Ordinanza n. 349 del 1983

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ORDINANZA N. 349

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,3, 4 e 5 decreto legge 26 settembre 1981, n. 539 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni Lombardia, Sardegna, Liguria ed Emilia-Romagna, notificati il 29 ottobre 1981, depositati rispettivamente il 5, 6 e 7 novembre 1981 ed iscritti ai nn. 58, 59,60 e 61 del registro ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 ottobre 1981, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge n. 539 del 26 settembre 1981 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), per asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

che analoghe impugnative sono state proposte, con ricorsi notificati lo stesso giorno, dalla Regione Liguria, limitatamente all'art. 2 primo comma, e dalla Regione Lombardia, limitatamente agli artt. 2 e 4 del detto decreto-legge, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 119, 117, 123 e 115 della Costituzione;

che, infine, anche la Regione Sardegna, con altro ricorso in pari data, ha denunziato l'art. 3 del d.l. n. 539 cit., per asserito contrasto con gli artt. 7, 8 e 54, quarto comma, dello Statuto di autonomia;

che in tutti i giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza;

che, per altro, il d.l. n. 539 del 1981 - cui si riferiscono le varie impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non é stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza della inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.l. 26 settembre 1981, n. 539 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), rispettivamente sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Sardegna in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123 della Costituzione e 7, 8, 54, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Sardegna - con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1983.