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ORDINANZA N. 47
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), promosso
con ordinanza emessa il 16 settembre 1982 dal pretore di Poggibonsi
nel procedimento civile vertente tra Pistolesi
Massimo e Ditta F.lli Palazzoni, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1982
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il
Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Poggibonsi,
con ordinanza emessa il 16 settembre 1982, ha impugnato l'art. 119 del D.P.R. 30
marzo 1957, n. 371 (rectius 361), per pretesa
violazione degli artt. 53, primo comma, e 3,
primo comma (in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera
collettività, in proporzione della capacità contributiva dei singoli membri di
questa, l'onere economico derivante dalla partecipazione dei lavoratori
dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle funzioni elettorali), nonché dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione (in
quanto non prevede il diritto dei lavoratori, chiamati a svolgere funzioni
pubbliche presso gli uffici elettorali, al recupero del riposo non goduto nel
caso di coincidenza delle operazioni elettorali con giorni di riposo
settimanale);
e che nel presente giudizio nessuna delle parti
si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che la Corte
ha già dichiarato non fondata la prima delle dedotte questioni, con sentenza n. 124 del
1982, e si é pronunciata nel medesimo senso sulla seconda questione, con sentenza n. 40 del
1981 (per poi ritenere la manifesta infondatezza di entrambe, con l'ordinanza n. 192
del 1983
).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento
agli artt. 3, primo comma,
53, primo comma, e 36, terzo comma, della Costituzione sollevate dal pretore di
Poggibonsi con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA
- Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in
cancelleria: 22 febbraio 1984.