta -
deducendone il contrasto con le menzionate norme costituzionali - che
dall'indennità prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili
urbani con qualifica di agenti di p.s.;
considerato che questione in tutto identica é
stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 229 del
1983 e che dalle ordinanze in esame non emergono elementi nuovi, tali da
indurre
Visti gli artt. 26, secondo comma
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre
1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento della indennità mensile per il
servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile
dell'Amministrazione penitenziaria "), sollevata con ordinanze 24 novembre
1981 del Consiglio di Stato e 5 gennaio 1982 del TAR della Lombardia di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.