SENTENZA N. 40
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 27, 29, 67 e 73 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1979 dal Pretore di Serracapriola
nel procedimento civile vertente tra Torzilli Anna Maria e Ciannilli Antonio ed altro, iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 1980;
2) ordinanza emessa il 28 maggio 1980 dal Pretore di Bergamo nel
procedimento civile vertente tra Tiraboschi Ismaele e
Valsecchi Pietro, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 242 del 1980;
3) ordinanza emessa il 28 febbraio 1981 dal Giudice conciliatore di
Pulsano nel procedimento civile vertente tra D'Errico Maria
e Vergallo Giuseppe, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;
4) ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di Montefiascone
nel procedimento civile vertente tra Borioli Amelia e
Confaloni Umberto, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 185 del 1982;
5) ordinanza emessa il 21 luglio 1982 dal Pretore di Ispica nel procedimento civile vertente tra Mattioli Pietro e Mattioli
Rosaria, iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre
1983 il Giudice relatore dott. Francesco Saja.
Ritenuto in fatto
1. - Torzilli Anna Maria,
proprietaria di un immobile locato dal 1960 ed adibito ad usi agricoli,
intimava licenza per finita locazione all'8 settembre
1979 ai conduttori Ciannilli Antonio e Michele e li
citava per la convalida davanti al Pretore di Serracapriola.
Costituitisi gli intimati, la locatrice negava che il contratto in questione
fosse disciplinato dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, il cui art. 27 non
comprendeva tra le locazioni non abitative quelle di immobili
adibili all'agricoltura: non poteva perciò operare la
proroga di cui all'art.
Il Pretore, accogliendo questa tesi, con ordinanza del
1 ottobre 1979 (in G. U. n. 15 del 16 gennaio
1980; reg. ord. n. 818 del
1979) sollevava questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 27 e
La stessa questione veniva sollevata dal Pretore
di Montefiascone con ordinanza del 16 ottobre 1981
(in G.U. n. 185 del 7 luglio 1982; reg. ord. n. 100 del 1982), emessa nel procedimento vertente tra Borioli Amelia e Confaloni
Umberto.
2. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Tiraboschi Ismaele e Valsecchi
Pietro, il Pretore di Bergamo con ordinanza del 28 maggio 1980 (in G. U.
n. 242 del 3 settembre 1980; reg. ord.
n. 502 del 1980) sollevava questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 27,
29 e
Osservava il magistrato che, ai sensi delle norme citate, il locatore di
un immobile non adibito ad abitazione e con contratto in corso al momento
dell'entrata in vigore della legge citata, poteva recedere ove avesse necessità
di adibire l'immobile stesso all'esercizio di un'attività industriale,
commerciale o artigianale, oppure di interesse
turistico tra quelle di cui all'art.
La stessa questione veniva sollevata dal
Conciliatore di Pulsano con ordinanza del 28 febbraio 1981 (in G. U. n. 241 del 2 settembre 1981; reg. ord.
n. 349 del 1981) emessa nel procedimento vertente tra
d'Errico Maria e Vergallo
Giuseppe, nonché dal Pretore di Ispica con ordinanza
del 21 luglio 1982 (in G. U. n. 67 del 9 marzo 1983;
reg. ord. n. 678 del 1982)
nel procedimento vertente tra Mattioli Pietro e Mattioli Rosaria.
3. -
Le parti private non si sono costituite.
Considerato in diritto
1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sottopongono alla
Corte questioni analoghe ovvero strettamente connesse: pertanto i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Con i suddetti provvedimenti di rimessione i giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale dell'art.
3. - Le prospettate questioni sono infondate non ricorrendo, come
pregiudizialmente ha eccepito
In proposito giova ricordare che l'art. 2135 cod. civ. dispone
nel primo comma che é imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e
attività connesse; ed aggiunge, nel capoverso, che si reputano connesse le
attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli
quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
La norma distingue dunque - e la distinzione non é priva di rilievo - tra
attività essenzialmente agricole e attività agricole
per connessione. A queste ultime si riferiscono le ordinanze nn. 818/79, 349/81, 100/82 e 678/82 dei Pretori di Serracapriola, Ispica e Montefiascone nonché del
conciliatore di Pulsano, le quali hanno per oggetto immobili adibiti o da
adibire alla conservazione e alla lavorazione di prodotti agricoli destinati al
mercato.
Invece, l'ordinanza n. 502/80 del Pretore di Bergamo concerne un'attività
essenzialmente agricola, come "l'allevamento del bestiame", il quale,
secondo la nozione accolta dal codice civile, riguarda non già l'allevamento in
genere di animali, ma soltanto quello caratterizzato
da un sostanziale nesso funzionale con la terra (il fondo) su cui l'allevamento
stesso avviene.
4. - Un'osservazione preliminare, comune alle proposte questioni, attiene
alla natura del bene locato: questo deve appartenere alla categoria degli
immobili urbani, a cui esclusivamente si riferisce la cit. l. n. 392 del 1978, intitolata appunto "Disciplina delle
locazioni di immobili urbani". Intuitivamente deve trattarsi di un bene
utilizzato dal locatario (o da utilizzare dal locatore nei casi previsti dagli artt. 29 e 73) nell'esercizio dell'agricoltura perché
altrimenti il problema neppure si porrebbe, ma occorre pur sempre che si tratti
di un immobile urbano, e tale requisito, pur con qualche inesattezza
terminologica, é stato ritenuto sussistente dai giudici a quibus,
nel cui compito esclusivo rientra l'accertamento degli elementi inerenti al
rapporto giuridico dedotto in giudizio.
5. - Ciò posto, sembra alla Corte che, per quanto riguarda le attività
agricole connesse, deve ritenersi, in base al "diritto vivente", che
esse sono comprese nell'ambito dell'art. 27 della legge sull'equo canone e conseguentemente
in quello dei successivi artt. 29, 67 e 73.
Invero, la mancanza di una esplicita previsione
nel ricordato art. 27 non ha impedito alla dottrina, che si é occupata della
materia, e alla giurisprudenza, che ha preso in esame il problema, di ritenere
che le attività agricole connesse siano comprese nella previsione delle norme
impugnate. In particolare, va osservato che
Tutto ciò non é stato tenuto presente nelle ordinanze di rimessione, le quali, essendosi limitate
a considerare soltanto l'elemento letterale della formula legislativa, hanno
ritenuto di inferirne l'esclusione denunciata, esclusione che, invece, non é
consentita in base alla comune interpretazione delle norme impugnate.
6. - In termini non proprio coincidenti si
presenta il problema rispetto alle attività essenzialmente agricole, ma ciò non
impedisce, in definitiva, che la soluzione debba essere la medesima.
Per esse infatti non é possibile individuare un
"diritto vivente", poiché manca, oltre a qualsiasi apprezzabile
apporto dottrinale, anche una giurisprudenza di merito, mentre
In tale situazione spetta a questa Corte procedere direttamente
all'interpretazione della norma.
Già si é visto, rispetto alle attività agricole connesse, come
l'argomento tratto dall'elemento letterale non abbia una effettiva
consistenza, e ciò vale intuitivamente anche per l'ipotesi qui considerata.
É invece importante osservare, sotto il profilo logico,
come nel sistema accolto dal vigente codice civile, ricorrendo la previsione
dell'art.
Sotto altro profilo, va rilevato che l'agricoltura non può essere
considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli altri settori della economia, sussistendo invece strette connessioni e
reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre crescente,
specie per quanto riguarda il settore agroalimentare:
e questo esige, tra l'altro, l'impiego di tecnologie nuove, per cui sono
necessari macchinari di notevoli dimensioni, da custodire necessariamente in
appositi locali.
Dalle superiori osservazioni consegue che il legislatore non poteva
prescindere dalla comunanza della natura imprenditoriale e dello stretto nesso
ora ricordato ed escludere perciò l'imprenditore agricolo dalla più ampia
protezione che le norme denunciate attribuiscono agli
altri imprenditori in tema di locazioni di immobili, al fine di maggiormente
tutelarne l'attività economica. Il che tanto più é da
ritenere se si considera che il citato art. 27, come sopra é stato ricordato,
comprende anche " qualsiasi attività di lavoro autonomo", sicché non
poteva essere escluso il lavoro svolto nell'agricoltura e, in particolare,
quello del coltivatore diretto (sulla cui nozione vedasi anche l'art.
Indubbiamente, gli statuti dell'imprenditore agricolo e di quello
commerciale sono diversi, ma tale eterogeneità non può
avere riflessi in subiecta materia, rispetto alla
quale l'esigenza di una maggiore tutela (relativa all'immobile utilizzato per
l'esercizio dell'impresa) ricorre in maniera sostanzialmente analoga anche per
colui che svolga l'attività prevista dal cit. art. 2135,
primo comma, del codice civile.
7. - Conclusivamente deve dirsi che, per
entrambe le categorie di attività agricole ora indicate, non ricorre il
presupposto ritenuto dalle ordinanze di rimessione,
sicché le sollevate questioni risultano prive di fondamento.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei
sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nonché
dei successivi artt. 29, 67 e
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.