ORDINANZA N. 21

ANNO 1984



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1983 dal Presidente del Tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Promozione e Spinetta Rocco, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

dito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Firenze ha sollevato con l'ordinanza in epigrafe questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del codice di procedura civile nella parte in cui limitano a lire 750.000 la competenza per valore del pretore, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

che in realtà la norma impugnata é quella contenuta nel primo comma dell'art. 8 del codice di procedura civile;

rilevato che l'art. 8 é sicuramente inapplicabile nel giudizio a quo;

considerato che di conseguenza una pronuncia della Corte non avrebbe alcuna influenza sul predetto giudizio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del codice di procedura civile sollevata dalla ordinanza in epigrafe.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
LEOPOLDO ELIA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.