SENTENZA N. 25
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 2758 e
2772 del codice civile, così come modificati dall'art. 5 della legge 29 luglio
1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969,
n.
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983
il Giudice relatore Dott. Arnaldo Maccarone;
uditi gli avvocati Carmine Punti per la s.p.a.
SIPRA, Michele Giorgianni per l'ENEL e l'avvocato
dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
L'Azienda Gas Acqua consorziale di Reggio Emilia, con istanza
diretta al giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Reggio Emilia,
chiedeva fra l'altro di essere ammessa al passivo del fallimento "
Il giudice, con ordinanza del 14 maggio 1980, osservava che, alla stregua
della normativa vigente, il credito risultava
assistito dal solo privilegio speciale sui mobili, ai sensi del secondo comma
dell'art. 2758 cod. civ. come modificato dall'art. 5
della legge 29 luglio 1975 n. 426, e non più dal privilegio generale di cui
all'art. 1 D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, istituito allora allo scopo di
ovviare alla non esercitabilità concreta del
privilegio in relazione alla cessione di quei beni che non avrebbero potuto
essere mai rintracciati nel patrimonio del debitore perché consumati o
trasformati. Invero, proseguiva il Tribunale, la legge 29 luglio 1975 n. 426,
aveva modificato l'art. 2758 cod. civ., istituendo una nuova disciplina dei privilegi dei crediti
dello Stato relativi alle imposte indirette, nonché dei crediti di rivalsa
verso il cessionario ed il committente previsti dalla norma relativa all'I.V.A.
limitando il privilegio afferente questi ultimi ai soli "beni che hanno
formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio", e
tale disciplina era stata intesa dalla giurisprudenza come abrogativa di quella
precedente, in quanto regolante in maniera compiuta l'intera materia dei
privilegi che assistono i crediti I.V.A. compresi quelli dell'avente diritto a
rivalsa, come nella specie, senza lasciare spazio ad altra normativa posta al
di fuori del codice.
Ciò posto, il giudice con ordinanza 14 maggio
Sotto il primo profilo, osserva che il privilegio speciale sui soli
mobili che hanno formato oggetto della cessione o ai
quali si riferisce il servizio non sarebbe idoneo a tutelare chi, come nella
specie l'Azienda sopra indicata, ceda beni consumabili o energie, in quanto in
tali casi non si rinviene mai nel patrimonio del debitore l'oggetto del
privilegio. La tutela quindi si rivelerebbe solo nominale perché per
definizione il bene su cui dovrebbe esercitarsi il privilegio cessa di esistere
nel momento stesso in cui viene ceduto e tale
circostanza di fatto si presenterebbe "costante ed indefenibile",
onde non potrebbe assimilarsi agli inconvenienti di fatto che la giurisprudenza
costituzionale ha ritenuto idonei ad escludere la sindacabilità
della norma in questa sede.
Con ciò si creerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento a danno dei creditori per rivalsa I.V.A. su cessione
di beni mobili della detta natura rispetto ai creditori allo stesso titolo per
cessione di beni inconsumabili.
Sotto il secondo profilo il giudice osserva che nell'imposta sul valore
aggiunto, indice della capacità contributiva sarebbe il consumo, onde il
soggetto tenuto al versamento dell'imposta nelle fasi precedenti il consumo
salvo rivalsa deve essere garantito in ordine al
recupero del relativo importo, giacché, in caso contrario, il tributo verrebbe
a gravare in via definitiva su chi non é portatore della capacità contributiva
giustificante il tributo stesso.
Con la stessa ordinanza il giudice ha altresì
prospettato un ulteriore ordine di questioni di legittimità, attinenti al
credito di rivalsa I.V.A. spettante al professionista che ricevendo il
pagamento del corrispettivo della sua opera (nella specie il dott. Calzolari, ammesso al passivo in via privilegiata per la
complessiva somma di Lit.7.025.217 per spese ed
onorari, oltre l'I.V.A. di rivalsa) non vedrebbe assicurato il pagamento del
suo credito pur essendo obbligato al versamento del tributo.
Si osserva in proposito nell'ordinanza che in caso di fallimento del
debitore il privilegio generale sui mobili che assiste il credito per
prestazione professionale, ex art. 2751 bis c.c., non può essere esteso al credito di rivalsa, che non
potrebbe essere considerato un accessorio del credito per prestazione
professionale e quindi collocabile in privilegio dello stesso grado.
La disparità di trattamento fra il credito di rivalsa del prestatore di
servizi assistito da privilegio se i servizi si riferiscono a beni, e senza
presidio alcuno se manca la possibilità di operare tale riferimento,
apparirebbe priva di ogni razionale giustificazione e
quindi in contrasto con l'art. 3 Cost.
Comunque, prosegue l'ordinanza, anche la
eliminazione della detta disparità non varrebbe a rendere costituzionalmente
legittimo il trattamento delineato.
Invero quando fosse ritenuto privilegiato anche il credito di rivalsa del
prestatore di servizi non riferibile a beni risulterebbe
pur sempre violato l'art. 53 Cost.. Se il credito di
rivalsa non é soddisfatto nel fallimento, per incapienza,
come nella specie, l'onere del tributo verrebbe a gravare invero in via
definitiva su persona diversa dal soggetto cui va riconosciuta la relativa
capacità contributiva, essendo in materia di I.V.A. il consumo l'indice di tale
capacità, come del resto già affermato in occasione della censura più sopra
riferita.
Pertanto, secondo il giudice, dovrebbe dichiararsi l'illegittimità
costituzionale anche dell'art. 2758 c.c. come modificato dall'art. 5 predetto
nella parte in cui non prevedendo privilegi a tutela del credito di rivalsa
I.V.A. del prestatore di servizi non riferibili a beni, si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 Cost.,
e del combinato disposto degli artt. 2751 bis n. 2,
secondo comma, 2758 e 2778 n. 7 (ordine del privilegio sui mobili dei crediti
per tributi indiretti) nella parte in cui, prevedendo gradi diversi di
privilegio per la retribuzione del professionista e per il credito di rivalsa
I.V.A. su tale retribuzione non assicurano il recupero dell'imposta al
professionista che, ricevuto il pagamento del suo credito, é obbligato al
versamento del tributo, e si porrebbe così in contrasto con il principio della
capacità contributiva sancita dall'art. 53 Cost..
É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che
ha depositato nei termini le proprie deduzioni difensive.
L'Avvocatura contesta la fondatezza delle censure osservando, anzitutto,
in base all'esame dei lavori preparatori, che non dovrebbe
condividersi l'interpretazione giurisprudenziale della norma censurata, secondo
cui la legge del 1975 avrebbe ex novo regolato la materia dei privilegi, e che
sarebbe stata del tutto estranea alle intenzioni del legislatore l'asserita
abrogazione della normativa precedente, perseguendosi soltanto in quella sede
l'intento di un coordinamento di alcune disposizioni del codice civile in
materia di privilegi.
Secondo l'Avvocatura non potrebbe d'altra parte attribuirsi alla nuova
legge efficacia abrogativa di una norma che poco tempo prima era
stata emanata proprio per soddisfare l'esigenza perequativa indicata
nell'ordinanza di rinvio.
Inoltre, infondato sarebbe il riferimento all'art. 53 Cost.
giacché non sussisterebbe alcuna connessione od interdipendenza tra
l'esigenza del riferimento dell'obbligazione tributaria al presupposto di una
effettiva capacità contributiva dell'obbligato ed il problema del tutto diverso
dell'adeguatezza delle garanzie apprestate per assicurare al creditore di
rivalsa il recupero dell'imposta versata. Rientrerebbe comunque
nella discrezionalità del legislatore la determinazione della intensità (ovvero
del grado) della tutela.
Questione analoga a quella come sopra prospettata dal giudice delegato ai
fallimenti del Tribunale di Reggio Emilia circa la pretesa violazione dell'art.
3 Cost. per effetto della previsione del solo privilegio speciale sui mobili a
favore dei crediti di rivalsa I.V.A. derivanti da prestazione di servizi per il
caso in cui essi non siano riferibili a beni determinati rinvenibili nel
patrimonio del debitore é stata sollevata dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile tra l'Impresa generale di pubblicità ed il fallimento Paris
con ordinanza 28 febbraio 1980, nonché dallo stesso
Tribunale nel procedimento civile fra
Il Tribunale di Reggio Emilia, con due ordinanze di identico
tenore, emesse in data 1 aprile 1981 nei giudizi civili rispettivamente
vertenti fra l'ENEL e il fallimento della soc. Rober
Gomma e fra lo stesso ENEL e il fallimento della V.B.
Confezioni s.r.l., ha poi sollevato questione analoga
a quella prospettata con l'ordinanza dal giudice delegato dello stesso
Tribunale sopra richiamata, concernente la pretesa illegittimità dell'art. 2758
cod. civ. nella parte in cui prevede il privilegio
speciale sui mobili a favore del cedente di beni la cui natura consumabile
rende sostanzialmente impossibile l'esercizio concreto di detto mezzo di
tutela. E, con la stessa ordinanza, il Tribunale
afferma che il privilegio generale sui mobili sarebbe il solo idoneo ad
assicurare una tutela indifferenziata in tutte le ipotesi considerate.
Infine anche il Tribunale di Milano ha sollevato analoga questione nel
giudizio fra l'ENEL ed il fallimento della Nuova Edilizia s.r.l. con ordinanza
emessa il 7 gennaio 1982 e nel giudizio civile fra lo stesso ENEL ed il
Fallimento Ferriere S. Anna S.p.A. con ordinanza emessa il 26 maggio 1982.
Nei giudizi provenienti dal Tribunale di Milano
promossi con ordinanze 7 gennaio e 20 maggio 1982, si é costituito l'ENEL;
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Michele Giorgianni, che ha depositato nei termini le proprie
deduzioni.
La difesa dell'ENEL condivide l'interpretazione della vigente normativa
in materia di privilegi dei crediti per rivalsa I.V.A. secondo cui la legge n.
426 del 29 luglio
Si presenterebbe così per i crediti afferenti a tali categorie di beni una situazione di sostanziale carenza di tutela.
La discriminazione creata tra categorie di creditori egualmente
meritevoli di garanzia sarebbe palese, né sussisterebbero motivi validi per
giustificarla, onde emergerebbe in modo inequivocabile
la violazione del principio di eguaglianza.
E l'incostituzionalità della norma sarebbe evidente anche in relazione all'art. 53 Cost. perché in conseguenza della
stessa il tributo verrebbe a gravare definitivamente su un soggetto che sarebbe
tenuto a versarlo solo "a titolo di anticipazione" per conto del
soggetto effettivamente gravato, cioè il consumatore finale del bene ceduto.
Nel giudizio proveniente dallo stesso Tribunale,
promosso con ordinanza 16 ottobre 1980, si é costituita
Anche la difesa della SIPRA insiste
nell'affermare il contrasto con l'art. 3 Cost. della limitazione al solo
privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, codice civile della
garanzia dei crediti di rivalsa I.V.A. afferenti beni consumabili adducendo
argomentazioni analoghe a quelle contenute al riguardo nelle ordinanze di
rinvio sopra indicate.
In particolare la difesa sottolinea il fatto
che, nel caso di specie (fornitura di servizi pubblicitari), mancherebbe ab origine quel collegamento tra bene e diritto di
prelazione che costituisce l'essenza del privilegio speciale e che risulta
invece garantito per quelle categorie di cessioni di beni e prestazioni di
servizi che hanno ad oggetto un bene specifico.
La difesa illustra altresì la pretesa violazione dell'art. 53 Cost. per
effetto della disciplina impugnata osservando che, "per effetto della
specialità del privilegio che assiste il credito di rivalsa I.V.A., il mancato pagamento del corrispondente debito d'imposta
non comporta per il cessionario o committente la perdita del bene ricevuto
quando questo non sia suscettibile di esecuzione forzata perché il privilegio
speciale che assiste il corrispondente credito per I.V.A. in tal caso non può
essere materialmente esercitato". Da ciò deriverebbe un ingiusto
privilegio del cessionario di beni non individuati che li conserverebbe a
differenza del cessionario di beni individuati: che, invece, in caso di inadempimento, può essere sottoposto ad esecuzione
forzata per effetto del privilegio speciale che garantisce il corrispondente
credito di rivalsa.
Sarebbe così evidente che due soggetti aventi eguale capacità
contributiva finirebbero col rispondere in maniera
differenziata dell'inadempimento della loro posizione debitoria,
con conseguente violazione dell'art. 53 Cost. secondo cui invece ciascuno é chiamato
a concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva.
Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate con le sopra richiamate ordinanze sono
sostanzialmente identiche, ed i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti
e decisi con unica sentenza.
2. -
Una ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. viene
dedotta con riferimento al credito di rivalsa I.V.A. per prestazioni
professionali non riferibili a beni rilevandosi che, anche in tale ipotesi,
verrebbe a determinarsi una disparità di trattamento non giustificata rispetto
alle prestazioni di servizi riferibili a beni, potendo nel secondo caso essere
esercitata la garanzia di legge, inoperante, invece, per gli altri crediti
raffrontati, per i quali non é previsto alcun privilegio.
3. - Giova premettere che in base al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che
ha istituito e disciplinato l'I.V.A.,
l'imposta é dovuta (art. 17) dai soggetti che effettuano la cessione di beni e
le prestazioni di servizi oggetto d'imposizione fiscale; i predetti hanno
diritto di rivalsa per l'imposta pagata nei confronti del cessionario dei beni
e del committente dei servizi. A favore di tali crediti di rivalsa era
riconosciuto (art. 18) privilegio speciale sui beni che avevano formato oggetto
della cessione o ai quali si riferiva il servizio.
Con D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687 venne
modificata la normativa anzidetta (art. 1), stabilendosi che il credito di
rivalsa I.V.A. era assistito da privilegio speciale sugli immobili oggetto
della cessione o ai quali si riferisse il servizio mentre se riguardava la
cessione di beni mobili, era assistito da privilegio sulla generalità dei
mobili del debitore.
Intervenuta la legge 29 luglio 1975 n. 426, che ha dato un nuovo assetto
alla normativa in materia di privilegi, é stato riconosciuto ai crediti di
rivalsa un privilegio speciale sui beni oggetto della cessione o ai quali si
riferisce il servizio (art. 2758, comma secondo c.c., come modificato dall'art. 5 della legge anzidetta).
Eguale privilegio speciale é assicurato sugli immobili che abbiano formato
oggetto di cessione o ai quali si riferisca il servizio prestato (art. 2772,
comma terzo c.c., come
modificato dall'art. 8 della citata legge n. 426 del 1975).
4. - Dopo l'entrata in vigore ditale ultima legge, si é discusso se la
nuova normativa abbia interamente regolato la materia con conseguente
abrogazione di tutte le norme preesistenti oppure abbia lasciato in vita
disposizioni dileggi speciali e, tra queste, l'art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo modificato dall'art. 1 D.P.R. n. 687
del 1974, che prevedeva, per i crediti di rivalsa relativi
alla cessione di beni mobili, un privilegio sulla generalità dei mobili
del debitore.
Tali persuasivi rilievi vanno condivisi e deve, pertanto, ritenersi che
l'unica fonte normativa della materia controversa sia attualmente
costituita dal codice civile, come modificato dalla legge n. 426 del 1975.
5. - Le ordinanze, a sostegno della dedotta violazione del principio di eguaglianza, pongono in evidenza il trattamento deteriore
riservato ai creditori di rivalsa I.V.A. nelle ipotesi ricorrenti nelle
fattispecie esaminate, in cui la cessione riguardi beni consumabili ed energie,
che non si rinvengono poi nel patrimonio del debitore e non possono quindi
essere assoggettati ad esecuzione forzata rispetto al favorevole trattamento
normativo fatto ai creditori nell'ipotesi di cessione di beni suscettibili di
esecuzione forzata, sui quali possa concretamente esercitare il privilegio
speciale, del tutto inoperante negli altri casi.
Eguale disparità di trattamento, non giustificata, riscontrano alcune
delle ordinanze qualora il credito di rivalsa riguardi prestazioni professionali
non collegate a singoli beni, non essendo prevista a garanzia di tali crediti
alcuna prelazione mentre per i crediti relativi a
prestazioni riferibili a beni individuabili é previsto il privilegio speciale.
I lamentati inconvenienti indubbiamente sussistono e chiaramente derivano
da uno squilibrio normativo in quanto vengono regolate
in modo eguale situazioni sostanzialmente diverse. Ove la cessione riguardi
beni che di norma si consumano nello stesso momento in cui vengono
ceduti (come gas o elettricità) o si tratti di prestazioni di servizi relativi
a tali beni o comunque non riferibili a singoli beni, il privilegio speciale
non potrà mai essere esercitato in quanto non sarà dato rinvenire quei beni nel
patrimonio del debitore per sottoporli ad esecuzione.
Per eliminare tali inconvenienti venne
introdotto, con il D.P.R. n. 687 del 1974 il privilegio
generale sui mobili del debitore ma con la riforma del 1975, per un probabile
difetto di coordinamento normativo, si é ripristinato il privilegio speciale
mobiliare, annullando così quella garanzia che lo stesso legislatore aveva
concesso nel 1974, con l'evidente scopo di rafforzare la posizione del cedente
nell'esercizio della rivalsa.
Le ordinanze prospettano sostanzialmente la necessità, per stabilire
uniformità di trattamento, di ripristinare il privilegio generale introdotto
con il D.P.R. n. 687 del 1974; esse ravvisano, infatti, nella riforma del 1975
la causa determinante dei lamentati inconvenienti.
6. - Ma se pure la situazione é quella innanzi
delineata, solo il legislatore può porvi rimedio ed assicurare, con i mezzi che
crederà più idonei, il necessario equilibrio normativo.
Appare evidente come a riguardo
Pur se tale modifica legislativa comporta gli inconvenienti ravvisati,
questi non possono essere eliminati che con l'adozione di rimedi diversi da
quelli previsti dal sistema attuale che contempla per tutti i crediti di
rivalsa I.V.A. il privilegio speciale. Ma tutto ciò
costituirebbe innovazione normativa, di esclusiva
competenza del legislatore; infatti la discrezionalità legislativa riguarda non
solo l'innovazione al sistema normativo ma anche il tipo di rimedio che valga a
realizzarla.
Conclusivamente: non si tratta nella specie di correggere una situazione
normativa che impedisce l'applicazione di un determinato trattamento ad una
categoria di situazioni omogenee a quelle oggetto del
trattamento stesso e che ne risultino escluse per effetto del testo legislativo
impugnato, il che, per costante giurisprudenza, rientra nella competenza di questa
Corte. Si tratta invece di disporre nuovi e diversi mezzi di garanzia in relazione alle peculiari caratteristiche della situazione
in esame. Si sollecita, cioè, una vera e propria
innovazione normativa, che implica una scelta tra le varie soluzioni possibili.
Le stesse considerazioni valgono per l'ipotesi di prestazioni di servizi
non riferibili a singoli beni per le quali manca ogni
garanzia - perché anche in tal caso si tratta di innovazione legislativa,
occorrendo introdurre nell'ordinamento nuove norme.
La proposta questione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
7. - Alcune ordinanze dubitano della legittimità costituzionale dell'art.
2758, comma secondo c.c.,
anche per contrasto con l'art. 53 Cost., ritenendo
che per la concreta impossibilità del creditore di rivalsa di recuperare
l'imposta pagata, nelle situazione sopra delineate, l'imposta stessa finirebbe
per gravare in via definitiva su di un soggetto, che non essendo consumatore
dei beni ceduti o committente dei servizi, non avrebbe la capacità contributiva
che giustifica l'imposta.
Tale assunto non può essere condiviso. Esso muove dalla premessa che
effettivo debitore dell'imposta, nell'ipotesi di prestazioni di servizi sia il
committente e nel caso di cessione dei beni il consumatore finale. Ma se questo
é il risultato economico derivante dalla rivalsa, esso non può costituire il
presupposto cui é collegata la prestazione tributaria e in base al quale,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, va individuata la capacità
contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., intesa come idoneità soggettiva all'obbligazione di
imposta (cfr. sent.
n. 91 del 1972 ed altre).
L'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 con lo stabilire che l'imposta é
dovuta "dai soggetti che effettuano le cessioni
di beni e le prestazioni di servizio imponibili", identifica il
presupposto dell'imposta in ciascuna delle anzidette operazioni economiche. La
capacità contributiva va pertanto riscontrata in tutti i soggetti che quelle
operazioni pongono in essere.
8. - Relativamente alla prestazione di servizi
consistenti in opera intellettuale, l'ordinanza n. 521/80 dubita della
legittimità costituzionale del sistema di garanzie assicurate al
professionista. Rileva, infatti, l'ordinanza che, essendo il credito del
professionista assistito da un privilegio (artt. 2751
bis n. 2 e 2777 c.c.) poziore rispetto a quello che
garantisce il credito di rivalsa (art. 2778 n. 7 c.c.) potrebbe accadere, in
sede di ripartizione dell'attivo nelle procedure concorsuali, che il
professionista stesso riesca a realizzare il suo credito per le prestazioni ma non quello di rivalsa I.V.A. In tale ipotesi,
secondo l'ordinanza, l'imposta verrebbe a gravare in via definitiva "su di
un soggetto che non é portatore della relativa capacità contributiva, essendo
in materia di I.V.A. il consumo indice di tale capacità". L'ordinanza
stessa ravvisa, pertanto, nel combinato disposto degli artt.
2751 bis n. 2, 2758 e 2778 n. 7 c.c.,
una violazione dell'art. 53 Cost.
Neppure tale questione é fondata. A confutazione dell'assunto che la
sorregge, é, infatti, sufficiente richiamare quanto detto sopra in ordine alla identificazione del presupposto in relazione
al quale va individuata la capacità contributiva in materia di I.V.A.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i procedimenti:
a) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2758 e 2772 codice civile, così come
modificati dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975 n. 426, sollevate
in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di
Milano del 16 ottobre 1980 e del Tribunale di Udine del 12 novembre 1981, e del
solo art. 2758 gia citato, sollevate sempre in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze del giudice delegato ai fallimenti
presso il Tribunale di Reggio Emilia del 14 maggio 1980, del Tribunale di
Milano del 28 febbraio 1980 e del 7 gennaio e 20 maggio 1982 e del Tribunale di
Reggio Emilia 1 aprile 1981.
b) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei
combinato disposto degli artt.
2751 bis n. 2, 2758 e 2778 n. 7 codice civile, sollevate
in riferimento all'art. 53 Cost. con la ricordata ordinanza del giudice
delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Reggio Emilia e del solo art.
2758 del codice civile, sollevata sempre in riferimento all'art. 53 Cost. con
la stessa ordinanza del giudice delegato nonché con le ordinanze del Tribunale di
Reggio Emilia già menzionate e del Tribunale di Milano del 7 gennaio 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.