SENTENZA N. 52
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 3, comma primo u.p., e 67 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle
leggi sulla Corte dei Conti), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1982
dalla Corte dei Conti - Sez. Riunite - nel giudizio
promosso dal Procuratore Generale presso
Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore prof.
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Umberto Coronas
per l'Associazione Nazionale Magistrati e Avvocati dello Stato a riposo e per
Domingo Ignazio ed altri, gli avvocati Michelangelo Pascasio e Tommaso Palermo
per l'Associazione Nazionale Magistrati ordinari e l'Avvocato generale dello
Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con istanze, prodotte rispettivamente il
27 giugno 1979, il 14 giugno 1979, il 15 giugno 1979 e ancora il 15 giugno
1979, il dott. 1gnazio Domingo, il dott. Giovanni Allavena,
l'avv. Attilio Inglese e il dott. Arrigo Lanzara,
rispettivamente consigliere della Corte dei Conti, consigliere di Stato,
avvocato generale dello Stato e procuratore generale di Corte d'appello
chiesero alle competenti amministrazioni la corresponsione della pensione
"sulla base dei nuovi stipendi attribuiti ai magistrati con l. 2 aprile
1979 n. 97 anche in relazione al D.L. 29 maggio 1979 n. 163". Trascorso
invano il termine di 120 giorni ed essendo rimasti privi di risposta gli atti
di significazione e diffida, ciascuno dei richiedenti propose
separato ricorso alla Corte dei Conti, che, con decisione 28 aprile - 12 maggio
1982 resa dalla Sezione III ordinaria (Pensioni civili) su difformi conclusioni
del Procuratore Generale, 1) riunì per connessione i quattro ricorsi, 2)
accolse la domanda con la quale si era chiesto che la pensione dei ricorrenti
fosse riliquidata, a decorrere dal 1 gennaio 1979,
sulla base della retribuzione spettante ai magistrati in attività di servizio
ai sensi della l. 97/1979 e, a decorrere dal 1 luglio
1.2. - Su appello del Procuratore Generale le Sezioni Riunite della Corte
dei Conti, con ordinanza resa il 6 ottobre 1982 (notificata e comunicata il 14
gennaio 1983; pubblicata nella G. U. n. 114 del 27
aprile 1983 e iscritta al n. 85 RO. 1983), nel contraddittorio dei quattro
resistenti e di cinque intervenienti (Associazione
dei Magistrati ordinari in pensione, avv. Pascasio Michelangelo, Macedonio
Giovanna (titolare di pensione di riversibilità quale
figlia inabile del defunto Vincenzo Macedonio, magistrato di Cassazione), avv.
Tommaso Palermo e avv. Emanuele lezzi) hanno, in accoglimento di richiesta del
Procuratore Generale, rimesso alla Corte Costituzionale gli atti perché venga risolta la questione di legittimità, in riferimento
agli artt. 3' 111 e 125 Cost., degli artt. 3
comma primo ult. parte
e 67 R.D. 12 luglio 1934 n.
Constatata la rilevanza della questione per coinvolgere
questa l'ammissibilità dell'appello del Procuratore Generale, le Sezioni
Riunite - in contrasto con la precedente dec.
204/A del 20 aprile 1978, che l'aveva reputata manifestamente infondata sotto
il profilo della mancata considerazione, a livello costituzionale, della
garanzia del principio del doppio grado di
giurisdizione - ne ha giustificato la rimessione alla
Corte Costituzionale perché a) una vera e propria disuguaglianza di trattamento
in situazioni soggettivamente ed oggettivamente identiche si rinverrebbe in
ipotesi in cui dipendenti pubblici sono assistiti dall'INPS (art. 124 ss.
D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) e altri possono ricongiungere la propria
posizione pensionistica presso l'INPS (l. 7 febbraio 1979 n. 29), e ne deriverebbe
diversità di gradi di tutela giurisdizionale, b) a queste ipotesi si
aggiungerebbe la posizione dei dipendenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia
rispetto a quella dei dipendenti degli altri istituti di credito di diritto
pubblico per essere i primi, a differenza dei secondi, soggetti alla
giurisdizione della Corte dei Conti (art. 11 All. T
all'art.
Motivando poi anche in riferimento all'art. 111,
secondo comma Cost. le Sezioni Riunite, sulla premessa assunta in alternativa
con altra la quale eleva ad oggetto del giudizio pensionistico l'impugnativa di
provvedimento amministrativo, che oggetto ne sia il diritto soggettivo a
pensione, hanno considerato che la limitazione del ricorso per cassazione
contro la decisione della Corte dei Conti ai soli motivi attinenti alla
giurisdizione finirebbe con il confliggere con il
principio emergente dal ripetuto art. 111, secondo comma, a tenor
del quale il giudizio su diritti soggettivi perfetti e su sottostanti rapporti
giuridici patrimoniali non potrebbe chiudersi con una sola sentenza non
appellabile né impugnabile per violazione di legge.
Né, infine, hanno le Sezioni Riunite mancato di osservare che, assumendo
ad oggetto del giudizio pensionistico la impugnazione
d'atto amministrativo, dovrebbe tale giudizio farsi rientrare nella competenza
esclusiva di una giurisdizione amministrativa, alla quale riuscirebbero
applicabili i principi contenuti nell'art. 125 comma secondo, così come
interpretati dalla Corte Cost. con le sentt.
62/1981 e 8/1982.
2.1. - Avanti
Hanno spiegato intervento l'Associazione Nazionale dei Magistrati e degli
Avvocati dello Stato a riposo, rappresentata e assistita dall'avv. Coronas giusta delega in margine all'atto di intervento e deduzioni datato 10 febbraio 1982, con il
quale ha concluso per la dichiarazione di non fondatezza della proposta
questione, e il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
assistito dall'Avvocatura generale dello Stato mediante atto depositato il 17
maggio 1983.
2.2. - Nell'atto depositato il 23 febbraio 1983, la difesa dei Domingo e altri tre ha concluso per la dichiarazione
d'infondatezza della proposta questione argomentando da ciò che a) non sussiste
la identità oggettiva e soggettiva di situazioni diversamente regolate dai
legislatore perché diverse da quelle degli altri dipendenti pubblici con
trattamento pensionistico a carico dello Stato sono le posizioni dei dipendenti
pubblici assicurati dall'INPS e di quelli che possono ricongiungerle presso
l'INPS ai sensi della l. 29/1979, b) né rileva la tutela giurisdizionale
riservata ai dipendenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia diversa rispetto a
quella dei dipendenti degli altri enti pubblici economici perché la
giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti nei confronti dei primi e non
dei secondi rientrerebbe nella sfera di un assetto di competenze
giurisdizionali che
2.3. - Nell'atto depositato il 10 maggio
2.4. - Nell'atto depositato il 17 maggio
3. - Alla pubblica udienza del 6 dicembre 1983, nel corso della quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Coronas ha argomentato per la conclusione d'infondatezza;
l'avv. Pascasio si é intrattenuto sulla inammissibilità
dell'incidente e, in ordine al " rattoppo" cui le Sezioni Riunite
della Corte dei Conti avrebbero assoggettato la ordinanza di rimessione, ha notiziato che il
testo originario ne sarebbe stato depositato nella cancelleria della Corte di
Cassazione: l'avv. Palermo ha esposto motivi a sostegno della conclusione
d'infondatezza e ha fatto parola dei giudizi afferenti il trattamento
pensionistico dei dipendenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia; infine l'avv.
dello Stato Carafa ha giustificato la mancata
esibizione avanti
Considerato in diritto
4. - Inammissibile é l'intervento in questa sede
spiegato dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e degli Avvocati dello
Stato a riposo per non avere questa assunto la veste di parte avanti il
giudice a quo.
5.1. - La difesa dell'Associazione dei Magistrati ordinari a riposo, nel
corso della pubblica udienza del 6 dicembre
5.2. - La questione é infondata perché nessuna delle
disposizioni della Costituzione assunte a parametro é violata. a) non
l'art. 3 perché aa) diverse sono le posizioni dei
dipendenti dello Stato che percepiscono trattamento pensionistico dallo Stato da quelle dei dipendenti pubblici assistiti dall'INPS
e di altri che possono ricongiungere la propria posizione pensionistica presso
l'INPS, ab) con sent.
1/1984
5.3. - Il dispositivo della sentenza che
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione
d'illegittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 111 comma secondo e 125
comma secondo Cost. - degli artt. 3 comma primo u.p. e 67 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (T.u.
delle leggi sulla Corte dei Conti) con ordinanza 6 ottobre 1982 della Corte dei
Conti - Sezioni Riunite - in quanto non prevedono per il processo pensionistico
innanzi alla Corte dei Conti il doppio grado di giurisdizione ovvero il ricorso
per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni
giurisdizionali centrali della Corte stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -
Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO -
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.