ORDINANZA N. 32
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge 9
ottobre 1971, n. 825 e 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 19 marzo 1979 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo sui ricorsi proposti da Parodi
Ernesto, iscritte ai nn. 584 e 585 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 303 del 3 novembre 1982,
2) ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Cremona sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di
Cremona contro Persico Alberto ed altro, iscritta al
n. 711 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 del 24 novembre 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre
1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con due ordinanze, datate entrambe 19
marzo 1979,
che con ordinanza datata 29 aprile 1982,
che le questioni proposte sono attinenti alle
stesse norme o, comunque, alla medesima disciplina e che possono essere
pertanto decise con unica ordinanza:
considerato che le medesime questioni sono già
state affrontate da questa Corte e, in più occasioni, sono state dichiarate
infondate e poi manifestamente infondate;
che, in particolare, il profilo attinente alla
prospettata incostituzionalità degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 44 del D.P.R. n.
636 del 1972, per preteso contrasto con l'art. 76 della
Costituzione, é stato esaminato e dichiarato infondato, con riferimento
all'art. 44, con la sentenza n. 243
del 1982 e con riferimento agli artt. 10 e 15
della legge n. 825 del 1971, dichiarato manifestamente infondato con l'ordinanza n. 85
del 1980 e, successivamente, con la sentenza n. 210 del
1983; e che la prospettata violazione degli artt.
3, 24 e 76 della Costituzione da parte dell'art. 44 del
D.P.R. n. 636 del 1972 é stata, in relazione agli
specifici profili riproposti alla Corte, dichiarata insussistente più volte, da
ultimo con la sentenza n. 243 del 1982, già ricordata;
che le ordinanze non contengono argomenti nuovi
o diversi, tali da indurre
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre
1971, n. 825, e 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, con
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle due ordinanze della
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo (nn.
584 e 585 del 1982) di cui in epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata con riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, dall'ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di
Cremona (n. 711/1982), di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.