ORDINANZA N. 18
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n 967 (Norme per il
riordinamento della indennità mensile per servizio d'istituto dovuta alle forze
di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria),
modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 giugno 1982 dal Tribunale amministrativo regionale
per
2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Rotelli Duilio ed altri contro il Consorzio
Intercomunale per il servizio di vigilanza urbana di Schio ed altra, iscritta
al n. 123 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 184 del 6 luglio 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre
1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967
("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio
d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile
dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge
23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità
mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale
civile dell'Amministrazione penitenziaria"), in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
ritenuto che con dette ordinanze si lamenta -
deducendone il contrasto con le menzionate norme costituzionali - che
dall'indennità prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili
urbani con qualifica di agenti di p.s.;
considerato che questione in tutto identica é
stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 229 del
1983 e che dalle ordinanze in esame non emergono elementi nuovi, tali da
indurre
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre
1969. n. 967 ("Norme per il riordinamento
dell'indennità mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia
e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato
dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il
riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze
di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"),
sollevata con ordinanze 2 giugno 1982 del TAR per
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.