Ordinanza n. 368 del 1983

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ORDINANZA N. 368

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, ultimo comma, c.p.m.p. (Insubordinazione con violenza e minaccia verso superiore non ufficiale), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1981 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Hofer Florian, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del 30 settembre 1981, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 186, ultimo comma, c.p.m.p., "in quanto il vigente sistema sanzionatorio stabilito dall'art. 186 c.p.m.p., in seguito alla sentenza n. 26/1979 della Corte costituzionale, confligge con il principio di eguaglianza nella parte in cui commina pene edittali irragionevolmente superiori a quelle previste per ipotesi più gravi";

e che il giudice a quo censura, in sostanza, quella parte dell'art. 186, ultimo comma, c.p.m.p., che, punendo con la reclusione militare da tre a dodici anni il reato di insubordinazione con violenza nei confronti di superiore non ufficiale, adotterebbe un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello previsto per il reato di insubordinazione con violenza consistente in lesione grave contro superiore ufficiale, di cui allo stesso art. 186 c.p.m.p., e, più esattamente, al secondo comma di esso, fattispecie che, a seguito della sentenza n. 26 del 1979 di questa Corte, viene ad essere assoggettata alla pena prevista per i "generici" reati di lesione (reclusione comune da tre a sette anni, se si ritiene applicabile l'art. 583 cod. pen.; reclusione da due a sette anni, se si ritiene applicabile l'art. 224 c.p.m.p.);

considerato che la questione é già stata decisa con la sentenza n. 103 del 1982, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 186, ultimo comma, c.p.m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore é un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non é ufficiale", dopo di che é già stata dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze n. 193 dell'8 novembre 1982 e n. 67 dell'8 marzo 1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, ultimo comma, c.p.m.p. - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 103 del 1982 - sollevata dal Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

 

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1983.