SENTENZA N. 51
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), come integrato dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile
1976, n. 431, promossi con due ordinanze emesse il 10 giugno 1982 dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze, iscritte ai nn. 520 e 521 del registro ordinanze 1982 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre
1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto in fatto
Tagliaferri Giovanni, detenuto nella casa di
reclusione di Firenze in espiazione di pena, presentava in data 31 luglio 1981,
al Magistrato di sorveglianza presso quel Tribunale istanza
di remissione del debito per le spese processuali il cui pagamento gli era
stato richiesto con avviso notificato il giorno prima.
Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze - premesso
che, dovendo il Tagliaferri essere dimesso per fine
pena il 16 dicembre
Secondo il giudice a quo, gli indicati parametri costituzionali sarebbero
vulnerati alternativamente: verrebbe in considerazione il principio di eguaglianza ove si ritenesse, da un punto di vista "
sostanziale", che l'imposizione di termini perentori e l'assenza di una
sospensione ex lege in attesa della maturazione dei
termini non attribuisca a tutti i soggetti il diritto alla remissione; sarebbe
violato il diritto di azione e difesa se, invece, si ritenesse, da un punto di
vista "processuale", che l'esercizio del diritto alla remissione,
potenzialmente attribuito a tutti gli interessati, resti condizionato dalla
casuale circostanza del trovarsi più o meno vicini alla scadenza della pena.
La "costituzionalizzazione" della
normativa impugnata dovrebbe, in sintesi, secondo il giudice a quo,
"passare o attraverso la eliminazione dal sistema
dei termini perentori, oppure, fermi restando i termini, attraverso la censura
costituzionale di una mancata previsione, nella normativa vigente, di una
sospensione ex lege, generale, di tutte le esecuzioni
civili per il recupero dei crediti in attesa della maturazione dei
termini".
Analoghe questioni lo stesso Magistrato di sorveglianza ha sollevato, con ordinanza in pari data, nel procedimento
conseguente all'istanza di remissione del debito per spese processuali e di
mantenimento in carcere, presentata da Natali Sergio, dimesso per fine pena sin
dal 26 maggio 1970, istanza pervenuta alla cancelleria del giudice a quo il 5
maggio 1981.
Le ordinanze, ritualmente notificate e
comunicate, sono state entrambe pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 19 gennaio 1983.
Nei due giudizi é intervenuta
Considerato in diritto
Le due cause, riguardando identiche questioni, possono essere riunite e decise con un'unica sentenza.
Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze ha impugnato
l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "così come integrato
dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431", nella parte in cui
prevede termini perentori per proporre la domanda di remissione del debito relativo alle spese del procedimento che il condannato non
sia stato in grado di rimborsare e nella parte in cui non prevede la
sospensione della procedura di esecuzione per spese del procedimento da parte
degli uffici del campione penale fino ad un mese prima della scarcerazione.
L'Avvocatura dello Stato ha in primo luogo contestato l'ammissibilità
delle denunce d'illegittimità costituzionale pro - spettate dal giudice a quo,
negando forza di legge alla norma che attualmente
fissa i termini, iniziale e finale, per proporre l'istanza di remissione del
debito, norma da identificarsi esclusivamente nell'art. 96 del D.P.R. n. 431 del 1976, e non anche nell'art. 56 della legge n. 354 del 1975.
L'eccezione, che riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni, preliminari e di merito, contenute
nell'atto d'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve essere
accolta.
E, infatti, il solo art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n.
Il carattere senza dubbio integrativo del D.P.R. n. 431 del 1976 rispetto
alla legge n. 354 del 1975 non basta a far venir meno la natura regolamentare
del primo, d'altronde costantemente riconosciutagli nella giurisprudenza della
Corte di cassazione. Tale natura risulta non solo
dall'espresso rinvio, operato dall'art. 87, primo comma, della legge n. 354 del
1975, ad un tale tipo di disciplina - rinvio puntualmente recepito sia nelle
premesse del D.P.R. n. 431, sia nelle premesse del successivo D.P.R. di
modifica n. 339 del 1977 - ma anche dalla procedura adottata per la loro
emanazione, in tutto aderente al paradigma dell'atto regolamentare
(deliberazione del Consiglio dei ministri, parere del Consiglio di Stato).
La circostanza che le ordinanze di rimessione
abbiano coinvolto nel giudizio di legittimità costituzionale anche l'art. 56
della legge 26 luglio 1975, n. 354, si risolve in un accorto, ma non
sufficiente, tentativo di aggirare l'ostacolo derivante dalla natura della
norma che fissa il termine in oggetto: infatti, l'art. 56 della legge n. 354
del 1975 non contempla, né implicitamente, né tanto meno esplicitamente, la
necessità di alcuna integrazione circa i termini per
l'esercizio del diritto ivi previsto.
Riguardando, dunque, la denuncia nient'altro che un atto privo di forza
di legge, come tale non suscettibile di sindacato nella presente sede, le
questioni devono essere dichiarate inammissibili, fermi ovviamente restando,
anche nella specie, i consueti poteri di ordine
generale che consentono al giudice ordinario di censurare gli eventuali profili
di illegittimità delle disposizioni regolamentari.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
dell'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dall'art. 9 del
D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.