SENTENZA N. 26
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 gennaio 1978 dal Pretore di Arezzo
nel procedimento civile vertente tra Narizzano
Umberto e l'INPS, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 dal Pretore di Padova nel
procedimento civile vertente tra Vettore Iolanda e l'INPS, iscritta al n. 989 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 22 ottobre 1980 dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra INPS e Baudo
Maddalena Giuseppina, iscritta al n. 827 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
56 dell'anno 1981;
4) ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Lamarca Salvatore e
clinica Pinna Pintor ed altro,
iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Narizzano
Umberto nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983
il Giudice relatore Prof. Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Gerardo Piciché
per l'INPS e l'Avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio promosso da tale Narizzano
Umberto, che aveva convenuto in giudizio l'INPS per sentir affermare il suo
diritto alla costituzione della rendita di cui all'art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, per il periodo dall'1 settembre 1945 al 31 maggio 1948,
con la conseguente condanna dell'Istituto all'accreditamento della relativa
riserva matematica, il Pretore di Arezzo, rilevato che
il ricorrente non aveva prodotto alcun documento di data certa circa la durata
del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
quinto comma, della legge n. 1338 del 1962, nella parte in cui non prevede che
il lavoratore possa dimostrare in giudizio con qualsiasi mezzo di prova la
durata del rapporto di lavoro di cui sia certa l'esistenza, nonché l'ammontare
della retribuzione.
L'equiparazione, in ordine alla prova da fornire
ai fini della costituzione della rendita vitalizia, del datore di lavoro e del
lavoratore violerebbe il principio di cui all'art. 3 Cost. poiché non terrebbe
conto della diversità della situazione di fatto nella quale versa il
lavoratore, che non dispone - in quanto per legge tenuti dal solo datore di
lavoro - del libro paga e del libro matricola debitamente vidimati, unici
documenti di data certa utili a provare l'esistenza e la durata del rapporto,
nonché l'ammontare delle retribuzioni. Il lavoratore, invece, se con il
libretto di lavoro o con attestato dell'ufficio di collocamento (comunque per epoche successive all'entrata in vigore della
norma sul collocamento dei lavoratori) potrebbe dimostrare l'effettiva
sussistenza e la durata del rapporto, non sarebbe tuttavia mai in grado di
provare con documento di data cena la misura della retribuzione.
La maggiore gravosità dell'onere probatorio di fatto addossato al
lavoratore si risolverebbe altresì nella violazione dell'art. 24 Cost., frapponendo ostacoli
pressoché insormontabili all'esercizio da parte di quest'ultimo
del diritto alla costituzione della rendita vitalizia.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale é stata sollevata
con ordinanza del 18 ottobre 1979 dal Pretore di Padova che, nel procedimento
vertente tra Vettore Jolanda e l'INPS, ha denunciato il quarto e il quinto
comma dell'art. 13, legge n. 1338 del
Premesso che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di
legittimità (Cass., sez. lav., 17 ottobre 1978, n. 4658; Cass., 27 giugno 1973, n. 1858) e di merito, né il datore
di lavoro né il lavoratore possono esercitare la facoltà di cui all'art. 13
legge cit. se non adducendo prove documentali di data certa, il giudice a quo
prospetta anzitutto il contrasto di siffatta limitazione probatoria con l'art.
38 (secondo comma) Cost., giacché essa potrebbe
comportare l'esclusione del riconoscimento del diritto alla pensione di
vecchiaia - migliorativa di quella sociale - benché in realtà obiettivamente
sussistano le condizioni sostanziali per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria. Né, continua l'ordinanza, la limitazione
probatoria posta dalla norma può ritenersi giustificata dall'esigenza di
evitare facili collusioni tra datore di lavoro e lavoratore, che ben potrebbero
precostituire fraudolentemente anche dichiarazioni documentali di data certa,
come per esempio la busta paga (ma si v. l'art. 2704
c.c.). Neppure potrebbe la limitazione in esame giustificarsi in considerazione
del fatto che l'art. 13 cit. estende i limiti della tutela previdenziale al
caso di "contributi prescritti", giacché
all'impossibilità per l'INPS di procedere al recupero viene posto rimedio
proprio col versamento della c.d. riserva matematica.
L'esclusione di mezzi di prova diversi da quelli previsti porrebbe poi un ingiustificato limite alla possibilità di
ottenere l'accertamento giudiziale del pregresso rapporto di lavoro, così
ponendosi in contrasto con l'art. 24 Cost.
3. - La disposizione di cui al quinto comma dell'art.
Decidendo sull'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza pretorile che aveva dichiarato l'obbligo dell'Istituto di
costituire la rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del
Quanto all'addotta violazione dell'art. 3 Cost., osserva dunque il Tribunale di Torino che, oltre
all'irragionevole equiparazione delle posizioni del datore di lavoro e del
lavoratore, la norma disciplina anche ingiustificatamente in modo uguale
situazioni profondamente diverse, quali, da un lato, l'accertamento
dell'esistenza e delle caratteristiche del rapporto di lavoro in sede
amministrativa da parte dello stesso INPS (che non dispone di particolari
strumenti tecnici e giuridici d'accertamento, talché può non apparire
irragionevole che in tale sede la prova possa essere solo quella documentale
con data certa) e, dall'altro, quello effettuato in sede giudiziale dal giudice
che, a parte la adeguata competenza ed esperienza professionale, può avvalersi
di tutti i necessari mezzi di prova ammessi dalla legge; segnatamente dall'art.
421, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato.
In ordine al prospettato contrasto con l'art.
24, primo e secondo comma, Cost., premesso che il
fatto sostanziale da cui deriva il diritto del lavoratore alla costituzione
della rendita vitalizia é evidentemente l'intervenuta prestazione di opera di
lavoro subordinato senza che il datore di lavoro versasse i prescritti
contributi, costituendo i richiesti documenti di data certa meri mezzi di
prova, il giudice a quo pone in rilievo come il lavoratore si trovi in
grandissima difficoltà nell'offrire tali mezzi di prova considerato: a) che la
legge civile non richiede la forma scritta per il contratto di lavoro
subordinato neppure ad probationem; b) che la legge
non prescrive (cfr. all. A,
parte II, n. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) e non ha mai prescritto (cfr. all. D, n. 47 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269 e success. modificaz.)
la registrazione a termine fisso del contratto di lavoro redatto in forma
scritta (tranne che nel caso "di uso " dello stesso) o la denuncia di
quello verbale, onde difetta l'obbligo di quell'adempimento
fiscale da cui origina il primo, il più importante e il più diffuso modo per
conferire data certa ad un documento; c) che gli altri eventi previsti
dall'art. 2704 cod. civ. come idonei a conferire data
certa ad un documento (morte e impossibilità fisica di sottoscrivere il
documento attestante l'esistenza, la durata, etc. di un rapporto di lavoro) non
possono certo venire presi in considerazione se riferiti al lavoratore, posto
che dopo il loro accadimento il rapporto di lavoro sarebbe naturaliter
interrotto, mentre se riferiti al datore di lavoro, varrebbero solo a rendere
possibile la prova del lavoro prestato in epoca successiva; d) che di quelli
contemplati dall'ultima parte del primo comma dello stesso articolo gli unici
che si attaglierebbero ad una fattispecie di rapporto di lavoro subordinato
sono "l'avvenuta registrazione del lavoratore sui libri del datore di
lavoro che siano obbligatori e debbano essere e siano stati effettivamente
sottoposti a vidimazione annuale", ovvero "l'avvenuta denuncia del
lavoratore agli enti previdenziali, in quanto dagli stessi registrata o
vidimata". Ma é evidente - continua l'ordinanza - quanto sia puramente
scolastica l'ipotesi che, in tali casi, il datore di lavoro non abbia effettuato i versamenti previdenziali e che gli Istituti
interessati siano rimasti inattivi per oltre dieci anni (che é il termine di
prescrizione) di fronte ad omissioni di versamenti ad essi in re ipsa noti. Né può omettersi di considerare che il
lavoratore non é mai stato titolare del diritto di controllare i libri e i
registri aziendali al fine di accertare se il datore di lavoro abbia provveduto a registrarlo ed a regolarizzare la sua
posizione previdenziale; che il libretto di lavoro - peraltro non obbligatorio
ai fini della valida costituzione del rapporto, né idoneo a conferire data
certa alle annotazioni appostevi dal datore di lavoro - rimane depositato per
legge presso il datore di lavoro nel corso del rapporto (art. 6, legge 10
gennaio 1935, n. 112); che, infine, solo con legge 30 aprile 1969, n. 153 (art.
38) é stato previsto che il datore di lavoro consegni ai dipendenti, una volta
all'anno, un estratto conto con l'indicazione della retribuzione corrisposta
nel corso dell'anno precedente e dei versamenti contributivi effettuati; che, comunque,
tale estratto non solo é privo dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2704
cod. civ., ma neppure di per sé consente al
lavoratore di verificare se i contributi annotati come versati lo siano stati
effettivamente.
Alla luce delle osservazioni che precedono non par dubbio al Tribunale di
Torino che il richiedere che il lavoratore offra la prova scritta con data
certa del rapporto di lavoro, della sua durata e della relativa retribuzione
per poter far valere con successo in sede giudiziaria il proprio diritto alla
costituzione della rendita vitalizia al fine di rimediare ad omissioni
contributive del datore di lavoro di oltre dieci anni antecedenti (ché proprio questa é la funzione della norma) costituisca un
onere probatorio in pratica insoddisfabile. Da qui la
violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost. e, di riflesso, anche
dell'art. 3, primo comma, Cost.,
sotto il profilo della irragionevole diversità di trattamento in ordine alle
modalità stabilite dalla norma in esame e quelle normalmente prescritte perché
il lavoratore possa far valere i propri diritti anche nei confronti degli
istituti previdenziali.
Non solo: la pratica impossibilità di far valere il diritto di cui
all'art. 13 legge cit. nei confronti dell'unico istituto previdenziale (l'INPS)
veramente in grado di rimediare in toto alle
omissioni contributive del datore di lavoro comporta - continua l'ordinanza -
specifica violazione dell'art. 38, secondo e quarto comma, Cost., che specificamente dispone che alle esigenze del lavoratore
per la sua vecchiaia, invalidità, etc., si provveda
mediante organi ed istituti "predisposti o integrati dallo Stato ". E
ciò, evidentemente, in danno proprio dei lavoratori più deboli che, o per aver
lavorato presso imprese di piccole dimensioni o di scarsa consistenza economica
ovvero per essere stati indotti dal proprio stato di bisogno ad accettare il
lavoro "nero", si trovano sovente addirittura nella
assoluta impossibilità di offrire una prova del tipo di quella richiesta
dalla norma impugnata - con ulteriore violazione dell'art. 3, primo e secondo
comma, Cost. - e vengono quindi esclusi dalla tutela garantita dall'art. 38
Cost.
Infine sembra al giudice a quo che la norma di cui all'art. 13 cit.
contrasti anche con l'art. 36, primo comma, Cost. (in forza del quale le
retribuzioni minime previste dai contratti collettivi sono applicabili ai
rapporti di lavoro le cui parti non aderiscono ai sindacati stipulanti) laddove
la documentazione di data certa é richiesta in ordine alla
prova della retribuzione percepita anche se il lavoratore non assunta che essa
sia stata superiore al minimo previsto dalla contrattazione collettiva, o
adduca di non averne percepita alcuna: in tali ipotesi, in conformità alle
previsioni della legislazione previdenziale in materia di base retributiva
imponibile per i contributi assicurativi, occorrerebbe fare riferimento, anche
ai fini di cui alla norma impugnata, non già alla misura della retribuzione
effettivamente corrisposta bensì a quella minima che il lavoratore avrebbe
avuto diritto di percepire.
4. - L'art. 13 cit.,
con motivazione analoga - sia pur più sintetica - a quella del Tribunale di
Torino, viene denunciato anche dal Pretore di Torino, con ordinanza in data 27
maggio
5. - In tutti i giudizi si é costituito l'INPS ed é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nel giudizio promosso con ordinanza del Pretore di Arezzo
s'é anche costituito Narizzano Umberto che ha in
particolare rilevato che l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 rappresenti, in
attuazione dei principi costituzionali, la via attraverso la quale lo Stato ha
inteso garantire che i diritti pensionistici dei lavoratori subordinati non
subiscano in alcun caso lesioni per fatti illeciti posti in essere dai datori
di lavoro. Ora - continua la difesa del Narizzano -
se l'uguale gravosità dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore e del
datore di lavoro "poteva considerarsi accettabile in una logica
assicurativa in cui i principi costituzionali non avevano ancora trovato giusta
attuazione e che basava la tutela pensionistica su di una solidarietà ristretta
ai datori e ai prestatori, manteneva fermo un certo rapporto sinallagmatico tra contributi versati e misura della
pensione e sanciva la prescrizione dei contributi dovuti col decorso di cinque
anni dal giorno in cui quest'ultimi si sarebbero
dovuti versare", così non é più nell'attuale contesto
normativo che é sintomatico del riconoscimento della tutela pensionistica come
di una esigenza politica fondamentale che lo Stato ha l'obbligo di realizzare
nel superiore e generale interesse della collettività organizzata in Repubblica
fondata sul lavoro. Costituiscono inequivoci sintomi
di tale nuovo assetto l'istituzione del fondo sociale a completo carico dello
Stato, l'introduzione del principio di automaticità
delle prestazioni nel limite del termine di prescrizione dei contributi, il
nuovo sistema di calcolo delle pensioni, "non più fondato sull'entità dei
contributi versati, bensì sulla retribuzione pensionabile" ex art. 5,
commi primo e sesto, D.P.R. 24 aprile 1968, n. 488, d.m.
5 febbraio 1969 e artt. 26 e 27, comma terzo, legge 3
giugno 1975, n. 160, onde "la certezza che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di retribuzione una data smonta di
danaro giuoca solo ai fini del calcolo dei periodi
contributivi da riscattare, per cui a questi scopi può anche essere sufficiente
far ricorso, in assenza di una precisa determinazione della retribuzione
percepita, ai trattamenti medi corrisposti, all'epoca dell'omissione
contributiva, ai lavoratori della stessa categoria e qualifica del prestatore
interessato al riscatto dei periodi non coperti dalla contribuzione
previdenziale ".
Viene infine prospettata anche la violazione
dell'art. 38, secondo comma, Cost., impedendo la
norma denunziata la realizzazione di un'"adeguata" tutela
pensionistica.
6. - Nei vari atti di costituzione l'INPS, sulla scorta della premessa
che "il legislatore, quando emana una qualche disposizione, si pone in una
posizione teorica che presuppone una posizione giuridica pregressa di
normalità", nega che sussista alcuna violazione dell'art. 3 Cost., sostenendo che datore di
lavoro e lavoratore versano in situazioni di perfetta parità. Se, invero, il
primo dovrebbe disporre dei libri paga e matricola
regolarmente vidimati, il secondo dovrebbe aver conservato le corrispondenti
buste o fogli - paga, o ricevute del datore di lavoro, o note di rimborso, o
altri validi equipollenti; talché, se il lavoratore, per sua negligenza, non
abbia mai preteso siffatta documentazione, ovvero l'abbia smarrita o distrutta,
la disparità di trattamento dipenderebbe da circostanze contingenti di
carattere soggettivo e non già da una previsione normativa.
In ordine all'addotta violazione dell'art. 24 Cost., in alcune memorie si assume che le limitazioni
probatorie poste dalla norma denunciata concernono solo il procedimento in sede
amministrativa, non applicandosi la disposizione - che fa parte di una
legislazione speciale - oltre i casi e i tempi da essa considerati (art. 14 disp. sulla legge in generale);
talché in sede giudiziaria - come riconosciuto, si afferma, anche da talune,
sporadiche decisioni di merito (fra le quali Trib.
Trieste, 22 gennaio 1977, Cossutta c. INPS) - non vi
sarebbe alcuna eccezione al normale sistema di assunzione delle prove che il
nuovo rito del lavoro (cfr. art.
421 c.p.c.) contempla. In altre memorie, invece, si
sostiene che se la facoltà di superare una preclusione derivante dalla
maturazione di un termine di decadenza non fosse
vincolata ad un dato probatorio documentale e inconfutabile, sarebbe possibile
costituire fraudolentemente posizioni assicurative indebite connesse a rapporti
risalenti a decenni addietro; e ciò "sarebbe in contrasto col vigente
sistema di sicurezza sociale, nel quale l'art.
Tali considerazioni verrebbero anche, a parere dell'INPS, ad escludere il
contrasto della norma denunciata con l'art. 38 Cost. che attiene "
all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita del
lavoratore, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli; sicché
Quanto all'addotta violazione dell'art. 36 Cost., sotto il profilo prospettato dal Tribunale di Torino, si
afferma che mentre ben può farsi ricorso al contratto collettivo ai fini della
determinazione del parametro retributivo sul quale calcolare l'ammontare della
riserva matematica, quando invece il rapporto di lavoro non sia riferibile ad
alcun contratto collettivo di categoria, appare inevitabile e, quindi,
costituzionalmente legittimo, l'onere della richiesta prova documentale.
7. - L'Avvocatura generale dello Stato ha svolto in alti di intervento, argomentazioni analoghe a quelle addotte
dall'INPS, ribadendo in particolare, quanto all'addotta violazione dell'art. 3,
che "dati analoghi a quelli contenuti nelle buste e nei prospetti paga,
sia pure più sintetici, almeno per quanto concerne la retribuzione, devono
essere iscritti nel libretto di lavoro, la cui istituzione risale alla legge 10
gennaio 1935, n. 112 e la cui funzione é appunto quella di costituire un
documento probante del curriculum lavorativo di ciascun prestatore di
lavoro"; sicché imputet sibi
chi non é stato tanto diligente da chiedere e conservare la documentazione del
caso; quanto al prospettato contrasto della norma impugnata con l'art. 24 Cost.
che la disposizione di cui all'art. 131. cit.,
lungi dal frapporre ostacoli all'esercizio del diritto riconosciuto al
lavoratore, prevede solo un modesto onere probatorio che si giustifica in
funzione della esigenza di evitare la creazione di situazioni fittizie a tutela
degli oneri rilevantissimi assunti dallo Stato in
materia di previdenza; quanto all'asserita violazione dell'art. 38 Cost. che
proprio per la più efficiente tutela del diritto garantito dalla norma
costituzionale "il legislatore si é preoccupato di ricorrere ad alcune
cautele usando della sua discrezionalità in una maniera che appare del tutto
razionale e perciò non tale da meritare censure"; quanto all'addotto
contrasto con l'art. 36 Cost., che il richiamo non é
pertinente, giacché la norma concerne la retribuzione in costanza di rapporto
di lavoro e non determina alcun riflesso circa i criteri stabiliti dal
legislatore per provare un rapporto di lavoro pregresso.
8. - Narizzano Umberto ha infine ulteriormente
illustrato, con memoria, le argomentazioni già svolte in atto di intervento, contestando in particolare le deduzioni
dell'Avvocatura dello Stato e dell'INPS.
Considerato in diritto
1) La questione sottoposta al giudizio di questa Corte é se sia conforme
a Costituzione l'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
nella parte in cui preclude al lavoratore, secondo la prevalente
interpretazione giurisprudenziale, di provare con mezzi diversi da documenti di
data certa il pregresso rapporto di lavoro, la sua durata e retribuzione, al
fine di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia.
I dubbi sulla legittimità costituzionale dell'indicata norma, già
espressi in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost. dal Pretore di Arezzo (r.o. n. 149/1978), che per primo ha sollevato la questione,
e fatti propri, sia dal Pretore di Padova (r.o.
989/1979), che per suo conto invoca gli artt. 38 e 24
Cost., sia dal Pretore di
Torino (r.o. 599/1981), il quale si richiama anche
all'art. 38 Cost., sono con particolare ampiezza
argomentati dal Tribunale di Torino in grado d'appello (r.o.
827/1980), che agli indicati parametri aggiunge anche l'art. 36, primo comma,
specificando che l'art. 3 Cost. sarebbe violato, non solo nella prima parte, ma
anche nel capoverso, l'art. 24, sia nel primo, che nel secondo comma, e l'art.
38, tanto nel secondo, quanto nel quarto comma. Risultando
però sostanzialmente identiche, e la questione sollevata, e la disciplina
denunciata, i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti e decisi
congiuntamente.
2) La legge in cui é contenuta la norma impugnala ha per oggetto, come
testualmente risulta dal suo titolo,
"disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti". Essa concorre, quindi, a comporre il vigente sistema
previdenziale, di cui giova delineare, sia pur
sinteticamente, oltre che i tratti essenziali, quegli aspetti e relativi
svolgimenti, che appaiono utili ai fini dell'inquadramento della questione
nella sua propria cornice normativa e, quindi, ai fini del decidere.
Nel nostro ordinamento, la tutela previdenziale del prestatore d'opera si
realizza mediante il versamento, a cura del datore di lavoro, ad apposito ente - Istituto nazionale per la previdenza sociale
(INPS) - di contributi di assicurazione obbligatoria, da cui nasce
l'obbligazione, a carico dell'INPS, di erogare al lavoratore una pensione. Per
quanto concerne i contributi, l'art. 55 del regio decreto legge 4 ottobre 1935,
n. 1827 (convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155), come modificato con
l'art. 41, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, stabilisce che essi
"si prescrivono col decorso di dieci anni" e che, ove tale
prescrizione si sia verificata, "non é ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi
arretrati". Consapevole, tuttavia, delle conseguenze che
deriverebbero al lavoratore nell'ipotesi del "datore di lavoro che abbia
omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligaloria
invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per
sopravvenuta prescrizione" (art. 13, primo comma, l. n. 1338 del
1962), il legislatore ha determinato di porvi rimedio,
disponendo che il datore di lavoro può chiedere all'INPS di costituire a
favore del lavoratore una rendita vitalizia riversibile
pari alla pensione o quota di pensione spettante (art. 13 cit.,
quarto comma), e che il "lavoratore, quando non possa ottenere dal datore
di lavoro" la costituzione della suddetta rendita, "può egli stesso sostituirsi
al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno" (art. 13 cit., quinto comma). Senonché,
le due summenzionate norme prescrivono, rispettivamente, che al suddetto scopo
il datore di lavoro é tenuto ad esibire all'INPS "documenti di data
certa", ed il lavoratore é tenuto a fornire "le prove" del
rapporto di lavoro, della sua durata e della corrispondente retribuzione (oltre
che a versare la riserva matematica). E poiché il
quinto comma fa rinvio al quarto, ritengono anche i giudici a quibus che "le prove" richieste al lavoratore non
possono non consistere nei "documenti di data certa" richiesti al
datore di lavoro.
3) Nasce così il problema della documentazione, in
ordine al quale occorre distinguere - servendo tale distinzione a circoscrivere
il thema decidendum -
quattro stagioni normative:
a) la prima é quella anteriore al 1935: il regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 ed il relativo regolamento (regio decreto 28
agosto 1924, n. 1422) avevano istituito per il lavoratore una "tessera"
personale su cui si apponevano le prescritte marche, ma era pur sempre operante
l'art. 129 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 1931, n.
773), che prevedeva il rilascio, agli operai ed ai domestici, di un libretto da
parte dell'autorità locale di pubblica sicurezza;
b) la seconda, instaurata con la legge 10 gennaio 1935, n. 112,
disponeva: che ogni lavoratore doveva essere fornito di un "libretto di
lavoro" (art. 1, primo comma), conforme al modello approvato dal Ministero
"delle corporazioni" (art. 2, primo comma), su cui andavano indicati,
oltre che i dati relativi alla ditta ed al lavoratore,
anche la qualifica professionale di questo, i suoi passaggi di categoria,
l'ammontare della retribuzione, il numero della tessera d'assicurazione contro
l'invalidità e la vecchiaia, etc. (art. 3); che tale libretto, del quale il
lavoratore aveva "diritto di prendere visione in qualunque momento"
(art. 7, primo comma), e sul quale l'ufficio di collocamento era tenuto ad
apporre il suo timbro al - l'atto dell'iscrizione nei relativi elenchi (art. 8,
cpv.), rimaneva, sì, depositato presso il datore di lavoro, ma doveva essere
consegnato al lavoratore alla cessazione del rapporto (art. 6, primo e ultimo
comma); che, nel caso in cui il libretto si fosse smarrito, deteriorato o
esaurito, veniva rilasciato un duplicato o nuovo libretto, contenente le
"notizie fornite dagli uffici di collocamento, in base agli elementi
esistenti in atti o comunicati dall'ispettorato corporativo, in relazione agli
accertamenti da questo eseguiti" (art. 9);
c) alla sopra descritta disciplina ha fatto seguito quella
introdotta con la legge 30 aprile 1969, n. 153 ("revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"). A
norma dell'art. 38 di tale legge - e precisamente, dei commi secondo e terzo,
poi espressamente abrogati dall'art. 4, ultimo comma, del decreto legge 6
luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467 - il datore
di lavoro era "obbligato, entro il 31 marzo di ogni
anno" e, "comunque..." alla fine del
rapporto di lavoro", "a consegnare al lavoratore un estratto - conto
contenente l'indicazione della retribuzione corrisposta e dei relativi importi
versati nell'anno precedente all'INPS", ed a norma dell'art. 42, primo
comma, aveva "l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di
matricola per la durata di dieci anni...";
d) infine, col già menzionato decreto legge n. 352 del 1978 é stato
introdotto il regime normativo attualmente in vigore:
a sensi dell'art. 4, primo, secondo e quarto comma, il datore di lavoro "é
obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'INPS la denuncia
nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente" ed "a
consegnare al lavoratore, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle
denunce", mentre a sua volta l'INPS é tenuto " ad inviare a ciascun
lavoratore" un estratto - conto contenente l'indicazione della
retribuzione denuciata dal datore di lavoro".
4)
Nonostante la netta prevalenza del rigoroso indirizzo
interpretativo sopra ricordato, non si può tuttavia parlare di diritto vivente,
benché proprio di "norma vivente" parli il Tribunale di Torino.
A parte, infatti, una, peraltro esigua, giurisprudenza
pretorile che ha ammesso la prova testimoniale - tra
cui la pronuncia sub judice dinanzi al Tribunale di
Torino e di cui all'ordinanza in epigrafe (r.o.
827/1980) -, vi osta una recente sentenza della stessa Corte di Cassazione
(sez. lavoro, 7 marzo 1980, n. 1537), la quale, reputando che l'onere della
prova con documento di data certa debba intendersi riferito al procedimento
amministrativo, ritiene che, viceversa, in sede giudiziale non "si ravvisa
la ragione che abbia potuto determinare il legislatore a porre dei limiti alla
formazione del convincimento del giudice". Trattasi senza dubbio di una
pronuncia isolata - e contraddetta dalle altre successive -, che tuttavia ha
interrotto il corso della giurisprudenza della Cassazione, mostrando come in
definitiva la denunciata norma non sia assolutamente insuscettibile
di una interpretazione più duttile. E non si può
ignorare che, anteriormente a tale sentenza della Corte
di Cassazione, in una decisione del Consiglio di Stato (IV, 19 novembre 1974,
n. 858), si affermava, sia pure nei confronti di una pubblica amministrazione,
essere "naturale", in caso di mancato versamento di contributi,
"che l'accertamento di questo fatto - ove colui che assume di voler
esercitare il diritto previsto dall'art. 13 della legge del 1962 non riesca ad
ottenere altrimenti quella prova - possa scaturire da una pronuncia
giudiziale".
5) Ciò premesso, la questione sollevata dal Pretore di
Padova con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 (r.o.
989/1979), dev'essere dichiarata inammissibile
per assoluto difetto di rilevanza.
Si apprende dalla stessa ordinanza che la ricorrente, Vettore Jolanda,
aveva "presentato domanda volta a ottenere la pensione
di vecchiaia" e che, al fine dell'accoglimento della suddetta domanda,
chiedeva, ai sensi dell'art.
Ora - a parte la non pertinenza alla suddescritta
fattispecie dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 13, che riguarda il
datore di lavoro e che viene egualmente denunciato nel
solo dispositivo, senza trovare alcun riscontro nella motivazione - si deve
constatare l'inapplicabilità alla prosecuzione volontaria dell'art. 13 legge n.
1338 del 1962, il quale prevede esclusivamente la costituzione di una rendita
vitalizia mediante versamento della riserva matematica. La questione risulta pertanto priva di rilevanza.
6) In conseguenza della testé dichiarata
inammissibilità della questione sollevata dal Pretore di Padova, la questione
sulla quale questa Corte deve pronunciarsi risulta interessata esclusivamente
ai regimi nominativi di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo 3).
Le lamentate omissioni contributive che hanno occasionato la questione in esame si sarebbero, infatti, verificate in periodi
corrispondenti ai due suddetti regimi normativi: dal 1 settembre 1945 al 31
maggio 1948 (ordinanza del Pretore di Arezzo), dal 6 settembre 1949 al 16
settembre 1974 (ordinanza del Tribunale di Torino), dal 1 gennaio 1961 al 30
giugno 1970 (ordinanza del Pretore di Torino). I sistemi previdenziali da tener
presenti sono, quindi, quelli governati dalla legge n. 112 del 1935 e dalla
legge n. 153 del 1969 durati sino all'entrata in vigore del decreto legge n.
352 del 1978, i quali prescrivevano, rispettivamente. il
libretto di lavoro e l'estratto - conto.
7) In tutte le ordinanze in epigrafe, che pure si richiamano ad una
varietà di parametri costituzionali, é l'art. 24 che viene
unanimemente invocato. Non senza ragione il riferimento al relativo principio risulta concorde ed univoco. Sarebbe la violazione del
diritto di difesa, infatti, a comportare di riflesso le altre illegittimità.
Ciò emerge dalla prospettazione dei motivi a sostegno
delle censure, che per lo più s'intrecciano tutte attorno all'art. 24 Cost. -
sovente in stretta combinazione con l'art. 3 Cost. - tra loro in un continuo
ritorno tematico, e viene espressamente affermato dal
Tribunale di Torino, quando dall'asserita violazione del suddetto principio
costituzionale fa discendere "una ulteriore violazione dell'art. 3, primo
comma, Cost. ". Ne consegue che, in ordine logico, l'esame della questione
in riferimento all'art. 24 Cost. é preliminare
rispetto a quello delle censure formulate in riferimento ad altri principi.
8) L'art. 13, quinto comma, legge n. 1338 del 1962 contrasterebbe, nella
parte impugnata, con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., perché la gravosità dell'onere probatorio che accolla al
lavoratore renderebbe impossibile l'esercizio in giudizio del diritto alla
costituzione della rendita vitalizia e, quindi, vanificherebbe il diritto del
lavoratore. E questa l'affermazione di carattere generale, in cui concordano
tutti i giudici a quibus: secondo il Pretore di Arezzo, infatti, la norma "frappone ostacoli
pressoché insormontabili all'esercizio del diritto"; il Tribunale di
Torino parla di " grandissime difficoltà"; per il Pretore di Torino,
infine, il risultato della limitazione dei mezzi di prova é stato quello di
aver "privato nella pratica di effettività il diritto". Ma é un'affermazione, che richiede più di una precisazione
chiarificatrice.
Nell'ordinanza del Tribunale di Torino é ripetutamente evidenziata
"la pratica impossibilità per il lavoratore di far valere in sede
giudiziaria" il diritto in parola, soggiungendosi che le "condizioni
probatorie (sono) talmente onerose da rendere l'applicazione stessa praticamente impossibile se non addirittura giuridicamente
impossibile", giacché " la norma in questione richiede che in
precedenza (10 anni prima e oltre) lo stesso lavoratore abbia assolto ad oneri
di diligenza che appaiono eccessivamente gravosi sì da risultare praticamente
irrealizzabili".
La prospettazione é piuttosto
ambigua sul punto, sembrando voler dare autonomo rilievo all'impossibilità
"pratica". Ma allora non può non osservarsi al riguardo che,
poiché i regimi normativi cui corrispondono le assente
omissioni contributive conoscevano, come si é più sopra visto, il rilascio,
quanto meno, del libretto di lavoro e dell'estratto - conto, l'insistito
richiamo alla impossibilità "pratica" - riecheggiato dal Pretore di
Torino - ed all'ostacolo insormontabile per il lavoratore di sostenere in
giudizio le sue ragioni si risolve in una doglianza, che, a ben guardare,
appare rivolta, non tanto contro la norma impugnata, quanto, e prima ancora,
contro l'ordinamento che non soccorre chi non sia stato vigilante
nell'assicurare la tutela dei propri diritti. É così che si offre alle difese
dell'INPS e dello Stato l'opportunità di obiettare che chi abbia omesso di
chiedere, o abbia smarrito, la documentazione del caso deve addebitare
l'impossibilità "pratica" successivamente
verificatasi alla propria negligenza, cioè a circostanze di carattere
personale, non già ad una previsione normativa, la quale soltanto può essere
presa in considerazione da questa Corte.
9) Senonché, a
sostegno del loro assunto, sia il Pretore di Arezzo, sia il Tribunale di
Torino, si riportano ai sistemi previdenziali all'epoca vigenti - rispetto a
cui, quindi, la dedotta impossibilità "pratica" sarebbe conseguenziale -, ponendo in risalto gli inconvenienti che
essi presentavano. Asseriscono entrambi che in materia documenti
di data certa sarebbero solo i libri - paga ed i libri - matricola, purché
obbligatori e vidimati annualmente, i quali, però, sono tenuti dal datore di
lavoro, presso il quale - aggiunge il Tribunale di Torino - va depositato, in
costanza di rapporto, lo stesso libretto di lavoro. Ma
non può non rilevarsi che appaiono, contraddittoria l'asserzione dell'uno,
dubitativa quella dell'altro. Il Pretore di Arezzo,
infatti, subito dopo afferma, invece, che il libretto di lavoro (al pari
dell'attestato dell'ufficio di collocamento) é idoneo a dimostrare l'esistenza
e la durata del rapporto, ma non anche la misura della retribuzione; per il
Tribunale di Torino, trattandosi pur sempre di datori di lavoro privati, neppure
i suddetti libri sarebbero documenti di data certa. E quest'ultimo giudice lamenta ancora: che il lavoratore non
ha mai avuto il diritto di controllare nei suddetti libri l'effettivo
versamento dei contributi e la loro esattezza; che tale verifica non gli é
consentita neppure sulla base degli estratti - conto; che il libretto di lavoro
non sarebbe obbligatorio.
A parte le considerazioni di carattere generale che
appresso si faranno sull'asserita impossibilità, é intanto agevole avvedersi
che non tutte le affermazioni sopra riassunte trovano convalida nei dati
normativi disciplinanti la materia e che alcune appaiono addirittura
ininfluenti. A tacer d'altro, l'obbligatorietà del libretto di lavoro e
dell'estratto - conto, dell'indicazione, in questo, della retribuzione, nonché dei relativi importi versati all'INPS e, in quello,
della qualifica professionale, dell'ammontare della retribuzione, delle date di
assunzione e cessazione dal lavoro, etc., come il
diritto del lavoratore di prendere visione del libretto in ogni momento,
risultano, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza de qua, lestualmente disposti nei regimi normativi, di cui al
precedente paragrafo 3, lettere b) e c). E, una volta negato
- ma dal solo Tribunale di Torino, giacché il Pretore di Arezzo, pur
contraddicendosi, come si é già rilevato, riconosce, invece, che il lavoratore
"con il libretto di lavoro o attestato dell'ufficio di collocamento può
dimostrare l'esistenza e la durata del rapporto" - qualsiasi valore
probatorio a qualsiasi documento previsto in quei sistemi previdenziali, é
ininfluente che il libretto di lavoro dovesse rimanere depositato presso il
datore di lavoro o che il lavoratore potesse, o meno, controllare libri - paga,
libri - matricola ed estratto - conto. Il vero é che il
ragionamento é costruito tutto sulla rilevata impossibilità ed a questa
costantemente ricondotto, tenendo presente l'art. 2704 c.c. ed il modello di
scrittura privata che collimi con qualcuna delle ipotesi descritte nel primo
comma del citato articolo. A ben guardare, le varie censure ed i vari
profili sono finalizzati alla dimostrazione dell'impossibilità, per il
lavoratore, di fornire un documento che corrisponda a
quel modello e, quindi, della non ragionevolezza che all'istituto deriverebbe
dalla limitazione del diritto di difesa, conseguente al divieto di dare
ingresso a prove generiche.
10) Nel giudizio previdenziale ordinario il giudice può, d'ufficio,
ammettere qualsiasi mezzo di prova, " anche fuori dei limiti stabiliti dal
codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio".
Così dispone l'art. 421, secondo comma, c.p.c. nel
testo novellato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, che perciò é lex posterior rispetto
all'opposta statuizione contenuta nell'impugnata norma del 1962.
Al fondo del problema sollevato dall'ordinanza de qua - se possa
ritenersi ragionevole il divieto per il giudice di ammettere, in un giudizio
avente per oggetto omissioni contributive prescritte,
qualsiasi mezzo di prova - é pur sempre ravvisabile l'impossibilità già
riscontrata nelle altre ordinanze, non altro significando l'affermazione che,
conseguentemente, la norma risulta priva di " effettività". E dalla
soluzione in senso positivo o negativo del quesito
dipende la esattezza, o meno, della giurisprudenza della Corte di Cassazione,
che ha negato l'efficacia abrogativa dell'art. 421, secondo comma, c.p.c., come novellato nel 1973, nei confronti dell'art.
13, quinto comma, legge n. 1338 del 1962.
11) Al principio di ragionevolezza, chiamato in causa dal Pretore di
Torino a riguardo dell'asserita violazione dell'art. 24 Cost., fanno riferimento anche gli altri due giudici a quibus, i quali denunciano la congiunta violazione degli artt. 24 e 3 Cost., al quale ultimo, del resto, si richiama pure il Pretore
di Torino, con implicito rinvio agli argomenti svolti in ordine all'art. 24
Cost.
"L'equiparazione del datore di lavoro e del dipendente" - si
legge nell'ordinanza del Pretore di Arezzo - "non
é ragionevole, in quanto obbliga il secondo ad un onere probatorio di intensità
ben maggiore rispetto al primo". A sua volta, il Tribunale di Torino
denunzia l'irrazionalità dell'impugnata norma, non solo perché "equipara
irrazionalmente e disciplina in modo eguale situazioni radicalmente
diverse", quali sarebbero l'accertamento in sede amministrativa e quello
in sede giudiziaria, ma anche perché stabilisce una "irrazionale diversità
di trattamento tra i modi in cui i lavoratori possono in genere far valere i
loro diritti... ed il modo in cui... "possono far valere..." il diritto alla rendita
vitalizia sancito dall'art. 13 legge cit.". E la
conseguenza che ne trae il suddetto giudice é ancora e sempre la stessa:
l'impossibilità che la norma impugnata possa " trovare applicazione a cura
del lavoratore ed in sede giudiziaria", in quanto richiede ai lavoratori
"una prova documentale di data certa" che essi, a causa di condizioni
soggettive ed oggettive non certo loro imputabili, non sono assolutamente (e,
si potrebbe dire, per definizione) in grado di fornire".
12) Ora, rinviando al seguito ogni considerazione in tema di documenti di
data certa, non sembra a questa Corte che l'istituto della costituzione di
rendita vitalizia, quale disciplinato dall'art. 13, quinto comma, legge n. 1338
del 1962, possa dirsi privo di ragionevolezza, se esaminato alla stregua del
sistema nella sua complessa realtà, e non solo in
riferimento alle richiamate norme costituzionali, sia pure valutandole, come
auspica l'ordinanza del Tribunale di Torino, nella loro "reciproca
integrazione" e " coordinamento".
La norma impugnata rappresenta il superamento della prescrizione dei
contributi assicurativi, stabilita in cinque anni dall'art. 55 della legge n.
112 del 1935 ed elevata a dieci anni dall'art. 41 della legge n. 153 del 1969.
Trattasi, dunque, di una norma di favore, equipollente in sostanza ad una rimessione in termini - e non rileva il quesito se per caso
non si configuri più propriamente una decadenza -, che pertanto costituisce un
istituto a sé, il quale perderebbe la sua specificità e verrebbe
ricondotto nel sistema generale, ove l'interprete facesse applicazione a suo
riguardo delle regole comuni di questo, anziché delle regole eccezionali
proprie di quello. Il legislatore ha inteso favorire i lavoratori aventi
diritto di accensione della rendita, presumendone
piuttosto limitato il numero, ed impedire, nello stesso tempo, che del
beneficio potesse avvalersi anche la ben più ampia categoria dei non aventi
diritto. In vista di questo scopo, che é quello di evitare che germoglino
posizioni assicurative fittizie, non potrebbe seriamente dirsi
che sia priva di fondamento e, quindi, arbitraria la diffidenza del legislatore
nei confronti delle prove testimoniali, degli atti di notorietà, etc., cui, né infondatamente, né arbitrariamente, stante la
natura eccezionale dell'istituto, dispone non doversi riconoscere efficacia
probatoria autonoma dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La
considerazione é ancor più valida nei casi in cui le omissioni contributive vengono fatte risalire a periodi assai lontani nel tempo,
che, secondo la comune esperienza giudiziaria, possono attingere, ed anche
oltrepassare, mezzo secolo, e vengono denunciate a distanza di molti anni nei
confronti di datori di lavoro deceduti o di ditte scomparse. E non occorre dire che la limitazione in materia di disponibilità dei
mezzi di prova, la quale deriva dalla non ingiustificata diffidenza di cui
sopra, contenendo l'onere a carico dell'ente previdenziale, in definitiva
tutela un patrimonio pubblico. Da ultimo, ancor meno potrebbe la norma
impugnata essere ritenuta priva di ragionevolezza nel sistema attuale, nel
quale, a sensi dell'art. 1 della legge n. 153 del 1969, lo Stato ha assunto
"a suo completo carico l'onere della pensione sociale".
13) L'impossibilità di applicazione dell'art.
13, quinto comma, della legge n. 1338 del 1962 - indipendentemente da quanto si
é detto sul denunciato vizio di non ragionevolezza che inficierebbe
il sistema - risulta, in fondo, il motivo conduttore di tutto il ragionamento,
che sorregge e lega tra loro le varie censure. É, infatti, ancora e sempre la
"pratica impossibilità per il lavoratore di far valere in giudizio"
l'istituto della rendita vitalizia" - afferma il Tribunale di Torino - che
" comporta inoltre specifica violazione dell'art. 38,
secondo e quarto comma, Cost.", e perciò
non solo degli artt. 24 e 3 Cost.
Una norma assolutamente inapplicabile é, tuttavia,
congettura implausibile, giacché una proposizione
vuota di contenuto normativo sarà, semmai, una norma apparente, se fosse
immaginabile che per disavvertenza del legislatore sia stata approvata e per
negligenza degli interessati, diretti ed indiretti, riesca a durare
incontestata da oltre un ventennio. Senonché, il giudizio di ragionevolezza presuppone
l'applicabilità delle norme, e conseguentemente, non essendo pensabile nella
specie che il legislatore abbia riconosciuto al lavoratore in astratto il
diritto di accensione della rendita vitalizia e - addirittura contestualmente -
glielo abbia disconosciuto in concreto, non può chiedersi al giudice delle leggi
una pronuncia caducatoria per l'asserita non
operatività della relativa norma. Il giudice del merito non può sottrarsi al
compito, ineludibile nel nostro ordinamento, di
applicare la norma secondo quell'interpretazione che
le consenta di concretamente e meglio realizzare lo
scopo perseguito dal legislatore.
14) Il problema, dunque, va risolto in via ermeneutica, e pertanto, non
già eliminando dal mondo dei valori giuridici la norma che non
irragionevolmente ha disposto, per un istituto speciale, speciali
limiti probatori, bensì interpretandola. Se così é, non può dirsi
che giovi alla soluzione limitarsi ad addurre gli inconvenienti che la
disciplina delle prove rivela, quando il lavoratore abbia interesse, come nei
casi sub judice, all'accertamento delle date relative
al suo rapporto di lavoro. E proprio inconvenienti si limita
ad addurre il Tribunale di Torino, quando, non solo afferma esattamente che
l'avvenuta prestazione del lavoro é un fatto non negoziale, che la legge civile
non richiede per il contratto di lavoro la forma scritta neppure ad probationem, e che la legge fiscale non prescrive la
registrazione a termine fisso del contratto di lavoro scritto, né la denuncia
del contratto di lavoro verbale, ma aggiunge altresì che non si addicono alla
fattispecie non negoziale in parola quelle previsioni (morte sopravvenuta,
impossibilità di sottoscrivere un eventuale documento che rechi i dati
richiesti, etc.), alle quali soltanto l'art. 2704 c.c. riconosce idoneità a
conferire data certa ad una scrittura privata non autenticata.
Si deve tuttavia osservare al riguardo che il richiamo al predetto art.
2704 c.c., in sé corretto,
appare tuttavia circoscritto esclusivamente al primo comma. L'art. 2704 c.c., invece, si ripartisce in tre
distinti commi, riguardanti tre distinte ipotesi: che si tratti di scrittura
privata consistente nelle dichiarazioni delle parti (primo comma); che si
tratti di scrittura privata consistente in una dichiarazione unilaterale non
destinata a persona determinata (secondo comma); che si tratti di una scrittura
privata consistente in una "quietanza" (terzo comma). Prescindendo
dal secondo comma, il quale attiene alle dichiarazioni rivolte alla generalità,
appare evidente la netta contrapposizione, meglio che distinzione, fra il primo
ed il terzo comma, di cui quello disciplina l'ipotesi
di dichiarazioni di volontà delle parti, mentre questo disciplina l'ipotesi di
dichiarazioni di scienza, alla cui categoria appartengono appunto le
"quietanze". Dalla precisazione di cui sopra si deduce anzitutto - in
coerenza del resto col riconoscimento, da parte dello stesso giudice a quo,
della natura di fatto non negoziale dell'avvenuta prestazione del lavoro - che,
per dare operatività alla norma impugnata, non può chiedersi sussidio al primo
comma dell'art. 2704 c.c. Ma é possibile dedurne altresì, in
relazione all'esigenza di logicità dell'ordinamento giuridico, che nei
giudizi ex art. 13, quinto comma, della legge n. 1338 del 1962, purché sia
incontestata l'autenticità del documento e si tratti solo di accertare la sua
data, "il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi
mezzo di prova", come previsto dal terzo comma del menzionato art. 2704
c.c. E, stante l'imprescindibilità del documento e
della sua incontestata genuinità, non può non ritenersi escluso, contrariamente
a quanto opina il Pretore di Torino, il ricorso, sia all'art. 2729 c.c., e perciò alla presunzione, sia all'art. 2724, n. 1,
che riguarda l'ipotesi di "un principio di prova per iscritto", il
quale "faccia apparire verosimile il fatto allegato". L'esistenza del
rapporto di lavoro, insomma, non deve solo apparire verosimile, ma risultare documentalmente certa.
Un'attenta lettura delle "istruzioni di servizio n. 11 ", impartite in materia dallo stesso istituto previdenziale nel
1968 - e tuttora applicate -, mostra che la conclusione di cui sopra non trova
smentita, bensì implicita conferma, nelle dette istruzioni. Frammiste, infatti,
ivi alle ineccepibili affermazioni che non deve darsi
ingresso a documenti "costituiti allo specifico fine di usufruire della
facoltà concessa dall'art. 13" e che "in nessun caso può considerarsi
documentazione idonea degli elementi del rapporto di lavoro la prova
testimoniale (atti di notorietà ed altre dichiarazioni equipollenti)", si
rinvengono le affermazioni che sono ammissibili non solo "dichiarazioni,
attestazioni, ecc. redatte" anche in epoca successiva" e "le
lettere di assunzione e di licenziamento, i benserviti", bensì pure
"le buste paga, i libretti di lavoro, gli estratti dei libri paga e
matricola" e persino "tutti i documenti che, comunque, abbiano
attinenza con il rapporto di lavoro dichiarato".
15) L'onere probatorio, che il lavoratore, a sensi del quinto comma
dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, - ma anche il datore di lavoro, a sensi
del quarto comma - é tenuto ad assolvere per ottenere la costituzione della
rendita vitalizia, può riguardare: a) la effettiva
esistenza del rapporto di lavoro; b) la durata dello stesso; c) l'ammontare
della retribuzione percepita. Trattasi di "fatti" tra loro intimamente
legati, eppure giuridicamente distinguibili, anche se la norma di cui al comma
quarto sembri prescrivere i "documenti di data certa" per tutti i
"fatti" in parola, mentre il comma quinto non accenna alla durata. Il
"fatto" sub a) attiene fuor di ogni dubbio
all'an - e perciò é il presupposto legittimante
l'esercizio del diritto di accensione della rendita - mentre il
"fatto" sub c), a sua volta, attiene fuor di ogni dubbio al quantum,
ed é rapportato al "fatto" sub b). La rilevanza di tale distinzione
appare innegabile, potendosi sulla sua base affermare che, se i
"fatti" di cui sopra sono giuridicamente distinguibili e distinti,
non v'è motivo di applicare ad essi la medesima
disciplina probatoria. In altre parole, una volta provata documentatamente
l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, ben può il giudice ammettere
mezzi diversi dai documenti di data certa per raggiungere la prova della durata
di esso e dell'ammontare della retribuzione.
In questo senso - almeno limitatamente al "fatto" sub c) - si
rivela orientato anche l'INPS. Nelle già menzionate "istruzioni di
servizio", infatti, é dato leggere che, ove "sia stata dimostrata
l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dichiarato, nonché
la qualifica rivestita", ma manchi la "prova documentale
dell'ammontare della retribuzione, le domande ex art. 13 possono essere accolte
sulla base di altri elementi, ugualmente idonei a dimostrare l'importo, come,
ad esempio, le risultanze degli appositi contratti collettivi all'epoca
vigenti, le tabelle degli stipendi fissate nell'ambito aziendale, il taglio
delle marche applicate per periodi immediatamente precedenti o successivi a
quelli oggetto della costituzione di rendita, il taglio delle marche applicate
a favore di lavoratori che, all'epoca prestavano servizio nella stessa azienda
e con la qualifica rivestita da colui che ha subito l'omissione contributiva e,
in ultimo, le dichiarazioni di responsabilità rese dagli interessati ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 5".
Alla luce delle suesposte considerazioni deve dirsi priva di fondamento
la specifica censura, che il Pretore di Arezzo ed il
Tribunale di Torino formulano anche in ordine alla prova dell'ammontare della
retribuzione, lamentando l'uno che il lavoratore "non può mai provare documentatamente la misura della retribuzione", e
sostenendo più diffusamente l'altro: che "il lavoratore si trova in
grandissima difficoltà di provare con documenti scritti di data certa, sia il
fatto non negoziale dell'avvenuta prestazione del lavoro, della sua durata e
tanto più della misura della retribuzione"; che "la prova (anche)
della misura della retribuzione può essere data esclusivamente mediante
documenti di data certa"; che é "praticamente impossibile, se non
addirittura impossibile" offrire la prova della retribuzione; che "la
prova scritta con data certa é richiesta per la misura della
retribuzione".
16) Come si é anteriormente rilevato, le censure
di cui alle ordinanze in oggetto sono un intreccio, nel quale gli argomenti
dedotti in riferimento ad un parametro non si lasciano agevolmente sceverare da
quelli dedotti in riferimento ad altri parametri, costituendo gli uni il
reciproco supporto degli altri. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda
l'asserita violazione dell'art. 3 Cost., che risulta denunciata prevalentemente in connessione con
l'art. 24 Cost., e di cui perciò i principali profili
sono stati già oggetto di esame. Né occorre indugiare
su quelli residui, che rivelano una ben fragile consistenza. Quando si lamenta,
infatti, - come fanno, tanto il Pretore di Arezzo,
quanto il Tribunale di Torino - che datore di lavoro e lavoratore debbano
fornire le stesse prove (onde la "irrazionalità dell'eguaglianza di
trattamento per le due posizioni diverse"), sembra sfuggire ai due giudici
a quibus che nella specie non é configurabile
disparità di trattamento dal punto di vista sostanziale, nel senso che,
provengano le prove dal datore di lavoro o dal lavoratore, beneficiario é pur
sempre e soltanto quest'ultimo. Ed in quanto alla
pretesa disparità tra dipendenti di piccole imprese, da un lato, e quelli pubblici o di grosse imprese, dall'altro, - cui
conseguirebbe la violazione anche del capoverso dell'art. 3 Cost.,
in quanto non verrebbero rimosse le condizioni oggettive, che indurrebbero i
"lavoratori più deboli" ad accettare il lavoro "nero" -,
non può dirsi corretta la comparazione tra termini non omogenei. Né ha maggior
pregio, da ultimo, l'ulteriore denuncia di violazione
dell'art. 3 Cost., cioé di
irrazionalità dell'equiparazione tra accertamento in sede amministrativa ed
accertamento in sede giudiziaria, risultando pienamente giustificata anche in
sede giudiziaria la preoccupazione del legislatore di non far dipendere dalle
prove generiche l'accertamento dell'effettiva esistenza di rapporti di lavoro
che possono anche risalire a periodi piuttosto remoti.
17) L'art. 38 Cost. é invocato dal Pretore di Torino senza alcuna
motivazione, e dal Tribunale della stessa città con motivazione assolutamente
identica a quella offerta a sostegno dell'asserita
violazione del diritto di difesa. In sostanza, dopo avere ricordato quanto
dispone l'art. 38, secondo e quarto comma, Cost., - cioè, che i lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze per vecchiaia,
invalidità, superstiti, e che a tali compiti si deve provvedere con organi ed
istituti predisposti o "integrati" dallo Stato - si afferma che
l'impugnato art. 13 della legge n. 1338 del 1962, pur mirando ad attuare il
menzionato precetto costituzionale, in realtà pone condizioni tanto onerose, da
rendere impossibile l'applicazione dell'istituto. Valgono pertanto, nei
confronti di questo motivo, gli stessi argomenti in precedenza esposti a
riguardo della censura formulata in riferimento
all'art. 24 Cost.
18) La norma impugnata contrasterebbe altresì, secondo il Tribunale di
Torino, con l'art. 36, primo comma, Cost., "nella parte in cui la prova scritta con data certa
é richiesta per la misura della retribuzione percepita anche quando il
lavoratore non assuma di avere percepito una retribuzione superiore al minimo
previsto dalla contrattazione collettiva" o assuma addirittura di averne
percepito una "inferiore o nessuna retribuzione". La censura, così
com'è formulata, non é di facile intelligenza. Si afferma anzitutto che
"in forza dell'art. 36, primo comma, Cost., le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi
sono applicabili anche ai rapporti di lavoro le cui parti non aderiscano ai
sindacati stipulanti" e si conclude nel senso che, comunque, "occorre
fare riferimento, anche ai fini dell'istituto di cui all'art. 131. cit., non già alla misura della
retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ma a quella minima di
contrattazione collettiva che egli avrebbe avuto diritto a percepire".
Ora, venendo in questione l'ammontare della retribuzione, valgono anche qui le
considerazioni già fatte in proposito al paragrafo 15.
PER QUESTI MOTIVI
Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe:
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
sollevata dal Pretore di Padova in riferimento agli artt. 24 e 38 della Costituzione con
ordinanza emessa il 18 settembre 1979 (r.o. n.
989/1979);
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, legge 12 agosto 1962, n.
1338, sollevata dal Pretore di Arezzo in riferimento
agli artt. 3 e 24 Costituzione, dal Tribunale di Torino
in riferimento agli artt. 3,
primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 38, secondo e quarto comma, e
36, primo comma, Cost. e dal Pretore di Torino in
riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., con le ordinanze emesse, rispettivamente, il 31 gennaio
1978 (r.o. 149/1978), il 22 ottobre 1980 (ro. 827/1980) ed il 27 maggio 1981 (r.o.
599/1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.