Sentenza n. 309 del 1983

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SENTENZA N. 309

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Antonino DE STEFANO, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

          Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 16 dicembre 1975 e riapprovata il 10 febbraio 1976 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1 marzo 1976, depositato in cancelleria il 10 marzo successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1976, del quale é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 1976.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Valle d'Aosta; udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'avv. Virgilio Gaito, delegato dall'avv. Antonio Canino, per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 1 marzo 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato innanzi a questa Corte la legge approvata dal Consiglio regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta nella seduta del 16 dicembre 1975, e riapprovata, in seguito a rinvio con richiesta di riesame, nella seduta del 10 febbraio 1976, recante "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent". Le censure formulate si appuntano sui criteri adottati, dall'art. 10 della legge, per la determinazione, nei riguardi dei suddetti dipendenti della regione, della tredicesima mensilità. Poiché con tale disposizione nel computo della "tredicesima" si fanno concorrere alcune indennità ed assegni in precedenza esclusi dalla legislazione regionale e non compresi nelle leggi statali in materia, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Con un controricorso, depositato il 29 marzo 1976, la Regione Valle d'Aosta ha chiesto dichiararsi non fondata la sollevata questione. In seguito, però, la stessa regione con una istanza presentata in data 19 aprile 1977, richiamandosi all'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, ha fatto presente che una successiva legge regionale, 5 novembre 1976, n. 49 (con la stessa rubrica), ha regolato l'intera materia disciplinata dalla legge regionale 10 febbraio 1976, impugnata per illegittimità costituzionale; pertanto quest'ultima legge deve ritenersi, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, implicitamente abrogata. In conseguenza ha chiesto che la Cortepronunci l'estinzione del processo.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 1983, dopo la relazione svolta dal Giudice Antonino De Stefano, l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti ha dato atto che la legge impugnata deve ritenersi abrogata ed ha in conseguenza chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del contendere; l'avv. Virgilio Gaito, per la Regione Valle d'Aosta, si é riportato agli scritti.

Considerato in diritto

Come esposto in narrativa, le censure mosse dal Presidente del Consiglio dei ministri all'impugnata legge, riapprovata, in seguito a rinvio con richiesta di riesame, dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta nella seduta del 10 febbraio 1976, concernono specificamente l'art. 10, con il quale si dispone che, agli effetti della corresponsione della tredicesima mensilità al personale cui la legge si riferisce, sia computabile anche l'assegno pensionabile concesso dalla legge della stessa regione 15 maggio 1974, n. 14. Disposizione che si pone in deroga a quanto previsto nella stessa legge concessiva n. 14 del 1974, al terzo comma dell'art. 1, circa la non computabilità dell'assegno medesimo ai fini anzidetti. Con ciò si concreterebbe, ad avviso del ricorrente, una disparità, riguardo al trattamento economico, fra i suddetti dipendenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e i dipendenti dello Stato e delle altre regioni, con conseguente violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Nelle more del giudizio é stata, peraltro, emanata dalla resistente regione la legge 5 novembre 1976, n. 49, la quale reca la medesima rubrica (Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent) della legge impugnata, e ne riproduce testualmente i primi nove articoli; non é riprodotto, invece, l'art. 10, oggetto, come si é detto, delle censure formulate dal ricorrente.

In proposito, dal resoconto della seduta del Consiglio regionale del 14 luglio 1976 si evince che la Giunta regionale, "trattandosi di un provvedimento di legge che ristrutturava la presenza del controllo regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent", ha considerato "marginale l'aspetto della tredicesima mensilità", ed ha perciò ritenuto "opportuno ripresentare la legge, togliendo la parte che ha costituito motivo di impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, affinché il progetto di ristrutturazione che era stato proposto possa venir approvato da questo Consiglio e trasformato in legge". Il Consiglio regionale veniva perciò invitato ad approvare (come ha approvato) "questo disegno di legge, che é in tutto e per tutto identico a quello votato a suo tempo, con la sola differenza che é stato tolto l'articolo che riguardava la corresponsione della tredicesima mensilità".

D'altro canto, in quella stessa seduta veniva precisato che la Giunta regionale intendeva far valere "la questione di principio", relativa alla computabilità nell'importo della tredicesima mensilità di alcune indennità ed assegni in precedenza esclusi, su di un'altra legge, riapprovata anch'essa dal Consiglio nella seduta del 10 febbraio 1976. Legge che estendeva il beneficio della nuova misura della tredicesima mensilità a tutto il personale regionale, e quindi, implicitamente, anche ai controllori della casa da gioco. Senonché la legge anzidetta, anch'essa impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con motivazioni analoghe a quelle del ricorso oggetto del presente giudizio, é stata successivamente abrogata con l'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 40, avente ad oggetto "Modificazione degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale". Ed in conseguenza questa Corte, con la sentenza n. 187 del 1980, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a quel ricorso,

Conclusivamente, alla stregua di quanto innanzi esposto, va riconosciuto che l'approvazione e promulgazione della citata legge della Regione Valle d'Aosta 5 novembre 1976, n. 49 (avente non solo il medesimo oggetto e la medesima decorrenza cronologica, ma anche il medesimo testo della legge riapprovata nella seduta del 10 febbraio 1976 ed impugnata con il ricorso in epigrafe), con la eliminazione della disposizione (art. 10), che aveva dato adito alle mosse censure d'illegittimità costituzionale, comportano, come si desume anche dal resoconto della seduta consiliare del 14 luglio 1976, il ritiro del provvedimento legislativo impugnato. Deve, pertanto, in conformità con la richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato, dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso, iscritto al n. 11 del R.R. 1976, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale approvata il 16 dicembre 1975 e riapprovata il 10 febbraio 1976 dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta, recante "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

Antonino DE STEFANO - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 30 settembre 1983.