SENTENZA N. 27
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promossi con quattro ordinanze
del Pretore di Bologna del 30 novembre 1978 nei procedimenti civili vertenti
tra Salvi Ionello, Zavalloni Guido ed altro, Santandrea Amilcare e Bartoli
Silvano contro RAI ed INPS, iscritte ai nn. 116, 117,
118 e 119 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 182 del 1979. Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983
il Giudice relatore Prof. Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Gerardo Piciché
per l'INPS e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con le quattro ordinanze in epigrafe il Pretore
di Bologna ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt.
3, 35, 36 e 38, secondo comma, Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, nella parte in cui é scritto che: "il lavoratore, quando
non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma
del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo
il diritto al risarcimento del danno". Le quattro ordinanze risultano emesse tutte in pari data (30 novembre 1978), con
identico contenuto ed identica motivazione - sicché possono riunirsi e
decidersi con unica sentenza - nel corso di altrettanti giudizi, promossi,
rispettivamente, da Salvi Ionello (r.o. 116/1979), da
Zavalloni Guido ed altro (r.o.
117/1979), da Santandrea Amilcare (r.o. 118/1979) e da Bartoli
Silvano (r.o. 119/1979) nei confronti della Radio
Audizioni Italiana (RAI) e dell'Istituto Nazionale per
Considerato in diritto
L'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 dispone, rispettivamente,
nel primo e nel quinto comma, che il datore di lavoro, qualora "abbia
omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità,
vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta
prescrizione" può chiedere all'INPS di costituire" una rendita
vitalizia" a favore del lavoratore, e che il lavoratore "può egli
stesso sostituirsi al datore di lavoro", ove questi non abbia
provveduto alla costituzione della rendita, "salvo il diritto al
risarcimento del danno". Ora - osserva il giudice a quo - "la
soluzione svolta dal legislatore", cioè la
possibilità per il lavoratore di surrogarsi al datore di lavoro inadempiente,
"é gratuitamente pesante" per "la parte economicamente più
debole", cioè per il lavoratore. Questi, infatti, si vedrà costretto a
rinunciare al suo diritto, nel caso in cui non fosse
in grado di effettuare i versamenti, "che sono molto spesso onerosi"
e, nell'eventualità che li anticipi, potrà "agire solo successivamente in
via di risarcimento danni", sicché "deve iniquamente accollarsi le
conseguenze pregiudizievoli dell'omissione contributiva: che non dovrebbero
mai, e comunque, neppure in via alternativa, essergli imputate, interessando le
stesse un preciso obbligo del datore di lavoro".
Nonostante che l'ordinanza presenti qualche
oscurità - oscillando la prospettazione tra la
doglianza che il lavoratore deve anticipare i versamenti e quella che" una
carente contribuzione" inciderebbe" apprezzabilmente su una
differente quantificazione retributiva", la quale ne inficierebbe
"la tipica struttura previdenziale" - la denunciata illegittimità
costituzionale sembra farsi consistere nel rilievo che al lavoratore non
sarebbe dato altro rimedio, che di chiedere il risarcimento del danno per i
contributi versati in sostituzione del datore di lavoro. Senonché risulta di opposto avviso la giurisprudenza,
ormai consolidata, della Corte di Cassazione, la quale, non si presta alle
censure di illegittimità costituzionale di cui alle ordinanze in epigrafe,
avendo statuito, infatti - come osserva l'istituto previdenziale e
contrariamente a quanto sembra ritenere il Pretore di Bologna - che ben può il
lavoratore ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma
necessaria alla costituzione della rendita vitalizia. La questione deve
pertanto dichiararsi infondata.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi in epigrafe:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti), sollevata dal Pretore di Bologna, in riferimento
agli artt. 3, 35, 36 e 38 Cost., con quattro ordinanze emesse tutte il 30 novembre 1978 (r.o. nn. 116, 117, 118 e
119/1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.