ORDINANZA N. 13

ANNO 1984



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Applicabilità delle pene sostitutive) promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Tribunale di Livorno, nel procedimento penale a carico di Tani Maria Grazia, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 5 maggio 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con l'ordinanza e nel procedimento penale di cui all'epigrafe, il Tribunale di Livorno ha sollevato la riferita questione di legittimità costituzionale in quanto, non contenendo la norma impugnata alcuna previsione nei riguardi di reati che appartengono a competenza superiore esclusivamente in forza di circostanza aggravante, allorquando la circostanza venga ritenuta insussistente, oppure essa si elida in virtù di giudizio di bilanciamento, verrebbe a determinarsi grave disparità nei confronti di coloro che possono beneficiare di sanzioni sostitutive soltanto perché il reato era stato originariamente contestato nell'ipotesi non aggravata,

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata. Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, la questione sarebbe risolubile in via interpretativa, giacché una volta esclusa l'aggravante, vuoi perché ritenuta insussistente vuoi perché dichiarata equivalente a riconosciuta attenuante o addirittura perdente rispetto a quest'ultima, il reato é apprezzabile come se la circostanza aggravante non fosse mai esistita. Ché se poi ciò si ritenesse escluso nella seconda ipotesi, allora vorrebbe dire che fra reato aggravato e ipotesi semplice si ravviserebbe quella sostanziale differenza che giustifica il diverso trattamento previsto dal legislatore, escludendo l'irragionevolezza della disparità.

Considerato, però, che l'ordinanza non motiva nemmeno per implicito sulla rilevanza della questione, né é dato di desumerla in alcun modo non essendo riportato nemmeno il capo d'imputazione, che ciò comporta la manifesta inammissibilità.


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Livorno, con l'ordinanza 21 dicembre 1981, nei confronti dell'art. 54 l. 24 novembre 1981 n. 689 in relazione all'art. 3 Cost.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
LEOPOLDO ELIA, Presidente Prof. ANTONIN, PRESIDENTE
ETTORE GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25 gennaio 1984.