Ordinanza n. 46 del 1984

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ORDINANZA N. 46

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

         Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia sul ricorso proposto da Ricci Nadia iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, con ordinanza emessa il 9 novembre 1979, ha impugnato, come emerge dalla motivazione dell'ordinanza stessa, l'art. 4 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e l'art. 1, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 - in quanto assoggettano i redditi di lavoro autonomo all'imposta locale sui redditi - per contrasto con gli artt. 3, 53 e 35 della Costituzione;

e che nel presente giudizio nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, con sentenza n. 42 del 1980, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, "in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 35 Cost., con l'ordinanza in epigrafe - degli artt. 4 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, già dichiarati (nei limiti sopra indicati) costituzionalmente illegittimi, con la sentenza n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.