Ordinanza n. 346 del 1983

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ORDINANZA N. 346

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Riduzione degli onorari di avvocato e procuratore) promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 dal Giudice conciliatore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra D'Imporzano Bianca e Bertelà Giovanna iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata il giudice a quo ha sollevato in riferimento all'art. 3 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

Considerato che con l'ordinanza si lamenta sostanzialmente che la norma censurata, prevedendo la riduzione alla metà degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore nelle controversie locatizie attribuite dalla legge stessa alla competenza del giudice conciliatore ed inducendo così una ingiustificata disparità di trattamento ai danni dei detti professionisti impegnati in tali controversie, istituirebbe una discriminazione fra il regime delle controversie stesse e quello di altre che comunque rivestirebbero eguale rilievo sociale;

che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo nel senso dell'infondatezza;

che questa Corte con la sent. n. 36/80 e con l'ord. n. 116/ 80

 ha già affrontato analoga questione dichiarandola non fondata in considerazione dei validi motivi della disciplina denunciata, collegati all'interesse pubblico alla difesa in giudizio nelle cause in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza del giudice conciliatore di La Spezia del 1 dicembre 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1983.