ORDINANZA N. 44

ANNO 1984



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma quinto, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1981 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra INAIL e s.p.a. Piaggio e C. iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 1982. Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che con ordinanza del 22 dicembre 1981 il Pretore di Genova ha sollevato, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16, quinto comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di sessanta giorni per proporre azione avanti l'autorità giudiziaria avverso le decisioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di inadempienza agli obblighi assicurativi; per il dubbio che tale disposizione violi le garanzie di difesa dell'imputato per l'estrema brevità del termine.

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non motiva sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito, né espone gli elementi di fatto oggetto del giudizio stesso, dai quali si possa comunque dedurre la rilevanza della censura.

Ritenuto, pertanto, che non é stata osservata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre i termini e i motivi dell'eccezione;

che la questione é quindi manifestamente inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, quinto comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), proposta in relazione all'art. 24 della Costituzione dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.