ORDINANZA N. 24
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Fermo propone, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 27, primo comma e 102, primo comma Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art.
121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo
sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nonché dell'art. 6 di
quest'ultima legge, nella parte in cui tali norme
prevedono, per la circolazione con veicoli che superino il peso complessivo
consentito, la sanzione penale ovvero quella amministrativa a seconda che la
eccedenza superi o no i 30 quintali e non consentono di applicare la sanzione
amministrativa ove rispetto all'ipotesi più grave ricorrano circostanze
attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti;
Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione della suindicata
ordinanza, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla
circolazione stradale é stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge
10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della
sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di
circolazione con veicoli che superino di oltre il 5
per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui
l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni distinte e di importo
gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè,
che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato
sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni
stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo;
che, di conseguenza, si rende necessario che il
giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Fermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.