Ordinanza n. 285 del 1983

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ORDINANZA N. 285

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario) e degli artt. 10, comma secondo, n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Torino sul ricorso proposto da Ranotti Franca ed altro, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 1982;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui sopra la Commissione tributaria di 1 grado di Torino ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui detta norma impone l'onere dell'istanza di trattazione nei giudizi pendenti di fronte alla Commissione di secondo grado e alla Commissione centrale a carico del solo contribuente; ed altresì nella parte in cui viene imposto lo stesso onere anche a carico degli eredi dell'originario ricorrente, i quali non sarebbero in grado di conoscere la pendenza del ricorso, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, con la stessa ordinanza, si solleva altresì questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, per preteso contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto né l'art. 10, contenente le direttive in materia di accertamento, riscossioni, sanzioni e contenzioso, né l'art. 15, concernente il regime transitorio, prevedono il surricordato onere di cui al citato art. 44 del decreto delegato, tanto da indurre a ritenere che la legge delega non avrebbe sufficientemente definito il contenuto ed i limiti del potere legislativo delegato; sicché lo stesso art. 44 del citato d.P.R. n. 636 del 1972, sarebbe esso pure in contrasto con lo stesso art. 76 della Costituzione.

Considerato che la fondatezza della questione relativa al prospettato contrasto dell'art. 44 citato con tutti i parametri invocati é stata esclusa dalla Corte in forza della propria consolidata giurisprudenza e che, in particolare, per ciò che attiene alla asserita disparità di trattamento tra contribuente ed uffici finanziari, la presunta incostituzionalità é stata esclusa dalle sentenze n. 63 del 1977 e n. 243 del 1982; mentre la censura concretatasi nella prospettazione del caso degli eredi dell'originario ricorrente é stata dichiarata infondata con la citata sentenza n. 243 del 1982, con ampia motivazione; che, infine, la violazione dell'art. 76 Cost. riferita allo stesso articolo 44 é stata esclusa esplicitamente dalla ricordata sentenza n. 63 del 1977, con decisione ribadita con le ordinanze n. 48 del 1977 e n. 144 del 1979;

che la censura di incostituzionalità ex art. 76 Cost. rivolta agli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, oltrechè implicitamente risolta nel senso della infondatezza con la ricordata sentenza n. 63 del 1977, é stata esplicitamente dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 85 del 1980, e, relativamente al solo art. 10, anche con l'ordinanza n. 203 del 1983;

che non vengono prospettati motivi nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento sin qui ricordato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di 1 grado di Torino con l'ordinanza in data 30 giugno 1980 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 settembre 1983.