Sentenza n. 288 del 1983

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SENTENZA N. 288

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma quarto, parte seconda, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1976 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, sul ricorso proposto da Vendetti Angelo, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 1977.

Udito, nella pubblica udienza dell'8 marzo 1983, il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 23 febbraio 1976, la Corte dei conti, sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, ha sottoposto al giudizio di questa Corte, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, l'art. 61, quarto comma, seconda parte, dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agl'impiegati degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41: tale norma esclude che, in caso di condanna penale dell'impiegato, il provvedimento di cessazione dall'impiego che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza, possa avere efficacia anteriore alla data stessa.

La questione é stata sollevata, su eccezione del pubblico ministero, nel corso di un giudizio promosso, con ricorso 24 marzo 1971, da Vendetti Angelo, già in servizio presso il Comune di Roma come geometra aggiunto, contro la decorrenza data, in base alla norma impugnata, alla pensione assegnatagli per cessazione dal servizio per condanna penale, con il decreto emesso il 3 dicembre 1970 dal Direttore generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Sospeso cautelativamente dal grado e dallo stipendio con ordinanza del Sindaco, emessa il 20 gennaio 1965, in seguito all'apertura, nei suoi confronti, dapprima di procedimento disciplinare e quindi di procedimento penale, e condannato per il reato, riscontrato nei fatti denunciati, di falso ideologico continuato, con sentenza del tribunale di Roma, in data 29 marzo 1965, confermata, sul punto, in appello, e passata in giudicato, in data 25 ottobre 1968, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, il Vendetti, con deliberazione della Giunta municipale, in data 3 dicembre 1969, veniva dichiarato destituito di diritto, con decorrenza dal 21 gennaio 1965 (giorno successivo a quello del su riferito primo provvedimento di sospensione), dal posto ricoperto presso l'amministrazione. Assegnatagli, quindi, con il suddetto decreto, per i riconosciuti anni 22, mesi 11 e giorni 4 di servizio, la pensione annua lorda di lire 834.500, questa veniva fatta decorrere dal 4 dicembre 1969 (giorno successivo alla data della delibera di destituzione). Di ciò si doleva il ricorrente sostenendo, in via principale, che, dato che l'art. 61, quarto comma, seconda parte del r.d.l. n. 680 del 1938, di cui era stata fatta nel caso applicazione, era stato abrogato dalla legge 8 giugno 1966, n. 424, come data di decorrenza si sarebbe dovuto fissare invece quella, da cui egli era cessato dal servizio, del 21 gennaio 1965. In via subordinata, tuttavia, il Vendetti sosteneva che, poiché l'art. 61, quarto comma, del r.d.l. n. 680 del 1938, stabilisce che in caso di condanna dell'impiegato, il provvedimento di cessazione dal rapporto d'impiego, che sia adottata posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza, non può avere, agli effetti del godimento della pensione, efficacia anteriore a tale data, alla pensione non si sarebbe potuto dare comunque, nel caso, una decorrenza successiva - come invece era avvenuto - alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ossia al 25 ottobre 1968.

Nelle more del giudizio, con successivo decreto in data 7 gennaio 1973, la pensione, previa revoca del provvedimento impugnato, veniva ridimensionata nell'importo di lire 855.000, e fatta decorrere dal 1 agosto 1966, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 424 dello stesso anno. Come si illustrava nella relazione del Direttore degli istituti di previdenza al Consiglio di amministrazione della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, fra le previgenti norme sulla perdita del diritto a pensione per condanna penale, abrogate con la legge n. 424 del 1966, era parso infatti razionale comprendere anche la suddetta disposizione dell'art. 61, quarto comma, seconda parte, del r.d.l. n. 680 del 1938.

 

Cessata, di conseguenza, con questo secondo provvedimento, la materia del contendere riguardo alla tesi subordinata del ricorrente circa la decorrenza della pensione dalla data (di quasi due anni posteriore all'entrata in vigore della legge n. 424) del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la difesa del Vendetti insisteva tuttavia nella sua richiesta principale di concessione della pensione dalla data di destituzione dall'impiego. A questa richiesta la difesa dell'amministrazione previdenziale continuava ad opporsi. Il pubblico ministero, pur riconoscendo la legittimità del provvedimento emesso dall'amministrazione della Cassa pensioni nelle more del giudizio, eccepiva tuttavia la illegittimità della normativa contenuta nella seconda parte del quarto comma dell'art. 61, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

Nel motivare, in ordine alla non manifesta infondatezza della sollevata questione, il giudice a quo, premesso che a suo avviso si può senz'altro convenire sulla correttezza di una interpretazione estensiva della legge n. 424 del 1966 che, come quella adottata nel provvedimento dell'amministrazione previdenziale dopo il ricorso del Vendetti, allarga l'abrogazione dalla legge stessa disposta a casi che "esulano, come quello di specie, dal suo oggetto proprio e normale", osserva che nel caso, se é vero che la più favorevole decorrenza riconosciuta (dal 1 agosto 1966) consente di ravvisare una conformità al diritto vigente della nuova pensione concessa nelle more del giudizio, va però riconosciuto a favore del ricorrente il permanere di una carenza di retribuzione pensionistica dal giorno successivo alla data di destituzione del Vendetti (21 gennaio 1965) fino a quella di entrata in vigore della legge n. 424. Tale carenza del trattamento di quiescenza - prosegue l'ordinanza di rinvio - appare in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, mentre, come ha costantemente affermato la Corte costituzionale, il conseguente trattamento pensionistico non é che la logica prosecuzione di tale retribuzione, prostinata al tempo che segue la cessazione del rapporto d'impiego. La normativa in questione, invero, sancendo l'inefficacia di una cessazione dal servizio anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, se poteva apparire giustificata per motivi cautelari quando sussisteva ancora la possibilità che da talune condanne penali potesse derivare la perdita del diritto a pensione, con la conseguente difficoltà di recupero delle rate già riscosse, non lo é più certo ora, dopo la emissione della legge n. 424, la quale, peraltro, non può farsi operare da data anteriore a quella del 1 agosto 1966.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo afferma che di essa non si può dubitare nel caso di specie. E ciò non solo perché gl'importi arretrati della pensione, una volta riconosciuti, in caso di dichiarazione d'illegittimità costituzionale della contestata normativa, spettanti a decorrere dal 21 gennaio 1965, supererebbero il quantum della pensione concessa alla data di decorrenza fissata nel provvedimento impugnato, ma anche perché la eliminazione di un notevole periodo di vuoto pensionistico (quale quello che va dal 21 gennaio 1965 al 1 agosto 1966) oltre che costituire una precisa richiesta dell'interessato, potrebbe avere positivi riflessi pensionistici anche in occasione di futuri provvedimenti perequativi eventualmente interessanti tale periodo.

Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e pubblicazione dell'ordinanza di rinvio, nessuna delle parti del giudizio di provenienza si é costituita in giudizio, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - L'art. 61, comma quarto, dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agl'impiegati degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, dopo aver sancito che il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego, dispone, nella seconda parte, che, in caso di condanna penale dell'impiegato, il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data di passaggio in giudicato della sentenza, "non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente ordinamento".

Come esposto in narrativa, la Corte dei conti, sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, nella riferita seconda parte, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

Il giudice a quo, accogliendo una interpretazione estensiva della legge 8 giugno 1966, n. 424, abrogativa delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico, ritiene che la denunciata norma sia stata anch'essa abrogata da tale legge. Ma poiché nel caso sottoposto al suo giudizio la cessazione del rapporto d'impiego, per destituzione di diritto a seguito di condanna penale per falso ideologico continuato, si é verificata in data 21 gennaio 1965, mentre l'abrogazione ha effetto, in ordine alla corresponsione della pensione, solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge, e cioè dal 1 agosto 1966 (art. 2 della legge n. 424 del 1966), propone la questione in ordine alla perdurante applicabilità della denunciata norma per il periodo anteriore a tale data.

2. - La questione é fondata.

Occorre premettere che per l'art. 247 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, il segretario e gl'impiegati degli enti locali incorrono senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare, qualora riportino condanna penale passata in giudicato, per determinati reati ivi indicati, o che comporti la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

In talune ipotesi di destituzione di diritto, il dipendente perdeva anche il diritto alla pensione: e cioè - secondo quanto disponeva l'art. 43 dello stesso Ordinamento approvato con il r.d.l. n. 680 del 1938 - a seguito di condanna che comportasse l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, o di condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione. Negli altri casi di destituzione di diritto il dipendente conservava, invece, il diritto alla pensione (come nel caso di specie del giudizio a quo, in cui si tratta di impiegato condannato per falso ideologico continuato). Peraltro, in tutti i casi di destituzione ope legis a seguito di condanna penale, il provvedimento di cessazione del rapporto d'impiego, necessariamente adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza, non poteva - per il divieto posto dal denunciato art. 61 - avere efficacia anteriore a tale data "a tutti gli effetti del presente ordinamento" e cioé agli effetti del trattamento di quiescenza disciplinato dall'ordinamento medesimo. Tale disposizione appariva ispirata - come sottolineato nell'ordinanza di rimessione - all'esigenza di evitare che, facendosi nel provvedimento coincidere la risoluzione del rapporto d'impiego con la data di inizio della sospensione cautelare dal servizio, l'interessato potesse, per il periodo anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, vantare diritto al trattamento di quiescenza.

3. - Com'è noto, la illegittimità costituzionale delle disposizioni che collegavano a talune ipotesi di condanna penale del pubblico dipendente la perdita, definitiva o temporanea, del diritto al trattamento economico ad esso spettante in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, é stata riconosciuta da questa Corte, che ne ha affermato la incompatibilità con la particolare protezione assicurata dall'ordinamento costituzionale alla retribuzione del lavoratore in ogni suo aspetto, compreso quello del trattamento di quiescenza, inteso come retribuzione differita per fini previdenziali. Con la sentenza n. 3 del 1966 é stata, infatti, dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma secondo, n. 5, del codice penale, nella parte in cui prevedeva, in conseguenza della interdizione perpetua dai pubblici uffici, la perdita per il condannato dei diritti a stipendi, pensioni ed assegni, traenti titolo da un rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico. Con la medesima sentenza é stata dichiarata, facendo applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale anche del comma terzo dello stesso art. 28 del codice penale, relativo alla privazione per il condannato della capacità di acquistare, esercitare o godere dei cennati diritti durante l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, nonché di altre norme che prevedevano per i pubblici dipendenti la perdita, in conseguenza di condanna penale, del diritto alla pensione, tra le quali appunto l'art. 43 dell'Ordinamento approvato con il r.d.l. n. 680 del 1938, innanzi ricordato.

 

A tale sentenza ha fatto seguito l'abrogazione, disposta con la richiamata legge n. 424 del 1966, di tutte le norme che prevedevano, in conseguenza di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno o indennità da liquidarsi per effetto della cessazione del rapporto di servizio. Varie sentenze di questa Corte (n. 78 del 1967, n. 112 del 1968, n. 25 del 1972, n. 24 del 1975, n. 83 del 1979) hanno poi dichiarato la illegittimità costituzionale di talune norme, già abrogate dalla legge n. 424 del 1966, per eliminarne gli effetti per il periodo anteriore al ripristino dei trattamenti di quiescenza, disposto da detta legge con decorrenza, come si é già precisato, dal 1 agosto 1966.

Per quanto concerne la denunciata norma, tanto l'amministrazione della Cassa di previdenza quanto la stessa Corte dei conti hanno ritenuto che anch'essa rientri tra le disposizioni abrogate dalla legge n. 424 del 1966. Ma la sollevata questione appare egualmente rilevante, perché, come si é già innanzi puntualizzato, vi é un periodo - tra la data di cessazione del rapporto d'impiego (21 gennaio 1965) e la decorrenza della concessa pensione (1 agosto 1966) - in cui il ricorrente, per effetto della subita condanna penale, é rimasto privo di pensione, in applicazione appunto dell'impugnata norma. Della quale é perciò palese, alla luce della richiamata costante giurisprudenza di questa Corte, il contrasto con l'invocato art. 36 della Costituzione

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale del comma quarto dell'art. 61, nella seconda parte, che inizia con le parole "Il provvedimento di cessazione" e termina con le parole "presente ordinamento".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma quarto, dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agl'impiegati degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella seconda parte, che inizia con le parole "Il provvedimento di cessazione" e termina con le parole "presente ordinamento".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Deposito in cancelleria: 5 ottobre 1983.