ORDINANZA N. 16
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 del codice
penale (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e delle persone incaricate di
pubblico servizio), 1, 2 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni
per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1981 dal Tribunale di
Asti nel procedimento penale a carico di Pignatelli
Roberto, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 del 7 aprile 1982;
2) ordinanza emessa il 26 novembre 1981 dal Tribunale di
Asti nel procedimento penale a carico di Cane Giovanni, iscritta al n.
39 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il
Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il Tribunale di Asti ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt.
314, 357 e 358 cod. pen., 1
e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (dovendosi ritenere mero errore materiale
l'indicazione dell'art. 2 del R.D.L. n. 375 del 1936, fatta nel dispositivo
dell'ordinanza, in contrasto con quanto si evince dalla motivazione), in riferimento agli artt. 3 e 47
della Costituzione;
Ritenuto che i giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica decisione, in
quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure
sostanzialmente identiche, afferenti all'asserita diversità di trattamento non
giustificata, ai fini penali, fra i dipendenti delle banche pubbliche e
private;
Considerato che questioni analoghe sono state ritenute inammissibili con
la sentenza n.
205 del 1983, giacché
sostanzialmente rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali
applicabili agli istituti di credito, chiedendo a questa Corte scelte che
competono invece alla discrezionalità del legislatore;
Ritenuto che non vi sono motivi per discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt.
314, 357, 358 cod. pen., 1 e
25 del R.D.L. 2 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del
risparmio e per la disciplina della funzione creditizia"), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 47 della
Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.