Sentenza n. 376 del 1983

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ORDINANZA N. 376

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 marzo 1978 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Gioia Giuseppe, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 1978;

2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1978 dal Tribunale di Rieti nel procedimento penale a carico di Mellone Pasquale ed altro, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1979.

Visti gli atti di costituzione di Gioia Giuseppe e Mellone Pasquale ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, mediante due ordinanze e nei procedimenti di cui all'epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ed il Tribunale di Rieti sollevavano identica questione di legittimità costituzionale con le stesse motivazioni;

che i due Collegi ritenevano, infatti, concordemente non manifestamente infondata la sollevata incompatibilità della legge 10 dicembre 1975, n. 724, rispetto agli artt. 3, 10, 11 e 41 Cost. in quanto, a fronte della generale liberalizzazione del monopolio cui la legge é ispirata, l'importazione di tabacchi lavorati esteri resta sottoposta a due limitazioni, contrastanti sia con il principio della libera iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), sia con il principio di libertà dei commerci anche al minuto, stabilito dalla legislazione della CEE, cui lo Stato italiano per tal modo non si adegua (artt. 10 e 11 Cost.), e sia infine col principio di uguaglianza in quanto, in materia di commercio all'ingrosso di tabacchi, verrebbe altresì introdotta una ingiustificata differenza fra importatori dall'area del commercio comune e importatori da altri Stati;

che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venisse dichiarata manifestamente infondata;

che si costituiva anche, in rappresentanza e difesa della parte privata interessata al processo pendente innanzi alla Corte d'appello di Napoli, l'avv. Luciano Rossi de L'Aquila, il quale chiedeva fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale non soltanto della legge impugnata ma anche degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Considerato che sull'unica questione sollevata dalle due ordinanze i giudizi vanno riuniti;

che, prescindendo sia dalla circostanza che la legge 907/42 non é stata impugnata dall'ordinanza 289/78 sia dal rilievo che, comunque, questa Corte ha già dichiarato infondata la questione relativa a quest'ultima legge (sent. 15 luglio 1976 n. 209), resta il fatto che nessuna delle due ordinanze ha offerto il minimo elemento da cui si possa giudicare l'oggettiva sussistenza della rilevanza, apoditticamente affermata;

che peraltro, questa Corte ha ripetutamente ammonito che i detti elementi devono risultare dall'ordinanza e non possono essere oggetto di richiamo per relationem.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i relativi giudizi;

dichiara manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 10 dicembre 1975, n. 724, sollevata, con le ordinanze 1 marzo 1978 della Corte d'appello di Napoli e 31 ottobre 1978 dal Tribunale di Rieti, in relazione agli artt. 3, 10, 11 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.