ORDINANZA N. 11
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiana
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 11, parte terza, del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615
(Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), promosso con ordinanza
emessa il 23 luglio 1982 dal Pretore di Chivasso nel
procedimento penale a carico di Di
Cintio Salvatore ed altri, iscritta al n. 675 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 67 del 9 marzo 1983. Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre
1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Chivasso, con
ordinanza emessa il 23 luglio
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni predette "siano
dichiarate irrilevanti, inammissibili e comunque infondate".
Considerato che la prima impugnativa ha per oggetto una
norma di cui lo stesso giudice a quo riconosce il carattere regolamentare, come
l'art. 11 comma terzo del D.P.R. n. 322 del 1971; sicché la denuncia va
considerata manifestamente inammissibile - come questa Corte ha già chiarito
con l'ordinanza
n. 334 del 1983 - concernendo un decreto carente della
forza e del valore propri delle leggi formali e degli atti equiparati;
e che, d'altra parte, la seconda impugnativa,
fondata o meno che sia la premessa interpretativa da cui muove il giudice a
quo, si risolve nella richiesta che questa Corte integri, con una pronuncia di
accoglimento additivo, la lacunosa disciplina penale dettata dalla legge n. 615
del
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 comma terzo del D.P.R. 15 aprile 1971, n.
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1
e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sollevata con l'ordinanza predetta in riferimento agli artt. 3 e 32
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 gennaio 1984.