Ordinanza n. 369 del 1983

 CONSULTA ONLINE 


 

ORDINANZA N. 369

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 settembre 1982 dalla Corte d'appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Santoro Giovanni, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 16 marzo 1983;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1982 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Prandi Luciano, iscritta al n. 848 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 20 aprile 1983.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Corte d'appello di Lecce, con ordinanza in data 17 settembre 1982, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d .P .R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale", "sintetico" e "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità", violando il principio razionale di adeguatezza della pena al fatto, soprattutto in relazione al carattere proporzionale della pena pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva;

b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto "nel vietare in modo assoluto, anche per la correzione di vini   naturali, l'impiego di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di tener conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea, e ciò all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui é consentito lo zuccheraggio dei Vini";

che questione identica a quella indicata sub a) é stata sollevata altresì dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza emessa il 26 ottobre 1982;

considerato che entrambe le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 188 del 1982 e manifestamente infondate con ordinanza n. 19 del 1983;

che la questione sub a) é stata dichiarata manifestamente infondata anche con ordinanza n. 51 del 1983;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevate dalla Corte d'appello di Lecce, con ordinanza in data 17 settembre 1982, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e della Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 26 ottobre 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.