ORDINANZA N. 13
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Applicabilità delle pene
sostitutive) promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Tribunale di
Livorno, nel procedimento penale a carico di Tani Maria Grazia, iscritta al n.
40 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 122 del 5 maggio 1982. Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre
1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con l'ordinanza e nel procedimento penale di cui
all'epigrafe, il Tribunale di Livorno ha sollevato la
riferita questione di legittimità costituzionale in quanto, non contenendo la
norma impugnata alcuna previsione nei riguardi di reati che appartengono a
competenza superiore esclusivamente in forza di circostanza aggravante,
allorquando la circostanza venga ritenuta
insussistente, oppure essa si elida in virtù di giudizio di bilanciamento,
verrebbe a determinarsi grave disparità nei confronti di coloro che possono
beneficiare di sanzioni sostitutive soltanto perché il reato era stato
originariamente contestato nell'ipotesi non aggravata,
che é intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha
chiesto che la questione venga dichiarata infondata. Ad avviso dell'Avvocatura,
infatti, la questione sarebbe risolubile in via interpretativa, giacché una
volta esclusa l'aggravante, vuoi perché ritenuta insussistente vuoi perché dichiarata equivalente a riconosciuta attenuante
o addirittura perdente rispetto a quest'ultima, il
reato é apprezzabile come se la circostanza aggravante non fosse mai esistita. Ché se poi ciò si ritenesse escluso nella seconda ipotesi,
allora vorrebbe dire che fra reato aggravato e ipotesi semplice si ravviserebbe
quella sostanziale differenza che giustifica il diverso trattamento previsto
dal legislatore, escludendo l'irragionevolezza della disparità.
Considerato, però, che l'ordinanza non motiva nemmeno
per implicito sulla rilevanza della questione, né é dato di desumerla in alcun
modo non essendo riportato nemmeno il capo d'imputazione, che ciò comporta la
manifesta inammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Livorno, con l'ordinanza 21 dicembre 1981, nei confronti
dell'art.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 gennaio 1984.