Ordinanza n.8 del 1984

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ORDINANZA N. 8

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

         Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Dispositivi sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1982 dal pretore di Empoli, sul ricorso proposto da Ghelli Luciano contro l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ed altra, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 23 febbraio 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con ordinanza in data 28 luglio 1982, il pretore di Empoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 della Costituzione, laddove le norme denunciate non prevederebbero poteri cautelari da parte delle Commissioni tributarie;

che tale questione é stata sollevata contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 cod. proc. civ.; e che pertanto il giudizio sottoposto all'esame del giudice a quo doveva considerarsi esaurito.

Considerato che questioni analoghe erano già state dichiarate inammissibili con la sentenza n. 186 del 1976 e manifestamente inammissibili con le ordinanze nn. 117 del 1982

 e 304 del 1983;

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1984.