ORDINANZA N. 23
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art.
Ritenuto che il Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
considerato che analoga questione é stata
dichiarata non fondata con sentenza n.
170/1982 e manifestamente infondata con ordinanza n.
231/1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.