ORDINANZA N. 53

ANNO 1984



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Montepulciano sui ricorsi riuniti proposti da Maran Giulio ed altra, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore prof. Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che la Commissione tributaria di primo grado di Montepulciano, con ordinanza 26 maggio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), a norma del quale "Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui é prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione é stata omessa o é stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti d'irregolarità meramente formali".

Considerato che la medesima questione di legittimità costituzionale é stata dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 186 del 1982 e che non vengono addotti argomenti nuovi, i quali possano portare ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Montepulciano, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE

GUGLIELMO ROEHRSSEN, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1984.