ORDINANZA N. 50
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di
attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,
concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex
combattenti ed assimilati), promossi con dieci ordinanze emesse il 23 settembre
ed il 30 novembre 1982 dal Pretore di Bologna, il 10 dicembre 1982 dal Pretore
di Lecce, il 19 gennaio 1983 dal tribunale di Torino, il 10 febbraio 1983 dal
Pretore di Roma, il 9 marzo 1983 dal Pretore di Macerata (n. 2), il 2 marzo
1983 dal Pretore di Roma, il 10 marzo 1983 dal Pretore di Lecce e il 10 gennaio
1983 dal Pretore di Roma, iscritte rispettivamente al n. 773 del registro
ordinanze 1982 e ai nn. 102, 111, 184, 317, 338, 339,
377, 378 e 463 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ai nn. 88, 184, 225, 239,
246, 253 e 267 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio
1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Bologna, il Pretore di Lecce, il Pretore di
Roma e il Pretore di Macerata, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno
sollevato - in riferimento al quarto comma dell'art.
81 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9
ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano
valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo
e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri:
argomentando che la norma impugnata - a seguito della sentenza n. 92/1981, che
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, "nella parte in
cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi
consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" -
verrebbe a far gravare sui soli enti previdenziali, anche essi compresi nella
"finanza pubblica allargata", l'onere già imposto agli enti datori di
lavoro; e che nei giudizi relativi alle ordinanze dei Pretori di Bologna e
Lecce ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della sollevata
questione;
ritenuto, d'altronde, che il tribunale di
Torino, con ordinanza emessa il 19 gennaio
che nel giudizio relativo a detta ultima
ordinanza non vi é stata costituzione di parti né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato che i dieci giudizi, di cui alle ordinanze in epigrafe, vanno
riuniti in quanto sollevano identiche o connesse questioni di legittimità
costituzionale;
che, per altro, nel corso dei giudizi stessi, é
entrato in vigore l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55
(recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che
ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971:
"All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio
1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in
ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda,
datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del
proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio
dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività
svolte dai medesimi "; e che di conseguenza, in relazione ad entrambe le
prospettate esegesi della norma impugnata, va comunque disposta la restituzione
degli atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino
la rilevanza delle proposte questioni.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di
Bologna, Lecce, Roma e Macerata, e al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.