SENTENZA N. 29
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 48, comma terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1982 dalla
Sezione di Sorveglianza presso
Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore prof. Livio Paladin.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 23 luglio 1982 - emessa nel corso di un
procedimento promosso da un detenuto, condannato per i delitti di rapina
aggravata e furto, che richiedeva la concessione del beneficio di ammissione alla semilibertà - la sezione di sorveglianza
presso
Sebbene questa Corte ne abbia già dichiarato la
non fondatezza e poi la manifesta infondatezza, la questione suddetta meriterebbe
- secondo il giudice a quo - di essere riesaminata dalla Corte stessa. Nella
specie - rileva l'ordinanza di rimessione - l'istante
gode di un regime sostanzialmente analogo a quello
della semilibertà, essendo stato autorizzato a svolgere un lavoro all'esterno
senza scorta; e già da questo dato risulterebbe come con la disposizione
limitativa della sola semilibertà, il legislatore sia caduto in contraddizione,
superando "i limiti della propria discrezionalità"
Inoltre, sarebbe assurdo che l'istante stesso, già condannato in primo
grado alla pena di anni 14 di reclusione ("di cui
anni 12 quale pena base per il reato, più grave, di tentato omicidio") e
poi assolto in appello dal tentato omicidio ("sicché reato più grave
divenne la rapina, per la quale fu inflitta la pena di anni 8 e mesi 6 di
reclusione, aumentata ad anni 10 per la continuazione"), si veda ora,
proprio per la minore gravità complessiva degli addebiti ritenuti in sentenza,
sbarrato l'accesso alla semilibertà, di cui diversamente avrebbe potuto
beneficiare a partire da un certo momento. Ciò confermerebbe, invece, che
"i criteri di ordine puramente formale contenuti
nell'art. 48 comma terzo non sempre rispondono a canoni di giustizia
sostanziale, cui tutto l'ordinamento giuridico é e deve essere informato".
Ed una riprova ulteriore dell'irragionevolezza della
norma in esame starebbe in ciò che il legislatore non ha considerato altri
reati, malgrado la loro gravità e il conseguente "allarme sociale"
non siano inferiori a quelli peculiari dei delitti elencati dall'art. 47 cpv.
della legge penitenziaria.
2. - Nel presente giudizio nessuno si é
costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - La sezione di sorveglianza presso
La stessa ordinanza di rimessione ricorda che
Nondimeno, la questione é stata riproposta, sulla base
di tre serie di ragioni, che l'ordinanza introduttiva del presente
giudizio considera tali da inficiare il fondamento giustificativo della norma
impugnata, in contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza. In primo
luogo, cioè, la possibilità che anche i condannati per
rapina aggravata vengano assegnati - come appunto si é verificato nella specie
- al lavoro all'esterno senza scorta (secondo l'art. 21 cpv. della legge n. 354
del 1975) dimostrerebbe quanto poco sia ragionevole escluderli a priori dalla
concessione della semilibertà. In secondo luogo, sarebbe indice di un'ulteriore irragionevolezza la circostanza che i soggetti
detenuti per il solo reato di rapina aggravata (o per questo reato, nonché per
altri fatti meno gravi) risultino svantaggiati, circa il momento a partire dal
quale può aversi la semilibertà, nei confronti di soggetti condannati, oltre
che per rapina, per altri reati di maggiore gravità; e ciò in conseguenza
dell'interpretazione accolta dalla Corte suprema, per cui gli stessi autori dei
reati espressamente indicati dall'art. 47, secondo comma, della legge n. 354
possono vedersi concesso il beneficio in esame, una volta espiata la pena
relativa ai reati medesimi, più la metà della pena residua (ai sensi della
norma generale di cui al secondo comma dell'art. 501. cit.).
In terzo luogo, sarebbe comunque arbitrario che
il legislatore abbia preso in considerazione delitti come quelli di
"rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione", trascurando di estendere il
divieto del quale si tratta ad altri delitti come la "strage" o come
il "sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione".
2. - Senonché nessuno
degli argomenti addotti dal giudice a quo - in riferimento all'art. 3 Cost. -
modifica sostanzialmente i termini del problema che
É ben vero che in dottrina le esclusioni testualmente previste dall'art.
47, secondo comma, della legge n. 354 del 1975 (nel testo sostituito dall'art.
4 della legge n. 1 del 1977 e poi integrato dall'art. 7 della legge n. 646 del
1982) hanno formato l'oggetto di diffuse critiche, dovute soprattutto
all'incompletezza di quella previsione, che non avrebbe tenuto conto di beni
preminenti nella scala dei valori penalistici ovvero di altri reati suscettibili anch'essi di determinare un
forte allarme sociale. Da un lato, però,
Ciò posto, le altre censure come prospettate dall'ordinanza di rimessione non implicano alcun
contrasto fra la norma impugnata ed il principio costituzionale d'eguaglianza,
ma riguardano incongruenze del momento applicativo, per cui alla Corte non é
dato di porvi rimedio, sostituendosi al legislatore. Tale é il caso della
denunciata sfasatura fra la norma sull'assegnazione al lavoro all'esterno e la
disciplina concernente la concessione della
semilibertà; tanto più che fra quel trattamento e la misura in discussione
esiste sul piano normativo un tale divario, da rendere del tutto incongruo il
richiamo all'art. 3 della Costituzione. Ma le stesse
conclusioni s'impongono anche per quanto attiene al momento di concessione
della semilibertà, variamente fissato nel tempo secondo il vario rapporto di
gravità fra i reati concorrenti per i quali i soggetti in questione siano stati
condannati. In primo luogo, infatti, situazioni del genere, sebbene frequenti,
non esauriscono di certo le fattispecie disciplinate dalla norma impugnata.
Secondariamente, le disarmonie rilevate dal giudice a quo discendono da
un'interpretazione in bonam partem
delle norme riguardanti la semilibertà, accolta dalla Corte di cassazione al di là della lettera dei corrispondenti disposti; e non
sembra sostenibile che, proprio per effetto di un'applicazione meno severa dei
limiti frapposti alla concessione del beneficio in esame, si debba dichiarare
la globale illegittimità dei limiti medesimi.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata dalla sezione di
sorveglianza presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.