Ordinanza n. 47 del 1984

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ORDINANZA N. 47

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1982 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento civile vertente tra Pistolesi Massimo e Ditta F.lli Palazzoni, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Poggibonsi, con ordinanza emessa il 16 settembre 1982, ha impugnato l'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 371 (rectius 361), per pretesa violazione degli artt. 53, primo comma, e 3, primo comma (in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera collettività, in proporzione della capacità contributiva dei singoli membri di questa, l'onere economico derivante dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle funzioni elettorali), nonché dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione (in quanto non prevede il diritto dei lavoratori, chiamati a svolgere funzioni pubbliche presso gli uffici elettorali, al recupero del riposo non goduto nel caso di coincidenza delle operazioni elettorali con giorni di riposo settimanale);

e che nel presente giudizio nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la prima delle dedotte questioni, con sentenza n. 124 del 1982, e si é pronunciata nel medesimo senso sulla seconda questione, con sentenza n. 40 del 1981 (per poi ritenere la manifesta infondatezza di entrambe, con l'ordinanza n. 192 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 36, terzo comma, della Costituzione sollevate dal pretore di Poggibonsi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria: 22 febbraio 1984.