ORDINANZA N. 42
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 2 comma primo, della legge Regione Sicilia 10 agosto
1978, n. 35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e
la semplificazione delle relative procedure), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 aprile 1980 dal TAR per
2) ordinanza emessa il 28 agosto 1981 dal TAR per
3) ordinanza emessa il 24 marzo 1981 dal TAR per
4) ordinanza emessa il 17 novembre 1981 dal TAR per
Visti gli atti di costituzione di Cosentini
Cristoforo, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre
1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il TAR per
rilevato che questione analoga, relativa
all'art. 13 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme
per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche") - il
quale contiene una disposizione simile a quella adottata dalla norma impugnata
- é stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del
1983, in riferimento all'art. 97 della Costituzione:
considerato che non sono stati prospettati
argomenti che possano indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in
esame, tenuto conto che la sua conformità all'art. 97 porta ad escludere anche
la dedotta violazione dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto
procedimento" nell'espropriazione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale
siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori
pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"),
sollevata con ordinanze 19 aprile 1980, 24 marzo 1981, 28 agosto 1981 e 17
novembre 1981 del TAR per
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.