Ordinanza n. 303 del 1983

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ORDINANZA N. 303

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Tariffe telefoniche) promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1976 dal Pretore di Gallarate nel procedimento civile vertente tra Pozzi Anna e la Soc. SIP, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 1976;

visti l'atto di costituzione della SIP e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983, il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza datata 23 febbraio 1976, il pretore del Gallarate. adito ex art. 700 c.p.c. in ordine all'aumento delle tariffe telefoniche, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione;

che, nel corso del procedimento a quo, era stata presentata istanza di sospensione, per essere stato proposto ricorso per Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.

Considerato che questa Corte, con numerose pronunce, ha più volte ribadito che é inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità rilevino proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione;

che tale orientamento é stato affermato in una fattispecie identica a quella sottoposta al giudizio della Corte con la sentenza n. 186 del 1976 ed anche più recentemente ribadito con le sentenze nn. 43 del 1980 e 173 del 1981;

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, con riferimento all'art. 23 della Costituzione, sollevata dal pretore di Gallarate con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 settembre 1983.