ORDINANZA N. 34
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'articolo unico n. 51 del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, attuativo dell'art. 1, ultimo comma, della legge 18 aprile
1962, n. 230 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui
all'art. 1, comma secondo, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza
emessa il 16 aprile 1982 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile
vertente tra Trombetta Aurelia ed altra e il Liceo
Linguistico "Dante Alighieri", iscritta al n. 371 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310
del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre
1983 il Giudice relatore Antonio
Ritenuto che il Pretore di Avellino ha con
l'ordinanza in epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico n. 51, D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che
determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma,
lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato"), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, per la parte in cui la disposizione censurata non prevede che
possa considerarsi a tempo determinato l'incarico di insegnamento annuale nelle
scuole non pubbliche, a differenza di quanto si assume disposto con riguardo
alle scuole pubbliche;
ritenuto altresì che
considerato che
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, D.P.R. 7
ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le attività a carattere
stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a), legge 18 aprile 1962, n.
230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato"),
sollevata dal Pretore di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.