Ordinanza n. 293 del 1983

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ORDINANZA N. 293

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila sul ricorso proposto da Jacovitti Aldo, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 1981.

Visti l'atto di costituzione di Aldo Jacovitti, rappresentato e difeso dagli avvocati Victor Uckmar e Guido Guidi, e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che l'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dopo aver stabilito al primo comma che le plusvalenze, conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa, concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse, dispone, al comma terzo, che si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, tre tipi di operazioni, tra cui, al n. 2, indica l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non é superiore a cinque anni; soggiungendo, all'ultimo comma, che la disposizione di cui al n. 2 del terzo comma si applica, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti, anche quando le plusvalenze degl'immobili sono state conseguite attraverso l'acquisizione e la successiva vendita di quote o di azioni, non quotate in borsa, di società il cui patrimonio é investito prevalentemente in beni immobili;

che, secondo quanto si desume dalla stessa ordinanza di rimessione, il ricorrente aveva, in via principale, dedotto la violazione del combinato disposto del terzo e dell'ultimo comma dell'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, per la insussistenza della fattispecie imponibile e del presupposto di tassabilità, contestando, in particolare, che l'operazione considerata nell'avviso di accertamento (vendita, in data 20 dicembre 1974, alla S.p.A. CLASA di diecimila azioni della S.p.A. Campo Felice, da lui acquisite per la maggior parte in data 18 maggio 1974) potesse esser qualificata "speculativa";

che l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che aveva emesso l'avviso di accertamento, aveva resistito al ricorso, richiamandosi, per giustificare l'imposizione, alla circostanza che il contribuente era sostanzialmente l'unico azionista di entrambe le società, e che il patrimonio della S.p.A. Campo Felice era costituito prevalentemente da immobili;

che il ricorrente solo in via espressamente subordinata, nell'ipotesi in cui la Commissione tributaria adita dichiarasse realizzata la fattispecie imponibile prevista dal combinato disposto del terzo e dell'ultimo comma del citato art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, aveva eccepito la illegittimità costituzionale di dette disposizioni per contrasto con l'art. 53 della Costituzione;

che il giudice a quo ha, invece, "in via preliminare e d'ufficio", prospettato il quesito "se la presunzione assoluta di speculatività stabilita dal terzo comma del citato art. 76 non appaia potenzialmente in contrasto con l'art. 53 della Costituzione";

che la difesa del ricorrente, costituitasi innanzi a questa Corte, ha chiesto che la questione sia riconosciuta fondata, mentre l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza.

Considerato che il giudice a quo non ha preso in esame la richiesta principale avanzata dal ricorrente, e non ha, pertanto, proceduto alla necessaria verifica dei presupposti - la cui esistenza era appunto controversa tra le parti - circa l'applicabilità alla fattispecie della denunciata norma;

che, in tal modo, si é limitato ad affermare che la risoluzione della sollevata questione "é suscettibile di spiegare influenza decisiva sull'esito della contestazione", senza valutare, nel caso sottoposto al suo giudizio, gli elementi di rilevanza in relazione alle specifiche domande ed eccezioni delle parti, e senza, quindi, fornire alcuna motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto che il giudizio - come richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione;

che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione, per carenza di motivazione in punto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 26 giugno 1981 (RO. n. 615 del 1981) dalla Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 28 settembre 1983.