Ordinanza n. 289 del 1983

 CONSULTA ONLINE 


ORDINANZA N. 289

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma terzo, dalla legge approvata il 1 agosto 1978 dall'Assemblea regionale siciliana, recante "Nuove norme in materia di lavori pubblici per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 9 agosto 1978, depositato in cancelleria il 17 agosto successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1978 e del quale é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 1978 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo;

udito l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con atto notificato il 9 agosto 1978, e depositato il 17 successivo, ha proposto ricorso avverso l'art. 35 terzo comma della l.r. siciliana, approvata il 1 agosto 1978, recante "nuove norme in materia di lavori pubblici",

che nel ricorso si faceva rilevare che l'articolo impugnato consentiva l'affidamento a trattativa privata, e senza limitazione d'importo, della realizzazione dei programmi costruttivi, esclusivamente a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, iscritti nell'albo degli appaltatori e dei costruttori,

che tale disposizione era incompatibile sia cogli artt. 3 e 41 Cost., sia colla legge statale 8 agosto 1977 n. 584,

che la legge, cui si riferisce il ricorso, fu però promulgata e pubblicata, in pendenza del giudizio innanzi a questa Corte, omettendosi la parte impugnata (l.r. 10 agosto 1978 n. 35),

che successivamente l'Assemblea regionale siciliana, approvando il 10 luglio 1980 la legge recante "Provvedimenti per favorire la realizzazione dei programmi costruttivi delle cooperative edilizie" (promulgata poi il 21 luglio successivo sotto il n. 71), modificava con l'art. 2 l'impugnato art. 35 della l.r. 1978/35, sostituendone il terzo comma, dal quale veniva appunto eliminato il particolare trattamento di favore che era stato riservato alle sole cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi.

Considerato che, a quel punto, il Commissario dello Stato, con atto 27 dicembre 1982, rinunziava formalmente, per i motivi di cui sopra, al ricorso 9 agosto 1978, e il Presidente della Regione Sicilia contestualmente accettava la rinunzia,

che, pertanto, deve essere pronunziata l'estinzione del processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia accettata dalla parte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 28 settembre 1983.