Ordinanza n.34 del 1984

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ORDINANZA N. 34

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

         Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico n. 51 del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, attuativo dell'art. 1, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1982 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Trombetta Aurelia ed altra e il Liceo Linguistico "Dante Alighieri", iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Avellino ha con l'ordinanza in epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico n. 51, D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui la disposizione censurata non prevede che possa considerarsi a tempo determinato l'incarico di insegnamento annuale nelle scuole non pubbliche, a differenza di quanto si assume disposto con riguardo alle scuole pubbliche;

ritenuto altresì che la Corte ha con ordinanza n. 260 del 1983 dichiarato la manifesta inammissibilità di identica questione di legittimità costituzionale, proposta dal Tribunale di Avellino; che tale conclusione é stata, nella citata pronuncia, così argomentata: il D.P.R. n. 1525 del 1963 risulta emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, ai sensi e sulla base dell'art. 1, sesto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, al solo fine di compilare l'elenco delle attività che rivestono i caratteri in via generale previsti all'art. 1, lett. a), della stessa legge n. 230 del 1962; tale legge, peraltro, non accenna né a deleghe, né ad investiture del Governo, nata configura la funzione regolatrice demandata dal decreto presidenziale come attuativa di talune sue previsioni, disponendo altresì che l'elenco delle attività specificate nel decreto possa essere " successivamente modificato con le medesime procedure": di guisa che difetta qualsiasi titolo in virtù del quale il decreto contenente la disposizione impugnata possa essere costruito come atto di legislazione delegata, o altrimenti provvisto della forza di legge, e perciò impugnabile in questa sede;

considerato che la Corte non ravvisa nella specie alcuna ragione per discostarsi dalla soluzione in precedenza adottata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a), legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato"), sollevata dal Pretore di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.