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ORDINANZA N. 45
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e
la revoca nonché per la determinazione e per la revisione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con
ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal Pretore di Foggia nel procedimento
civile vertente tra Aprile Michele e IACP, iscritta al n. 876 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142
dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio
1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Foggia, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1982, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sostenendo che la disciplina dettata dagli artt.
11, 16 e 17 del decreto predetto discriminerebbe "ipotesi che si
presentano, strutturalmente e sostanzialmente, analoghe"; argomentando, in
particolar modo, che le revoche delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, previste dalla norma
impugnata, pur concernendo situazioni di diritto soggettivo, sarebbero state
fatte arbitrariamente rientrare nella giurisdizione esclusiva dei giudici
amministrativi;
e che nel presente giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che la Corte si é già pronunciata sul preteso contrasto
fra l'art. 17 del D.P.R. n. 1035 del 1972 e l'art. 3
della Costituzione, dapprima ritenendo la questione non fondata, con la sentenza n. 100 del
1979, e poi dichiarandone la manifesta infondatezza, con le ordinanze n. 23
e n. 90 del 1980;
che l'ordinanza di rimessione non adduce
motivi, atti ad indurre la Corte
a modificare la propria giurisprudenza; che, infatti, anche ad accogliere la
premessa interpretativa dalla quale procede il giudice a quo (discostandosi
dall'orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione), resta fermo
che il primo comma dell'art. 103 Cost. assegna alla giurisdizione
amministrativa, "in particolari materie indicate dalla legge", la
tutela dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione;
mentre lo stesso Pretore di Foggia asserisce che nella materia in esame
s'imporrebbe la "regola generale..." che
sancisce la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni pubblici,
nella quale sicuramente può farsi rientrare l'assegnazione di alloggi
popolari": sicché non si comprende come sia dato, per un verso, ipotizzare
la necessaria applicazione della "regola" medesima, di cui non si
contesta affatto la legittimità, ed inferirne, per un altro verso, una lesione
del principio costituzionale d'eguaglianza; che, anzi, lo stesso richiamo
dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, sul quale si impernia l'ordinanza di rimessione, fornisce una ragione giustificativa della
supposta giurisdizione esclusiva per le controversie relative agli annullamenti
ed alle revoche delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica: il che conferma che, in definitiva, la proposta questione non investe
la legittimità costituzionale della norma impugnata, ma si risolve in un
problema d'interpretazione.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035, sollevata dal Pretore di Foggia, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.