Ordinanza n.6 del 1984

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ORDINANZA N. 6

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

          Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1980 dal Tribunale di Cremona, nel procedimento penale a carico di Meroni Ermenegilda, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1980. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 18 gennaio 1980, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 10, sesto comma. e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110, "in quanto dette disposizioni prevedono una disparità di trattamento, rispettivamente nell'ambito della collezione di armi comuni da sparo, tra le armi e munizioni da caccia e quelle non da caccia";

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 299, 298, 281, 259, 258 e 257 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 18 gennaio 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1984.